Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27763 del 11/12/2013

Civile Sent. Sez. 3 Num. 27763 Anno 2013

Presidente: FINOCCHIARO MARIO

Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 8323-2008 proposto da:

L.S.

elettivamente

domiciliato in ROMA, presso lo studio del Sig. G. M., rappresentato e

difeso dall’avvocato C. L. giusta delega

in atti;

– ricorrente contro

M.E.

elettivamente

domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato R.E.,

Data pubblicazione: 11/12/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato D.O. giusta delega in atti;

– controricorrente nonchè contro

M.A., M.S.;

avverso la sentenza n. 927/2006 della CORTE D’APPELLO

di CATANZARO, depositata il 12/02/2007, R.G.N.

1959/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. F.O.;

udito l’Avvocato A.E. per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. A.A. che ha concluso

per l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di

interesse;

– intimati –

Svolgimento del processo

1. M.S. si rivolse al tribunale di Cosenza,

sez. dist. di Acri, per conseguire condanna del germano

L. S. al rilascio di un immobile concessogli in

comodato dal 27.1.88 ed a seguito della scadenza del

rigetto della domanda, ma invocò, in via riconvenzionale,

accertarsi la simulazione del comodato e la sussistenza di

una società di fatto per la gestione dell’immobile,

instando per la declaratoria di scioglimento di essa e

l’attribuzione ai soci delle quote del fabbricato, nonché

per la condanna del ricorrente al pagamento del valore dei

materiali e della manodopera, ovvero – a scelta di quegli al rimborso della metà dell’aumento di valore del fondo di

controparte, determinato dalla costruzione del fabbricato.

Chiamate in causa da L. S. anche le donatarie di

parte dell’immobile, N. ed I. S., all’esito

dell’istruttoria il giudice di primo grado, qualificati

inammissibili i mezzi istruttori in un primo tempo pure

ammessi ed espletati, rigettò la domanda riconvenzionale ed

accolse la principale, condannando L. S. al rilascio

del bene riconosciuto come concesso in comodato, come pure

alle spese del grado.

L’adita corte di appello di Catanzaro, dal canto suo,

rigettò il gravame di L. S., confermando la

correttezza dell’esclusione dei mezzi istruttori assunti in

primo grado in tema di simulazione tra le parti e

disattendendo la tesi della pretesa inesistenza di un

termine per la riconsegna del bene; e condannò l’appellante

termine contrattuale; ma il convenuto non solo chiese il

alle spese sostenute da M.S., dichiarando, però,

irripetibili quelle sopportate da N. e I. S..

Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il

12.2.07 col n. 927, ricorre L. S., affidandosi a

sette motivi; resiste con controricorso M.S.,

ed I. S.; ma, per la pubblica udienza del 12.11.13, il

difensore del ricorrente ed il controricorrente depositano

memorie con le quali comunicano di avere transatto la

controversia, chiedendo, rispettivamente, ogni statuizione

consequenziale alla cessazione della materia del contendere

e la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ma

entrambi instando per la compensazione delle spese.

Motivi della decisione

2. Va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata

pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie

continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed

in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58,

comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l’art.

366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa

interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio

2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8

febbraio 2013, n. 3079). Pertanto:

2.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360

cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità,

da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva

esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice

di merito; b) la sintetica indicazione della regola di

diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di

 

mentre non svolgono attività difensiva in questa sede N.

diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta

applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez.

Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio

2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8

novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla

ratio decidendi,

perché, in contrario, difetterebbero di

decisività (sull’indispensabilità della pertinenza del

quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008,

n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28

settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n.

27901);

2.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno

formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono

consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo

del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente

ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,

chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la

motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta

insufficienza della motivazione la rende inidonea a

giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.

16002; Cass. Sez. Un., 1 ° ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30

dicembre 2009, ord. n. 27680);

2.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione,

nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme

di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla

imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata

dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte:

 

Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre

2011, n. 27649).

3. Ciò posto, si osserva che il ricorrente ha sviluppato

sette motivi di censura.

3.1. Col primo, il ricorrente si duole – richiamato in

falsa applicazione degli artt.

447 bis

 

3 ° comma – c.p.c. e

421 – 2 ° comma – c.p.c.”; contesta la decisione dei giudici

di merito sulla ritenuta inammissibilità, ai fini della

prova della simulazione tra le parti, della prova

testimoniale al di fuori dei limiti stabiliti dal codice

civile; e conclude col seguente quesito di diritto:

posto

che la fattispecie in esame verte in materia di comodato,

ed è quindi assoggettata al rito di cui all’art. 447-bis

c.p.c., costituisce violazione del 3 ° comma della stessa

norma la ritenuta inammissibilità della prova per testi

disposta dal giudice di primo grado in ordine alla

simulazione del negozio?

Sul punto, il controricorrente riporta le argomentazioni

della corte territoriale e rimarca come nella specie i

mezzi di prova non ammessi erano stati richiesti dalla

parte, mentre la giurisprudenza in apparenza contraria

invocata da controparte si riferiva a quelli disposti di

ufficio; per sottolineare che in ogni caso nessun mezzo

istruttorio, ad istanza di parte o disposto di ufficio,

potrebbe essere assunto nel rito locatizio al di fuori dei

limiti stabiliti dal codice civile.

Al riguardo, la corte territoriale ha ritenuto che, nel

rito locatizio, l’ammissione ufficiosa dei mezzi di prova è

rubrica l’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – di “violazione e

consentita, ma pur sempre nel rispetto dei limiti posti dal

codice civile, non applicandosi a detto rito il capoverso

dell’art. 421 cod. civ., che, nel rito del lavoro, consente

il superamento di quei limiti: e, quindi, risulta esclusa

se volta a provare la simulazione in una causa vertente tra

3.2. Col secondo motivo, il ricorrente – richiamato in

rubrica l’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – si duole di

“violazione e falsa applicazione dell’art. 2724 n. 1 c.c.

in relazione all’art. 1417 c.c.”; adduce l’esistenza di un

principio di prova scritta, tale da rendere ammissibile la

prova per testi anche nella fattispecie, consistente in una

ricevuta dell’esecutore dei lavori all’immobile

sottoscritta da entrambe le parti e nelle dichiarazioni

rese da M.S. sia in sede di libero interrogatorio,

che di interrogatorio formale.

quesito:

E conclude col seguente

sussistendo nella fattispecie un principio di

prova scritta (costituito: a)- da un documento sottoscritto

da entrambe le parti e concernente la quietanza, in favore

di queste ultime, da parte di un terzo, di somme occorse

per la costruzione di un fabbricato, costruzione che si

deduce essere oggetto della società di fatto esistente tra

le parti nonché di un contratto di comodato stipulato tra

le stesse parti; b)- dalle risposte rese dalla controparte

sia in sede di interrogatorio libero che in sede di

interrogatorio formale), concreta violazione dell’art. 2724

n. 1 c.c. revocare l’ordinanza ammissiva della prova

testimoniale ai fini della declaratoria della simulazione?

7

le parti.

Di

tale

doglianza

il

controricorrente

deduce

l’inammissibilità: perché, sia pure invocando il n. 3

dell’art. 360 cod. proc. civ., investe un vizio

motivazionale; perché tende a valutare il merito delle

risultanze istruttorie; perché già la corte di appello la

specifico capo di gravame. Ma di una simile doglianza

M.S. adduce pure l’infondatezza, sia perché il

preteso principio di prova scritta non proveniva dalla

stessa controparte, ma da un terzo, sia per la carenza di

univocità delle dichiarazioni rese in sede di

interrogatorio, sia per l’istituzionale ed insuperabile

riserva al giudice del merito della valutazione della

sussistenza o meno di un principio di prova scritta.

3.3. Col terzo motivo, il ricorrente si duole

richiamato in rubrica l’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – di

“violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 115

c.p.c.”; argomenta che almeno quattro dei capitoli di prova

prima ammessi e poi ritenuti inammissibili si riferivano

non già al contratto simulato di comodato, ma alla

sussistenza dell’addotta società di fatto; e conclude col

seguente quesito di diritto:

costituisce violazione e falsa

applicazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c. la ritenuta

inammissibilità

della prova

testimoniale

concernente

l’esistenza di una società di fatto, posto che un capo

della domanda riconvenzionale proposta dal resistente nel

giudizio di primo grado e riproposta in appello riguardava

espressamente l’accertamento della sussistenza di tale

accordo tra le parti?

 

aveva dichiarata inammissibile, per omessa formulazione di

A tanto ribatte il controricorrente qualificando la

doglianza inammissibile, perché male invocato il n. 3

dell’art. 360 cod. proc. civ., ma soprattutto infondata,

per la carenza di una rigorosa prova sulla sussistenza

della dedotta società di fatto e – al contrario in

fine, degli elementi dedotti. Ma, in via subordinata,

richiama la propria conclusione in appello, di declaratoria

di nullità del contratto di società di fatto per difetto di

forma scritta, in quanto relativa anche ad un bene

immobile, con conseguente richiesta di rigetto nel merito

della domanda della sua controparte.

3.4. Col quarto motivo, il ricorrente – richiamato in

rubrica l’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – si duole di

“nullità del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c.,

per omessa pronunzia su un capo di domanda

riconvenzionale”; deduce l’autonomia della domanda di

accertamento dell’esistenza di una società di fatto

rispetto a quella di simulazione assoluta del contratto di

comodato e, pertanto, l’erroneità dell’omessa disamina

della prima; e conclude col seguente quesito:

costituisce

nullità del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c.

il mancato esame della domanda proposta dall’appellante e

concernente la declaratoria di una società di fatto tra le

parti, ed il relativo scioglimento, essendo stata la

costituzione della società stessa erroneamente considerata

quale negozio dissimulato rispetto al contratto di comodato

intercorso oggetto della domanda di simulazione?

 

presenza di una coerente valutazione di irrilevanza, a tal

A tanto ribatte, escludendo la lamentata nullità del

procedimento, il controricorrente che, “se pure la Corte

d’Appello non ha espressamente preso in esame gli elementi

che l’allora appellante aveva indicato quali indici

rivelatori della presunta società di fatto …, è altrettanto

inconsistenti da non meritare alcun esame più analitico e

che … non avrebbero potuto comunque mutare i termini della

decisione”.

3.5. Col quinto motivo il ricorrente si duole richiamato in rubrica l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. – di

“omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo

del giudizio”; in particolare, egli lamenta la mancata

considerazione di altre e pressoché contestuali operazioni

intercorse tra le parti (altro comodato a parti invertite

relativo ad altro terreno; separate locazioni da parte di

ciascuno dei comodatari dei beni rispettivamente conseguiti

in comodato; atti di gestione ulteriori).

Sul punto, ribatte il controricorrente che controparte

non avrebbe dimostrato il carattere decisivo degli elementi

indiziari e, in particolare, che, se espressamente presi in

considerazione, essi avrebbero potuto fondare la

conclusione dell’esistenza della dedotta società di fatto:

e tanto, per di più, in presenza di “rapporti

intrafamiliari

particolarmente

complessi,

se

non

intricati”.

3.6. Col sesto e col settimo motivo, il ricorrente si

duole, rispettivamente:

 

vero che … si trattava di elementi talmente labili ed

– una volta richiamato in rubrica l’art. 360 n. 4 cod.

proc. civ., di “nullità del procedimento in relazione

all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda

subordinata”; e lamenta, in particolare, essere stata del

tutto ignorata la domanda subordinata di condanna di

prezzo della manodopera o, a sua scelta, dell’aumento di

valore recato al fondo di proprietà di M.S. a

seguito della costruzione del fabbricato in Acri alla via

M. (il tutto per una quota pari alla metà, oltre

rivalutazione ed interessi legali); tanto da formulare un

quesito di diritto al riguardo;

– una volta richiamato in rubrica l’art. 360 n. 4 cod.

proc. civ., di “nullità del procedimento in relazione

all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda

proposta in via gradata”; e lamenta essere stata ignorata

pure l’ulteriore e più gradata domanda di condanna al

pagamento di C 52.570,15, oltre rivalutazione e interessi a

far data dal 1988, ai sensi dell’art. 936 cod. civ.; tanto

da concludere col seguente quesito:

costituisce nullità del

procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. il mancato

esame della domanda proposta dall’appellante in via gradata

e concernente la condanna dell’appellato al pagamento di

quota pari ad C 52.570,15, oltre rivalutazione e interessi,

costituente il totale, risultante documentalmente, degli

importi con i quali il ricorrente ha certamente contribuito

alla costruzione del fabbricato su terreno di proprietà del

germano M.S.?

11

controparte al pagamento del valore dei materiali e del

In ordine ad entrambi i motivi, il controricorrente

dichiara di rimettersi alla giustizia, sia pure ribadendo

l’infondatezza delle pretese di merito di controparte.

4. Tuttavia, alla stregua del contenuto delle memorie ai

sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. depositate dai

deceduto, circostanza questa che si ricava dalla

transazione richiamata, ma che peraltro non incide sulla

definizione della controversia) e controricorrente, con cui

entrambi, richiamata una recente transazione tra gli eredi

del primo ed il secondo, chiedono non decidersi il merito

del ricorso, deve ritenersi venuto irrimediabilmente meno

l’interesse al medesimo.

Eppure, un tale interesse alla pronuncia deve persistere

fino al momento della decisione ad opera di questa Corte e

bene può riscontrarsi il suo venir meno nelle dichiarazioni

sopra riportate, benché non integranti formale rinunzia per

evidente difetto di requisiti formali, del ricorrente,

anche in carenza di accordo con la controparte e qualora come nella specie – questa non abbia svolto altre attività

comunque tendenti a conseguire una pronuncia sul merito

della controversia.

Ed è noto che a tale sopravvenuta carenza di interesse,

a guisa di rinunzia irrituale, la giurisprudenza di questa

Corte ricollega l’inammissibilità del ricorso (v., tra le

più recenti: Cass. 6 dicembre 2004 n. 22806; Cass. 15

settembre 2008, n. 23685; Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010,

n. 3876; Cass. l aprile 2011, n. 7556; Cass. 26 maggio

2011, n. 11606; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1190; Cass. 21

 

difensori del ricorrente (che controparte adduce essere

febbraio 2013, n. 4368; Cass. 12 aprile 2013, n. 8941;

Cass. 7 ottobre 2013, n. 22814).

Pertanto, il ricorso di L. S. va dichiarato

inammissibile; ma delle spese del giudizio di legittimità

può disporsi la compensazione, attesa la concorde

prospettazione della complessiva sistemazione dei rapporti

formulata dai difensori di ricorrente e controricorrente.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le

spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,

addì 12 novembre 2013.

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Il Foro giudiziario

Si attesta la registrazione presso

giuridici pendenti e la richiesta espressa in tal senso,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA