Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27767 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27767 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Iscrizione termine
Doppia conforme.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
PINTO

ARMANDO

residente

a

Cava

de

Tirreni,

rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del
controricorso, dagli Avv.ti Marco Senatore e Marco
Pisapia, domiciliato presso la cancelleria della Corte
di

Cassazione,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.1377/2011 della Commissione Tributaria
Centrale di Napoli

Collegio n.
1

Data pubblicazione: 11/12/2013

05,

in data

22.03.2011, depositata il 23 marzo 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23075/2011 è stata
chiesta la cassazione della sentenza n. 1377/2011,
pronunziata dalla C.T.C. Sezione di Napoli, Collegio
n.5, il 22.03.2011 e DEPOSITATA il 23.03.2011.
Con tale decisione, la C.T.C., avendo rilevato che il
Giudice di primo grado aveva accolto, parzialmente, il
ricorso, con decisione, sostanzialmente, confermata dai
Giudici di appello, ha dichiarato definita la
controversia ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis lett. A)
della Legge n.73/2010, ritenendo sussistere i relativi
presupposti.
Il relatore, ritenendo che il ricorso dell’Agenzia,relativo ad IRPEF ed ILOR degli anni 1979, 1980 e 1981
ed affidato ad un mezzo, con il quale la decisione
viene censurata per violazione e falsa applicazione
dell’art. 3 comma 2 bis della Legge n.73 del 2010,
fosse manifestamente infondato, ne ha chiesto la
trattazione in camera di consiglio e la definizione, ex
artt. 375 e 380 bis cpc, con pronuncia di rigetto.
2

Presente il P.M. dott. Umberto Apice.

1

L’intimato contribuente, resiste con controricorso.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la
memoria 07.11.2013, nonchè gli altri atti di causa;

previa riunione, aveva accolto parzialmente il ricorso
e che, in sede di appello, la CT di Secondo Grado,
pronunciando sull’appello proposto da entrambe le
parti, aveva rigettato quello dell’Ufficio ed accolto
quello del contribuente;
Considerato, pure, che la CTC di Napoli, pronunciando
sull’ulteriore impugnazione dell’Ufficio, ha dichiarato
definita la causa ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis
lett. a) della Legge n.73/2010;
Considerato che con l’unico motivo del ricorso,
l’Agenzia Entrate deduce l’erroneità dell’impugnata
decisione per violazione del precitato art.3, ritenendo
inapplicabile nel caso detta disposizione, per
insussistenza del presupposto

della doppia totale

soccombenza;
Considerato che il mezzo è infondato, avuto riguardo al
fatto che l’art. 29 comma 16 decies del D.L.
n.216/2011, convertito in Legge 24.02. 2012 n.14, ha
espressamente disposto che l’estinzione di cui
all’art.3 predetto, consegua non solo nel caso di

Considerato che, nel caso, in primo grado, la CTP,

totale soccombenza dell’Amministrazione, all’esito dei
primi due gradi del giudizio, ma anche allorquando come nel caso – l’Amministrazione sia rimasta
parzialmente soccombente in primo grado e tale

Considerato che, nel caso, trattasi di controversia che
trae origine da ricorso iscritto a ruolo in primo grado
da oltre dieci anni, rispetto alla data del 26 maggio
2010, di entrata in vigore dell’art.3 del Decreto Legge
25 marzo 2010 n.40 del 2010, convertito in Legge n.73
del 22 maggio 2010 (in G.U. n.120 del 25.05.2010), e
che, quindi, sussistono gli ulteriori presupposti
applicativi delle disposizioni contenute nella citata
norma;
Considerato, pertanto, che la decisione in questa sede
impugnata, sia pur integrata nella motivazione, con il
richiamo del citato art. 29, risulta in linea con il
disposto di legge;
Considerato,

infatti,

che,

alla stregua di tale

disposizione, la decisione della CTC è da condividere e
che il ricorso dell’Agenzia propone una interpretazione
della normativa non condivisibile, alla stregua
dall’inequivoca puntualizzazione, resa dallo stesso
Legislatore;
Considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo
4

decisione sia stata confermata in sede di impugnazione;

alla data di entrata in vigore della disposizione, che
ha eliminato i dubbi determinati da precedenti
pronunce, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Presidente

P.Q.M.

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