Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27767 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1656-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.M.F., rappresentata e difesa, per procura speciale

in calce al controricorso, dall’avv. Antonio URICCHIO, presso il cui

studio legale, sito in Milano, alla Galleria Strasburgo, n. 2, è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2428/04/2019 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diverse cartelle di pagamento, emesse nei confronti di S.M.F., con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate – Riscossione avverso la statuizione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate – Riscossione perché effettuata con il patrocinio di un avvocato del libero foro;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate Riscossione ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, art. 15, comma 2-sexies, del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, conv. con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 2019, censura la sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di appello incentrato sulla validità della costituzione in giudizio dell’agente della riscossione con il patrocinio di un avvocato del libero foro.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1. Sul tema della difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate – Riscossione sono intervenute con un recente arresto le Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il seguente principio: “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.)” (Cass., Sez. U, 30008 del 2019).

2.2 Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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