Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27763 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27763 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 19022-2016 proposto da:
RAMADORI SIMONETTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA RUGGIERO DI SICILIA 1, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO GRIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA, ROMA CAPITALE;

– intimati avverso la sentenza n. 1700/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 28/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

Data pubblicazione: 22/11/2017

FATTI DI CAUSA
1. Simonetta Ramadori convenne in giudizio davanti al Giudice di pace
di Roma, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., Roma Capitale e la s.p.a.
Equitalia sud, proponendo opposizione all’esecuzione avverso una
cartella di pagamento per l’importo complessivo di euro 841,56,

della violazione del codice della strada.
Si costituirono in giudizio Roma Capitale e la società Equitalia,
chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace dichiarò l’opposizione in parte inammissibile ed in
parte infondata, compensando le spese di lite.
2. La pronuncia è stata appellata dall’attrice soccombente e il Tribunale
di Roma, con sentenza del 28 gennaio 2016, in parziale riforma di
quella impugnata, ha dichiarato illegittima la maggiorazione di cui
all’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha confermato nel
resto la sentenza di primo grado ed ha compensato anche le ulteriori
spese del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre Simonetta
Ramadori con atto affidato ad un motivo.
Roma Capitale e la s.p.a. Equitalia sud non hanno svolto attività
difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli arti. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ. e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 2719 cod. civ. e dell’art. 215 del codice dì
procedura civile.
Ric. 2016 n. 19022 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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contestando, fra l’altro, l’omessa notifica del verbale di accertamento

Sostiene la ricorrente di avere contestato l’autenticità delle copie degli
avvisi di ricevimento prodotte da Roma Capitale e che erroneamente il
Tribunale avrebbe applicato a tale disconoscimento il regime di cui
all’art. 215 cod. proc. civ., mentre l’onere di disconoscimento della
conformità della copia fotostatica andrebbe assolto «mediante una

avvenuto tempestivamente nella fattispecie».
1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato.
Rileva il Collegio che la contestazione di cui al ricorso contiene, per
quanto è dato comprendere, anche un profilo di scarsa chiarezza,
perché la sentenza impugnata ha osservato che la Ramadori aveva, tra
l’altro, contestato l’omessa notifica del verbale, mentre il motivo di
ricorso pone il problema del disconoscimento di una copia fotostatica,
il che presuppone che si tratti di un documento comunque pervenuto.
A prescindere, comunque, da tale rilievo, la censura è infondata,
perché questa Corte ha già affermato che l’art. 2719 cod. civ. esige
l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie
fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della
conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento
dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in
assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia
soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 del codice di rito. Ne
consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per
riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella
scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in
modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima
risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento
onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del

Ric. 2016 n. 19022 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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mera dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, così come

giudice di accertare tale conformità anche aliunde (sentenze 25 febbraio
2009, n. 4476, e 13 giugno 2014, n. 13425).
A tale principio si è correttamente uniformato il Tribunale di Roma.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 ottobre 2017.

Il Presidente
(0.~

attività difensiva da parte degli intimati.

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