Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27767 del 22/11/2017


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 27767 Anno 2017
Presidente:
Relatore:

cron. 92 4-64-

DECRETO

Rep.

sul ricorso 2984-2015 proposto da:
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’
e

della

RICERCA

(c.f.

80255230585),

in

persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope-legis;
– ricorrente contro

CORALLO DEBORA, CASCONE GIOVANNA, SORRENTI
LUCA, GIGANTI BERNARDO SALVATORE, TROIAN
LUCIA, CANNAVO’ SALVATORE, MOSCARDA SANDRO e
2017

BEARZOTTI BARBARA, elettivamente domiciliati

217

in ROMA, VIA GIULIO CACCIANI n. l, presso lo

ud.

Data pubblicazione: 22/11/2017

studio dell’avvocato DOMENICO DODARO, che li
rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO MUSSATO;
– controricorrenti

BERNARDIS MARISA, CARATTI FRANCA, CLEDE
DANIELA, NATALE GRAZIELLA e PACOR MONICA;
– intimate –

avverso la sentenza n. 161/2014 della CORTE
D’APPELLO di TRIESTE, depositata il
30/07/2014.

nonchè contro

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE ML

Il Presidente

Letta la rinuncia al ricorso proposto da Ministero Istruzione Università e Ricerca;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 comma 1, c.p.c.
come modificato con l’art. 1 bis, comma I, lett.i, del d.l. n. 168 del 2016 convertito con
modificazioni dalla legge n.197 del 2016:
ritenuto che le spese debbano essere compensate;

P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Dispone che del presente decreto sia
data comunicazione ai difensori della parte costituita e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma il 25/10/2017

R.G. n. 2984/2015

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