Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27765 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27765 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA
DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati,
RICORRENTI
CONTRO
PISERCHIA ROBERTO, PISERCHIA ALESSANDRA, PISERCHIA
SONIA CARLA e PISERCHIA LUIGI, residenti a Foggia,
INTIMATI
AVVERSO
la sentenza n.209/26/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione Staccata di Foggia n. 26,
in data 25.06.2010, depositata il 29 luglio 2010;
1

Data pubblicazione: 11/12/2013

Cartella.
Ministero carenza
legittimazione.
Iscrizione
Decadenza.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Umberto Apice.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.21821/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.209/26/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Bari,
Sezione n.26, il 25.06.2010 e DEPOSITATA il 29.07.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo
grado, la quale aveva accolto l’originario ricorso dei
contribuenti ed annullato la cartella esattoriale,
ritenendo e dichiarando tardiva l’iscrizione a ruolo.
2 – Il ricorso dell’Agenzia e del Ministero, che
riguarda impugnazione di cartella esattoriale, relativa
ad IRPEF dell’anno 1995, è affidato ad un mezzo, con il
quale la decisione viene censurata per violazione e
falsa applicazione degli artt. 14 del dpr n.602/1973,
43 del dpr n.600/1973 e 3 comma 2 ° del D.L. n.564/1994.
3 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa
sede.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra doversi
definire, tenendo conto che in tema di riscossione
2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

delle imposte sui redditi, l’art.1 del decreto legge 17
giugno 2005 n.106, convertito con modificazioni nella
legge 31 luglio 2005 n.156 – dando seguito alla
sentenza della Corte Costituzionale n.280 del 2005, che

dell’art.25 del dpr 29 settembre 1973 n.600 -, ha
fissato, al comma quinto bis, i termini di decadenza
per la notifica delle cartelle di pagamento relative
alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione
delle dichiarazioni, ed ha stabilito che per le somme
che risultano dovute a seguito dell’attività di
liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di
pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza,
per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre
2001 (nel caso 1995/1996), entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione.
5 – Stante ciò e considerato che, nel caso, trattasi di
dichiarazioni relative al periodo d’imposta 1995/1996
e, d’altronde, che la notifica della cartella è
avvenuta il 15.06.2002, il termine decadenziale veniva
a scadenza il 31 dicembre 2001 e quindi, sembra, che la
pretesa non sia stata tempestivamente azionata, ragion
per cui si ritiene sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
3

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale

definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che rigetti il ricorso, per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,

causa;
Considerato, preliminarmente,

che il ricorso del

Ministero è a ritenersi inammissibile, in quanto nel
giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la
decisione impugnata, risulta parte solo l’Agenzia delle
Entrate e non già il Ministero delle Finanze, il quale
è rimasto del tutto estraneo al detto giudizio;
Considerato, infatti, che il Ministero delle Finanze,
non avendo assunto la qualità di parte nel precedente
grado di appello, cui non ha partecipato, deve
ritenersi privo di legittimazione passiva nel presente
giudizio di legittimità, cui possono accedere, giusto
consolidato orientamento giurisprudenziale, solo
soggetti che hanno partecipato al precedente grado del
giudizio;
Considerato,

altresì,

che

alla

stregua

delle

considerazioni svolte in relazione e dei richiamati
principi, che il Collegio condivide, il ricorso
dell’Agenzia Entrate deve ritenersi infondato a va
respinto, per manifesta infondatezza;
4

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di

Considerato che nulla va disposto per le spese del
giudizio, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.

dell’Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso
dell’Agenzia Entrate.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013

DEPOSITATO IN CANCEUINIA

Dichiara inammissibile l’impugnazione del Ministero

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