Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27765 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27765 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 19696-2016 proposto da:
BALDINI LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE CARSO 14, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO
STRAFFI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA
MACKr;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 1232/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 01/07/2015;

Data pubblicazione: 22/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. Leonardo Baldini convenne in giudizio, davanti al Tribunale di

risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza dell’infezione col
virus HCV asseritamente conseguente alle trasfusioni con sangue
infetto da lui subite per la cura dell’emofilia congenita da cui era
affetto.
Si ci-istinti in giudizio il convenuto, eccellendo la prescrizione e
chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
11 Tribunale accolse l’eccezione di prescrizione c rigettò la domanda.
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte
d’appello di Firenze, con sentenza del 1° luglio 2015, ha rigettato il
gravame, ha confermato la decisione di primo grado ed ha condannato
l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Ha rilevato la Corte di merito che nella specie, trattandosi di
risarcimento del danno derivante da lesioni colpose, la prescrizione era
da ritenere quinquennale e decorrente dalla data di presentazione della
domanda amministrativa per il conseguimento dell’indennizzo di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Per cui, essendo stata tale domanda
presentata in data 4 febbraio 1999 e la successiva citazione a giudizio
notificata il 7 aprile 2004, il termine di prescrizione era ormai decorso.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre Leonardo
Baldini atto affidato a quattro motivi.
Resiste il Ministero della salute con mero atto di costituzione
finalizzato alla partecipazione alla discussione orale.

Ric. 2016 n. 19696 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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Firenze, il Ministero della salute, chiedendo che fosse condannato al

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ. e il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte osserva, preliminarmente, che non può essere accolta

2019»), in considerazione sia dell’eccessiva lontananza della data
indicata sia del fatto che la normativa richiamata per la definizione in
via transattiva della controversia risale al 2014 (art. 27-bis del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dalla legge di conversione 11
agosto 2014, n. 114).
1. Con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli artt. 2935 e 2947 cod. civ.; con il secondo si censura, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24 e 32 Cost. e dell’art. 2935 cod.
civ.; con il terzo si censura, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.
3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6 e 8
della CEDU e dell’art. 2935 cod. civ.; con il quarto si censura, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., per mancata applicazione
del teimine di prescrizione decennale.
Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte d’appello avrebbe
dichiarato intervenuta la prescrizione del diritto vantato.
2. I motivi, da trattare congiuntamente stante l’evidente connessione
tra loro esistente, sono tutti privi di fondamento.
In particolare, il Collegio rileva che la giurisprudenza di questa Corte
ha più volte insegnato che: 1) la responsabilità del Ministero per i
danni da emotrasfusioni con sangue infetto è di natura
Ric. 2016 n. 19696 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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l’istanza di rinvio proposta dal ricorrente («ad altra data nell’anno

extracontrattuale (Sezioni Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 576; 2)
la presentazione della domanda amministrativa di cui alla legge n. 210
del 1992 dà la ragionevole certezza della consapevolezza, in capo al
danneggiato, del collegamento causale tra le trasfusioni e la malattia (v.
le sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, 19 dicembre 2013, n. 28464, e

diversi, quali l’epidemia colposa o le lesione colpose plurime, tali da
innalzare il termine di prescrizione (Sezioni Unite, cit.); 4) la
prescrizione è decennale solo in caso di morte del danneggiato e di
richiesta risarcitoria effettuata iure proprio dagli eredi (sentenza 25 marzo
2016, n. 5964).
Le questioni di legittimità costituzionale e di possibile violazione dei
parametri della CEDU di cui ai motivi secondo e terzo del ricorso
sono prive di fondamento, posto che la tutela del diritto alla salute non
vieta che, anche rispetto ad esso, la legge fissi un termine di
prescrizione, decorrente, nella specie, solo dal momento in cui il
danneggiato è in condizioni di conoscere il collegamento tra le
trasfusioni e l’insorgere della malattia. Né tale situazione può mutare
per il fatto che il ricorrente sia affetto da emofilia, posto che simile
situazione fa ragionevolmente supporre, semmai, che il suo grado di
informazione sia maggiore, e non minore, rispetto a quello degli altri
danneggiati per la stessa causa.
La Corte d’appello ha deciso facendo corretta applicazione di tali
principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che
devono essere ulteriormente ribaditi.
3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
In considerazione della delicatezza della questione e della sostanziale
irrilevanza dell’attività difensiva svolta dall’Avvocatura generale dello

Ric. 2016 n. 19696 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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l’ordinanza 27 febbraio 2017, n. 4996); 3) non sono ipotizzabili reati

Stato, la Corte ritiene di dover compensare integralmente le spese del
giudizio di cassazione.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio
di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 ottobre 2017.
Il Presidente

quello dovuto per il ricorso.

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