Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27766 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21047-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE, DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 7, presso l’Avvocato GIORGI ALTIERI, studio TONUCCI &

PARTNERS, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 360/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, n. 36973/18 dep. 19.2.2018, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento catastale emesso a seguito di denuncia di variazione DOCFA – con cui in luogo della precedente categoria D/1 veniva attribuita all’immobile categoria F/2, “unità collabente” – ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che in base allo stato di totale inagibilità dell’immobile, come certificato dal Comune di Prato e dalla competente AUsl, tenuto conto della perizia tecnica, sussistevano i presupposti per la classificazione dell’immobile nella categoria dichiarata, “collegata alla verifica dello stato di degrado dell’immobile, la sua funzionalità e la sua capacità di produrre reddito”.

Si costituisce con controricorso la curatela del fallimento (OMISSIS) srl. in persona del curatore pro tempore e deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è ammissibile, avendo la ricorrente Agenzia delle entrate denunciato un vizio di sussunzione, ossia l’erronea riconduzione del fatto materiale alla fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cfr. Cass. n. 6035/2018).

2. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 s.s., e D.M. n. 28 del 1998, art. 3, comma 2 e comma 6 lett. e), non trattandosi nella fattispecie di edificio collabente, come erroneamente qualificato dalla CTR sulla base della sua inagibilità.

3.1. Va premesso che il regime tributario del fabbricato inagibile si diversifica in rapporto all’incidenza del deterioramento sulle potenzialità funzionali e reddituali del bene, le quali costituiscono indice di capacità contributiva: a) il fabbricato semplicemente inagibile ha una potenzialità marginale e pertanto sconta l’imposta con riduzione del 50% (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1); b) il fabbricato collabente (cioè in rovina, dall’etimo latino collabi, collapsus) è privo di ogni potenzialità e va pertanto esente da imposta, sin quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile, che da allora va tassata come tale, fino al subentro della tassazione del fabbricato ricostruito (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6). La giurisprudenza ha quindi distinto la situazione di inagibilità – quale condizione transeunte di inidoneità relativa – da quella di collabenza, relativa a immobile privo di ogni potenzialità e quindi esente da imposta (Cass. 23801/2017; 10317/2016; da ultimo Cass. n. 8620/19, che ha qualificato come collabente l’immobile destinato alla demolizione).

3.3. Ciò premesso il motivo è fondato, avendo la CTR motivato lo stato dell’immobile quale “collabente” in quanto inagibile, e considerata l’inagibilità quale presupposto della attribuzione della categoria F/2. Ciò erroneamente, in quanto la categoria F/2 non va ricondotta alla sola inagibilità dell’immobile, prevedendo la normativa indicata che i compendi siano anche “comunque di fatto non utilizzabili a causa di dissesti sismici, fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, assenza delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale”: elementi non vagliati dalla CTR.

4. La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Toscana, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentina impugnata e rinvia anche

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre3 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA