Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27769 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27769 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 11/12/2013

Iscrizione termine
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
VALE() GENNARO residente a Catanzaro,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.139/08/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro – Sezione n. 08, in data
18.03.2010, depositata 1’08 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

69V-0

1

Presente il P.M. dott. Umberto Apice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23390/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.139/08/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Catanzaro,
Sezione n.08, il 18.03.2010 e DEPOSITATA 1’08.07.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del
contribuente e riformando la decisione di primo grado,
ha annullato la cartella esattoriale, per mancata
iscrizione a ruolo entro il termine decadenziale.
2 – Il ricorso dell’Agenzia, che riguarda impugnazione
della cartella, relativa ad IRPEF ed IRAP dell’anno
2002, è affidato a tre mezzi, con i quali la decisione
viene censurata per violazione e falsa applicazione
degli artt. 10 del D.Lgs n. 546/1992, 53 del D.Lgs
n.546/1992 e 331 cpc, 100 cpc e 19 comma 3 ° del D.Lgs
n.546/1992.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – La questione posta dai primi due mezzi, sembra
potersi definire in applicazione di principi desumibili
da consolidato orientamento giurisprudenziale.
E’ stato, in vero, affermato che l’azione sottesa
all’annullamento della cartella di pagamento “può
essere svolta dal contribuente indifferentemente nei
2

l

confronti dell’ente creditore o del concessionario e
senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di
litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola
volontà del concessionario, evocato in giudizio, la

(Cass.n.16412/2007, n.2798/2006, n.764912006).
4 bis – Il terzo motivo, sembra infondato in forza di
principi desumibili dal quadro normativo di riferimento
e del consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo cui in tema di riscossione delle imposte sui
redditi, l’art.1 del decreto legge 17 giugno 2005
n.106, convertito con modificazioni nella legge 31
luglio 2005 n.156 – dando seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale n.280 del 2005, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art.25 del dpr 29
settembre 1973 n.600 -, ha fissato, al comma quinto
bis, i termini di decadenza per la notifica delle
cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria
derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha
stabilito che per le somme che risultano dovute a
seguito dell’attività di liquidazione delle
dichiarazioni ex art.36 bis del dpr n.600/1973, la
cartella di pagamento debba essere notificata, a pena
di decadenza, per le dichiarazioni relative, come nel
caso, all’anno d’imposta 2002, entro il 31 dicembre del
3

facoltà di chiamare in causa l’ente creditore”

terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione.
5 – Stante ciò e considerato che, nel caso, trattasi di
dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2002 e,

sia avvenuta entro il prescritto termine decadenziale
del 31 dicembre 2006, sembra, che la pretesa non sia
stata tempestivamente azionata, ragion per cui si
ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del
ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai
sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con pronuncia che
rigetti il ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio, in assenza dei relativi
presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
4

d’altronde, che la notifica della cartella non sembra

Così deciso in Roma il 13 novembre 2013

Il Presidente

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