Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27769 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. un., 04/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione –

Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sezione –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1306-2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliatosi in ROMA, PIAZZA PAGANICA

13, presso lo studio dell’avvocato CARMINE GENOVESE – STUDIO

FRANCARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIANGELA GRILLO e

DONATELLO GENOVESE;

– ricorrente –

contro

D.R.R., D.T.L., elettivamente domiciliatisi in

ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

VAGNOZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIO CERCEO;

G.G., Z.A., S.C.,

G.M., C.P., T.D., D.B.G.,

C.E., S.L., elettivamente domiciliatisi in ROMA,

VIALE GORIZIA 14, presso lo STUDIO LEGALE SINAGRA-SABATINI-SANCI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO SABATINI;

– controricorrenti –

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, ORDINE DEGLI

AVVOCATI DI PESCARA, COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

PESCARA PER IL QUADRIENNIO 2019-2022, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI

AVVOCATI DI PESCARA, S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 114/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 19/10/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere PERRINO ANGELINA-MARIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

uditi gli avvocati Mariangela Grillo e Giulio Cerceo in proprio e per

delega dell’avvocato Franco Sabatini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Gli avvocati S.A. e S.S. hanno chiesto

l’annullamento della proclamazione dell’elezione dei colleghi D.T.L. e D.R.R., dei quali hanno affermato l’incandidabilità o l’ineleggibilità a norma della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 47, comma 6 e il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 22, comma 6. E ciò perchè i suddetti avvocati, già componenti delle Commissioni di esame di avvocato rispettivamente nella sessione 2016/2017 e 2015/2016, si sono candidati alle elezioni per il rinnovo del COA di Pescara, tenutesi il (OMISSIS), sebbene si trattasse delle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell’incarico di componenti la rispettiva Commissione. Per conseguenza i due istanti, primo e secondo dei candidati non eletti, hanno chiesto al Consiglio nazionale forense di dichiarare il loro diritto di subentrare nella carica di componenti del COA in luogo dei due colleghi eletti, ma incandidabili o comunque ineleggibili.

Instauratosi il contraddittorio, hanno presentato deduzioni difensive sia i due avvocati in questione, sia gli altri componenti eletti avvocati D.B.G., S.C., T.D., C.P., G.M., S.L., Z.A., C.E. e G.G..

Il Consiglio nazionale forense con la sentenza impugnata ha rigettato il reclamo. Ha osservato, a fondamento della decisione, che la norma applicabile, ossia la L. n. 247 del 2012, art. 47, comma 6, va interpretata nel senso che l’ineleggibilità ivi prevista vale soltanto per il candidato alle elezioni che abbia svolto l’incarico di commissario d’esame nell’ultima sessione precedente la tornata elettorale alla quale si riferisce la candidatura e ne ha ravvisato la ratio nell’esigenza di evitare l’utilizzo improprio dell’incarico di commissario per ottenere consenso elettorale.

Questa ratio, ha sottolineato il CNF, va comunque coordinata col principio, di matrice costituzionale, secondo il quale l’ineleggibilità costituisce la regola, sicchè le norme che la stabiliscono sono di stretta interpretazione.

Contro questa sentenza propone ricorso l’avv. S.A. per ottenerne la cassazione, articolato in un unico motivo, cui rispondono con distinti controricorsi gli avvocati D.T.L. e D.R.R., nonchè gli avvocati D.B.G., S.C., T.D., C.P., G.M., S.L., Z.A., C.E. e G.G..

Il ricorrente notifica alle controparti atto di correzione dell’errore materiale commesso nell’indicare il numero della sentenza impugnata.

Tutte le parti hanno depositato memoria e, in prossimità dell’udienza, la Procura generale, in persona del sostituto procuratore GIACALONE Giovanni, ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Vanno preliminarmente respinte le eccezioni,

rispettivamente formulate come di nullità della notificazione del ricorso per cassazione e di violazione del litisconsorzio, con conseguente richiesta d’integrazione del contraddittorio, degli avvocati costituiti in giudizio, i quali hanno evidenziato che le quattro consigliere elette indicate in atti, sebbene evocate in giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense, non hanno ricevuto la notificazione del ricorso per cassazione.

La posizione di queste consigliere non è difatti in alcun modo incisa dal ricorso, che non è idoneo, neanche in caso di accoglimento, a minare il loro diritto alla conservazione del risultato elettorale (in relazione al quale si veda in particolare Cass. 24 settembre 2014, n. 20137); e ciò perchè l’ineleggibilità individuale comporta la sola nullità originaria della candidatura del soggetto ineleggibile e del voto che gli è stato dato, con la conseguente invalidità originaria della sua elezione, senza incidere sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi agli iscritti eleggibili (Cass., sez. un., 24 novembre 2011, n. 24812; conf., Cass. 4 settembre 2019, n. 22090). Sicchè la richiesta integrazione del contraddittorio si tradurrebbe in un’attività processuale ininfluente sull’esito del giudizio, in mancanza, in concreto, di esigenze di tutela del contraddittorio e della necessità di garantire la difesa.

2. – Con l’unico motivo di ricorso l’avv. S.A. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,51 e 97 Cost., della L. n. 247 del 2012, art. 47, comma 6 e del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 22, comma 6, là dove il Consiglio nazionale forense ha trascurato che il divieto ivi posto riguarda le elezioni, sicchè gli ex commissari d’esame non si possono candidare ed essere eletti nella prima tornata elettorale dopo la cessazione dell’incarico.

2.1. – Il ricorso, diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, è formulato in maniera adeguata, perchè dà conto degli elementi di fatto e identifica correttamente la questione di diritto.

Nè si può ritenere formato un giudicato, come pure vorrebbero i controricorrenti, in quanto la statuizione che a loro dire non sarebbe stata impugnata, ossia l’individuazione della ratio posta a sostegno della causa d’ineleggibilità alla luce dei principi costituzionali come ricostruiti in sentenza, in realtà consiste in argomentazioni poste a sostegno della decisione. Decisione che, nel suo nucleo, è stata aggredita col ricorso.

3.- Oltre che ammissibile, il ricorso è anche fondato. Stabilisce della L. n. 247 del 2012, art. 47, comma 6, che “6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto…”.

Il tenore della disposizione poco si discosta da quello della disposizione che l’ha preceduta, ossia del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 22, comma 6, secondo cui “6. (…) Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto (…)”.

2.2.- In particolare, scarso rilievo ha il riferimento, nella disposizione del 2012, all’ineleggibilità e non più all’incandidabilità, come avveniva con la norma del 1933.

Seppur dogmaticamente giustificabile, difatti, la differenza tra incandidabilità, intesa come impossibilità ad essere candidato, e ineleggibilità, come impossibilità ad essere eletto, diviene, nei fatti, difficilmente percepibile e finisce con l’essere semplicemente il frutto dell’originaria nascita delle norme che hanno previsto l’incandidabilità, quando l’ineleggibilità era l’unico istituto a valere prima della candidatura.

La stessa Corte costituzionale, d’altronde, ha qualificato l’incandidabilità (con riferimento a quella prevista dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 1, lett. c)) come “particolarissima causa di ineleggibilità” (Corte Cost. 23 aprile 1996, n. 141).

2.3.- Nè significativo, se non in termini di maggiore chiarezza, è il riferimento del 2012 alla “data di cessazione dell’incarico ricoperto, anzichè semplicemente “all’incarico ricoperto” evocato dalla disposizione del 1933. Anzi: il richiamo alla data di cessazione, e non già semplicemente all’incarico, si presta a un ampliamento del periodo d’ineleggibilità, che avanza, nel suo dies a quo, sino alla data di cessazione dell’incarico; laddove la disposizione precedente faceva riferimento all’incarico in corso di svolgimento.

3.- E allora, la fondatezza del ricorso emerge dalla giurisprudenza costituzionale maturata in relazione al tenore della disciplina precedente, che risolve anche il dubbio di legittimità costituzionale avanzato nel giudizio odierno.

Interpellata giustappunto sulla legittimità costituzionale del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 22, comma 6, la Corte costituzionale ha evidenziato che quel che conta, ai fini della previsione d’incandidabilità, è la tornata elettorale, non già l’immediatezza delle elezioni: sicchè è nella tornata elettorale immediatamente successiva allo svolgimento dell’incarico di componente delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato (e, oggi, nella tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico) che rileva la causa d’incandidabilità, e, oggi d’ineleggibilità (Corte Cost. 15 aprile 2011, n. 138).

3.1.- A scongiurare i dubbi di legittimità costituzionale, riproposti dal CNF con la sentenza impugnata e dai controricorrenti nell’odierno giudizio, quella Corte ha sottolineato che la preclusione posta dal legislatore non riguarda un periodo nè temporalmente indeterminato nè, in sè, eccessivo o irragionevole.

Si tratta comunque di una scelta discrezionale, ma non irrazionale, del legislatore, di separazione funzionale, intesa a impedire possibili commistioni di attribuzioni reputate non opportune, secondo una prospettiva di trasparenza amministrativa e di efficienza gestionale in linea coi i valori espressi dalla Costituzione.

3.2.- E queste ragioni sono attuali, con riguardo al testo novellato.

Irrilevante è, in particolare, il riferimento all’allungamento della durata del mandato consiliare da due a quattro anni, giacchè il periodo resta temporalmente determinato, nè eccessivo, nè irragionevole. L’interpretazione offerta dai controricorrenti, secondo cui con l’avverbio “immediatamente” il legislatore avrebbe inteso riferirsi alle elezioni da espletare nel corso degli esami, nonchè alla tornata elettorale che eventualmente si svolga l’anno successivo alla data di conclusione di essi, oltre a non rinvenire alcun appiglio letterale, è addirittura smentita dal testo della nuova disposizione, che si riferisce, si è visto, alla data di cessazione dell’incarico.

4.- I due avvocati eletti indicati in ricorso, allora, non erano eleggibili e la loro elezione è da considerare invalida sin dall’origine e, quindi, tamquam non esset. Per conseguenza, a integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti (Cass., sez. un., n. 24812/11, cit.; conf., Cass. n. 22090/19, cit.), che nel caso in esame è appunto il ricorrente, senza necessità di procedere a elezioni suppletive.

5.- Il ricorso va in conseguenza accolto, la decisione del Consiglio nazionale forense cassata e l’avv. S.A. va chiamato a integrare il numero degli eletti del COA di Pescara.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la decisione del Consiglio nazionale forense e dispone che l’avv. S.A. sia chiamato a integrare il numero degli eletti del COA di Pescara. Condanna i controricorrenti a pagare le spese, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, il 15% a titolo di rimborso forfettario e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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