Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27763 del 11/12/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 27763 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO
SENTENZA
sul ricorso 8323-2008 proposto da:
L.S.
elettivamente
domiciliato in ROMA, presso lo studio del Sig. G. M., rappresentato e
difeso dall’avvocato C. L. giusta delega
in atti;
– ricorrente contro
M.E.
elettivamente
domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato R.E.,
Data pubblicazione: 11/12/2013
rappresentato e difeso dall’avvocato D.O. giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro
M.A., M.S.;
avverso la sentenza n. 927/2006 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 12/02/2007, R.G.N.
1959/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. F.O.;
udito l’Avvocato A.E. per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. A.A. che ha concluso
per l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di
interesse;
– intimati –
Svolgimento del processo
1. M.S. si rivolse al tribunale di Cosenza,
sez. dist. di Acri, per conseguire condanna del germano
L. S. al rilascio di un immobile concessogli in
comodato dal 27.1.88 ed a seguito della scadenza del
rigetto della domanda, ma invocò, in via riconvenzionale,
accertarsi la simulazione del comodato e la sussistenza di
una società di fatto per la gestione dell’immobile,
instando per la declaratoria di scioglimento di essa e
l’attribuzione ai soci delle quote del fabbricato, nonché
per la condanna del ricorrente al pagamento del valore dei
materiali e della manodopera, ovvero – a scelta di quegli al rimborso della metà dell’aumento di valore del fondo di
controparte, determinato dalla costruzione del fabbricato.
Chiamate in causa da L. S. anche le donatarie di
parte dell’immobile, N. ed I. S., all’esito
dell’istruttoria il giudice di primo grado, qualificati
inammissibili i mezzi istruttori in un primo tempo pure
ammessi ed espletati, rigettò la domanda riconvenzionale ed
accolse la principale, condannando L. S. al rilascio
del bene riconosciuto come concesso in comodato, come pure
alle spese del grado.
L’adita corte di appello di Catanzaro, dal canto suo,
rigettò il gravame di L. S., confermando la
correttezza dell’esclusione dei mezzi istruttori assunti in
primo grado in tema di simulazione tra le parti e
disattendendo la tesi della pretesa inesistenza di un
termine per la riconsegna del bene; e condannò l’appellante
termine contrattuale; ma il convenuto non solo chiese il
alle spese sostenute da M.S., dichiarando, però,
irripetibili quelle sopportate da N. e I. S..
Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il
12.2.07 col n. 927, ricorre L. S., affidandosi a
sette motivi; resiste con controricorso M.S.,
ed I. S.; ma, per la pubblica udienza del 12.11.13, il
difensore del ricorrente ed il controricorrente depositano
memorie con le quali comunicano di avere transatto la
controversia, chiedendo, rispettivamente, ogni statuizione
consequenziale alla cessazione della materia del contendere
e la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ma
entrambi instando per la compensazione delle spese.
Motivi della decisione
2. Va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata
pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie
continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed
in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58,
comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l’art.
366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa
interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio
2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8
febbraio 2013, n. 3079). Pertanto:
2.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360
cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità,
da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice
di merito; b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di
mentre non svolgono attività difensiva in questa sede N.
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez.
Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio
2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8
novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla
ratio decidendi,
perché, in contrario, difetterebbero di
decisività (sull’indispensabilità della pertinenza del
quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008,
n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28
settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n.
27901);
2.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno
formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono
consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo
del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente
ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,
chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.
16002; Cass. Sez. Un., 1 ° ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30
dicembre 2009, ord. n. 27680);
2.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione,
nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme
di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla
imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata
dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte:
Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre
2011, n. 27649).
3. Ciò posto, si osserva che il ricorrente ha sviluppato
sette motivi di censura.
3.1. Col primo, il ricorrente si duole – richiamato in
falsa applicazione degli artt.
447 bis
3 ° comma – c.p.c. e
421 – 2 ° comma – c.p.c.”; contesta la decisione dei giudici
di merito sulla ritenuta inammissibilità, ai fini della
prova della simulazione tra le parti, della prova
testimoniale al di fuori dei limiti stabiliti dal codice
civile; e conclude col seguente quesito di diritto:
posto
che la fattispecie in esame verte in materia di comodato,
ed è quindi assoggettata al rito di cui all’art. 447-bis
c.p.c., costituisce violazione del 3 ° comma della stessa
norma la ritenuta inammissibilità della prova per testi
disposta dal giudice di primo grado in ordine alla
simulazione del negozio?
Sul punto, il controricorrente riporta le argomentazioni
della corte territoriale e rimarca come nella specie i
mezzi di prova non ammessi erano stati richiesti dalla
parte, mentre la giurisprudenza in apparenza contraria
invocata da controparte si riferiva a quelli disposti di
ufficio; per sottolineare che in ogni caso nessun mezzo
istruttorio, ad istanza di parte o disposto di ufficio,
potrebbe essere assunto nel rito locatizio al di fuori dei
limiti stabiliti dal codice civile.
Al riguardo, la corte territoriale ha ritenuto che, nel
rito locatizio, l’ammissione ufficiosa dei mezzi di prova è
rubrica l’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – di “violazione e
consentita, ma pur sempre nel rispetto dei limiti posti dal
codice civile, non applicandosi a detto rito il capoverso
dell’art. 421 cod. civ., che, nel rito del lavoro, consente
il superamento di quei limiti: e, quindi, risulta esclusa
se volta a provare la simulazione in una causa vertente tra
3.2. Col secondo motivo, il ricorrente – richiamato in
rubrica l’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – si duole di
“violazione e falsa applicazione dell’art. 2724 n. 1 c.c.
in relazione all’art. 1417 c.c.”; adduce l’esistenza di un
principio di prova scritta, tale da rendere ammissibile la
prova per testi anche nella fattispecie, consistente in una
ricevuta dell’esecutore dei lavori all’immobile
sottoscritta da entrambe le parti e nelle dichiarazioni
rese da M.S. sia in sede di libero interrogatorio,
che di interrogatorio formale.
quesito:
E conclude col seguente
sussistendo nella fattispecie un principio di
prova scritta (costituito: a)- da un documento sottoscritto
da entrambe le parti e concernente la quietanza, in favore
di queste ultime, da parte di un terzo, di somme occorse
per la costruzione di un fabbricato, costruzione che si
deduce essere oggetto della società di fatto esistente tra
le parti nonché di un contratto di comodato stipulato tra
le stesse parti; b)- dalle risposte rese dalla controparte
sia in sede di interrogatorio libero che in sede di
interrogatorio formale), concreta violazione dell’art. 2724
n. 1 c.c. revocare l’ordinanza ammissiva della prova
testimoniale ai fini della declaratoria della simulazione?
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le parti.
Di
tale
doglianza
il
controricorrente
deduce
l’inammissibilità: perché, sia pure invocando il n. 3
dell’art. 360 cod. proc. civ., investe un vizio
motivazionale; perché tende a valutare il merito delle
risultanze istruttorie; perché già la corte di appello la
specifico capo di gravame. Ma di una simile doglianza
M.S. adduce pure l’infondatezza, sia perché il
preteso principio di prova scritta non proveniva dalla
stessa controparte, ma da un terzo, sia per la carenza di
univocità delle dichiarazioni rese in sede di
interrogatorio, sia per l’istituzionale ed insuperabile
riserva al giudice del merito della valutazione della
sussistenza o meno di un principio di prova scritta.
3.3. Col terzo motivo, il ricorrente si duole
richiamato in rubrica l’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – di
“violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 115
c.p.c.”; argomenta che almeno quattro dei capitoli di prova
prima ammessi e poi ritenuti inammissibili si riferivano
non già al contratto simulato di comodato, ma alla
sussistenza dell’addotta società di fatto; e conclude col
seguente quesito di diritto:
costituisce violazione e falsa
applicazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c. la ritenuta
inammissibilità
della prova
testimoniale
concernente
l’esistenza di una società di fatto, posto che un capo
della domanda riconvenzionale proposta dal resistente nel
giudizio di primo grado e riproposta in appello riguardava
espressamente l’accertamento della sussistenza di tale
accordo tra le parti?
aveva dichiarata inammissibile, per omessa formulazione di
A tanto ribatte il controricorrente qualificando la
doglianza inammissibile, perché male invocato il n. 3
dell’art. 360 cod. proc. civ., ma soprattutto infondata,
per la carenza di una rigorosa prova sulla sussistenza
della dedotta società di fatto e – al contrario in
fine, degli elementi dedotti. Ma, in via subordinata,
richiama la propria conclusione in appello, di declaratoria
di nullità del contratto di società di fatto per difetto di
forma scritta, in quanto relativa anche ad un bene
immobile, con conseguente richiesta di rigetto nel merito
della domanda della sua controparte.
3.4. Col quarto motivo, il ricorrente – richiamato in
rubrica l’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – si duole di
“nullità del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c.,
per omessa pronunzia su un capo di domanda
riconvenzionale”; deduce l’autonomia della domanda di
accertamento dell’esistenza di una società di fatto
rispetto a quella di simulazione assoluta del contratto di
comodato e, pertanto, l’erroneità dell’omessa disamina
della prima; e conclude col seguente quesito:
costituisce
nullità del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c.
il mancato esame della domanda proposta dall’appellante e
concernente la declaratoria di una società di fatto tra le
parti, ed il relativo scioglimento, essendo stata la
costituzione della società stessa erroneamente considerata
quale negozio dissimulato rispetto al contratto di comodato
intercorso oggetto della domanda di simulazione?
presenza di una coerente valutazione di irrilevanza, a tal
A tanto ribatte, escludendo la lamentata nullità del
procedimento, il controricorrente che, “se pure la Corte
d’Appello non ha espressamente preso in esame gli elementi
che l’allora appellante aveva indicato quali indici
rivelatori della presunta società di fatto …, è altrettanto
inconsistenti da non meritare alcun esame più analitico e
che … non avrebbero potuto comunque mutare i termini della
decisione”.
3.5. Col quinto motivo il ricorrente si duole richiamato in rubrica l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. – di
“omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo
del giudizio”; in particolare, egli lamenta la mancata
considerazione di altre e pressoché contestuali operazioni
intercorse tra le parti (altro comodato a parti invertite
relativo ad altro terreno; separate locazioni da parte di
ciascuno dei comodatari dei beni rispettivamente conseguiti
in comodato; atti di gestione ulteriori).
Sul punto, ribatte il controricorrente che controparte
non avrebbe dimostrato il carattere decisivo degli elementi
indiziari e, in particolare, che, se espressamente presi in
considerazione, essi avrebbero potuto fondare la
conclusione dell’esistenza della dedotta società di fatto:
e tanto, per di più, in presenza di “rapporti
intrafamiliari
particolarmente
complessi,
se
non
intricati”.
3.6. Col sesto e col settimo motivo, il ricorrente si
duole, rispettivamente:
vero che … si trattava di elementi talmente labili ed
– una volta richiamato in rubrica l’art. 360 n. 4 cod.
proc. civ., di “nullità del procedimento in relazione
all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda
subordinata”; e lamenta, in particolare, essere stata del
tutto ignorata la domanda subordinata di condanna di
prezzo della manodopera o, a sua scelta, dell’aumento di
valore recato al fondo di proprietà di M.S. a
seguito della costruzione del fabbricato in Acri alla via
M. (il tutto per una quota pari alla metà, oltre
rivalutazione ed interessi legali); tanto da formulare un
quesito di diritto al riguardo;
– una volta richiamato in rubrica l’art. 360 n. 4 cod.
proc. civ., di “nullità del procedimento in relazione
all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda
proposta in via gradata”; e lamenta essere stata ignorata
pure l’ulteriore e più gradata domanda di condanna al
pagamento di C 52.570,15, oltre rivalutazione e interessi a
far data dal 1988, ai sensi dell’art. 936 cod. civ.; tanto
da concludere col seguente quesito:
costituisce nullità del
procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. il mancato
esame della domanda proposta dall’appellante in via gradata
e concernente la condanna dell’appellato al pagamento di
quota pari ad C 52.570,15, oltre rivalutazione e interessi,
costituente il totale, risultante documentalmente, degli
importi con i quali il ricorrente ha certamente contribuito
alla costruzione del fabbricato su terreno di proprietà del
germano M.S.?
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controparte al pagamento del valore dei materiali e del
In ordine ad entrambi i motivi, il controricorrente
dichiara di rimettersi alla giustizia, sia pure ribadendo
l’infondatezza delle pretese di merito di controparte.
4. Tuttavia, alla stregua del contenuto delle memorie ai
sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. depositate dai
deceduto, circostanza questa che si ricava dalla
transazione richiamata, ma che peraltro non incide sulla
definizione della controversia) e controricorrente, con cui
entrambi, richiamata una recente transazione tra gli eredi
del primo ed il secondo, chiedono non decidersi il merito
del ricorso, deve ritenersi venuto irrimediabilmente meno
l’interesse al medesimo.
Eppure, un tale interesse alla pronuncia deve persistere
fino al momento della decisione ad opera di questa Corte e
bene può riscontrarsi il suo venir meno nelle dichiarazioni
sopra riportate, benché non integranti formale rinunzia per
evidente difetto di requisiti formali, del ricorrente,
anche in carenza di accordo con la controparte e qualora come nella specie – questa non abbia svolto altre attività
comunque tendenti a conseguire una pronuncia sul merito
della controversia.
Ed è noto che a tale sopravvenuta carenza di interesse,
a guisa di rinunzia irrituale, la giurisprudenza di questa
Corte ricollega l’inammissibilità del ricorso (v., tra le
più recenti: Cass. 6 dicembre 2004 n. 22806; Cass. 15
settembre 2008, n. 23685; Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010,
n. 3876; Cass. l aprile 2011, n. 7556; Cass. 26 maggio
2011, n. 11606; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1190; Cass. 21
difensori del ricorrente (che controparte adduce essere
febbraio 2013, n. 4368; Cass. 12 aprile 2013, n. 8941;
Cass. 7 ottobre 2013, n. 22814).
Pertanto, il ricorso di L. S. va dichiarato
inammissibile; ma delle spese del giudizio di legittimità
può disporsi la compensazione, attesa la concorde
prospettazione della complessiva sistemazione dei rapporti
formulata dai difensori di ricorrente e controricorrente.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 12 novembre 2013.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Il Foro giudiziario
Si attesta la registrazione presso
giuridici pendenti e la richiesta espressa in tal senso,