Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27763 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18769-2018 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA V. GINO FUNAIOLI

54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7490/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

T.L. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – attinente a plurime cartelle di pagamento relative ad eterogenee pretese tributarie per gli anni 2004/2010 e 2012 – ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente, notificato a mezzo PEC, prima dell’entrata in vigore nel Lazio delle disposizioni sul processo telematico.

L’Agenzia delle entrate- Riscossione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per aver, la CTR, ritenuto inammissibile e non meramente irrituale la notifica in virtù del principio della “sanatoria per raggiungimento dello scopo”.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Secondo l’orientamento di questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 22975/2018) “Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46 comma 1, lett. a), n. 2 (conv., con modif., dalla L n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile” (Cass. ord. nn. 15109/18, 17941/16).

2.2. Nel caso di specie, la CTR ha applicato i superiori principi, giacchè – secondo il D.M. 4 agosto 2015, art. 16, emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2016, art. 3, comma 3 – il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Lazio a far data dal 15 aprile 2017, mentre nella presente vicenda processuale la notifica dell’appello via pec è avvenuta precedentemente, e precisamente il 30 gennaio 2017, quando tale modalità non era contemplata dall’ordinamento, quindi, non era conforme ad alcun modello legale. Deve pertanto ritenersi giuridicamente inesistente, in quanto tale non sanabile (Cass. n. 18321/17).

2.3. Tale considerazione, porta ad escludere la pertinenza delle statuizioni di SS.UU. 14926/2016, poichè riguardano non la legittimità in astratto della notifica a mezzo PEC, quanto la sua regolarità (tecnica) in concreto, poichè l’inammissibilità del ricorso originario non può che travolgerne gli effetti processuali, incidendo sulla validità “genetica” del rapporto processuale (cfr., in tal senso, Cass. n. 18321/17). Non poteva, dunque, dichiararsi la sanatoria ex art. 156 c.p.c. come preteso dal ricorrente.

3. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre3 2019

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