Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27768 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26782/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’Avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1229/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

12/02/2009, depositata il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione posta col ricorso delle Poste Italiane notificato in data 3-9 novembre 2010 avverso la sentenza depositata dalla Corte d’appello di Roma il 5 novembre 2009, è se il contratto a tempo determinato stipulato dal 7 novembre 2000 al 31 gennaio 2001 con P.M. “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso…” sia illegittimo, con conseguente conversione del rapporto a tempo determinato, come avrebbe, ma immotivatamente, ritenuto la Corte territoriale oppure se questa, nella sua valutazione, abbia violato la L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 CCNL 1994 nonchè degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001, in connessione con l’art. 1362 c.c., e segg.. Il ricorso aggiunge un quarto motivo relativo ad un contratto a tempo determinato successivo (1.19.2001- 31.12.2001), attinente alla violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 25 del C.C.N.L. 11.1.2001, art. 1362 c.c. e L. n. 230 del 1962, art. 3.

La lavoratrice intimata non si è costituita in questa sede.

Il relatore designato, ritenendo il ricorso, appare manifestamente infondato nei primi tre motivi, assorbito il quarto, aveva redatto una relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in tal senso.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Prima della data fissata per l’adunanza in camera di consiglio è stata depositata copia del verbale di conciliazione della controversia in sede sindacale in data 21 febbraio 2011.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito degli accordi raggiunti. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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