Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27766 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27766 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

NOTIFICA
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,

Via

dei

Portoghesi,

12

è

domiciliata,

RICORRENTE
CONTRO
GIANNOTTE ARMANDO residente a Torino, rappresentato,
giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv.
Giorgio Gentili, domiciliato in Roma presso la
cancelleria della Corte di Cassazione, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.47/38/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino Sezione n.
27.04.2010, depositata il 30 giugno 2010;
1

38,

in data

Data pubblicazione: 11/12/2013

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Umberto Apice.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.22877/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.47/38/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Torino,
Sezione n.38, il 27.04.2010 e DEPOSITATA il 30.06.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato
inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, a motivo
dell’invalidità del relativo atto riassuntivo, in
quanto notificato personalmente alla parte e non già al
difensore domiciliatario.
2 – Il ricorso dell’Agenzia, che riguarda impugnazione
delle cartelle, relative ad IRPEF ed ILOR degli anni
1995, 1996 e 1997, è affidato ad un mezzo, con il
quale la decisione viene censurata per violazione e
falsa applicazione degli artt. 1, 16, 17 e 63 del D.Lgs
n.546/1992.
3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il
rigetto dell’impugnazione.
Le questioni poste dal ricorso, sembra possano essere
esaminate,

tenendo

principi

di
2

espressione

di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

consolidato orientamento giurisprudenziale.
E’ stato, infatti, affermato che “E’

nulla

e

non

inesistente, e puo’ quindi essere rinnovata per
ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod.

effettuata alla parte personalmente e non al suo
difensore, ne’ l’inesistenza della notificazione puo’
essere affermata per il solo fatto che l’appellante
abbia omesso di depositare l’avviso di ricevimento
della notificazione eseguita a mezzo del servizio
postale” (Cass. 29387/2008, Cass. SS. UU. n.62712008).
4 – La decisione impugnata non appare in linea con i
citati principi, avendo affermato l’inammissibilità
dell’appello, presupponendo l’inesistenza della
notifica, per essere stata la stessa effettuata,
personalmente, a mani del destinatario dell’atto.
5 – Si propone, la definizione del giudizio in camera
di consiglio, con pronuncia di accoglimento del
ricorso, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni

proc. civ., la notifica dell’atto di appello

svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;

designa in altra sezione della CTR del Piemonte,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
esidente

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si

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