Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27767 del 22/11/2017
Civile Decr. Sez. 6 Num. 27767 Anno 2017
Presidente:
Relatore:
cron. 92 4-64-
DECRETO
Rep.
sul ricorso 2984-2015 proposto da:
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’
e
della
RICERCA
(c.f.
80255230585),
in
persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope-legis;
– ricorrente contro
CORALLO DEBORA, CASCONE GIOVANNA, SORRENTI
LUCA, GIGANTI BERNARDO SALVATORE, TROIAN
LUCIA, CANNAVO’ SALVATORE, MOSCARDA SANDRO e
2017
BEARZOTTI BARBARA, elettivamente domiciliati
217
in ROMA, VIA GIULIO CACCIANI n. l, presso lo
ud.
Data pubblicazione: 22/11/2017
studio dell’avvocato DOMENICO DODARO, che li
rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO MUSSATO;
– controricorrenti
BERNARDIS MARISA, CARATTI FRANCA, CLEDE
DANIELA, NATALE GRAZIELLA e PACOR MONICA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 161/2014 della CORTE
D’APPELLO di TRIESTE, depositata il
30/07/2014.
nonchè contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE ML
Il Presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto da Ministero Istruzione Università e Ricerca;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 comma 1, c.p.c.
come modificato con l’art. 1 bis, comma I, lett.i, del d.l. n. 168 del 2016 convertito con
modificazioni dalla legge n.197 del 2016:
ritenuto che le spese debbano essere compensate;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Dispone che del presente decreto sia
data comunicazione ai difensori della parte costituita e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 25/10/2017
R.G. n. 2984/2015