Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27766 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 03/12/2020), n.27766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24779-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.C. E FIGLI SPA, nella qualità di società consolidata,

in persona del legale rappresentante pro tempore, CARFIN SRL, in

qualità di società consolidante, in persona del legal

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

PIEVE DI CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO USSANI

D’ESCOBAR, rappresentate e difese dall’avvocato PAOLA COPPOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3681/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

le società contribuenti proponevano ricorso avverso avvisi di accertamento relativi ad IRAP, IVA e IRES per gli anni d’imposta 2010 e 2011;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente riconoscendo l’invalidità della delega di firma in quanto gli atti impugnati erano stati sottoscritti dal capo ufficio P.P. per delega del direttore dell’Ufficio provinciale, mentre la delega rilasciata dal direttore dell’Ufficio provinciale era a favore di Pe.Pa.;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando l’invalidità della firma del funzionario per invalidità della relativa delega in quanto quest’ultima deve essere motivata, nominativa e a tempo determinato: nel caso di specie manca l’indicazione del funzionario delegato;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè dell’art. 2697 c.c., in quanto la delega di firma effettuata sarebbe conforme all’art. 42 cit. perchè la provenienza dell’atto dall’Ufficio si presume finchè non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio e il requisito della nominatività della delega non è espressamente previsto dall’art. 42 cit.;

considerato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis (funzioni dei dirigenti) prevede che: “I dirigenti, per le specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati” (Cass. nn. 16844 e 16766 del 2020), senza che sia prevista la necessità di una indicazione nominativa del delegato;

considerato che questa Corte (Cass. nn. 11013 e 8814 del 2019), in assenza di una indicazione specifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato e della durata della delega (essendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita dal soggetto delegato), ribadendo che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, incombe sull’Amministrazione l’onere di fornire la prova della sussistenza di tale requisito in capo al sottoscrittore: nella specie l’Agenzia delle entrate ha prodotto la disposizione di servizio n. 30 del 2015 con la quale si delegava, pur senza indicazione nominativa, un dirigente di ruolo, quale è il caso del soggetto effettivamente firmatario dell’atto in questione;

ritenuto pertanto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a tale principio laddove non ha considerato valida la delega di firma per la mancata indicazione del nome del soggetto delegato, non espressamente richiesta dalla legge;

ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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