Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27762 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14554-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., Q.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 950/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, della CALABRIA, depositata il 14/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione -per imposta di registro anno 2003, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, per non avere l’Agenzia del territorio dato riscontro all’ordinanza istruttoria – con la quale aveva richiesto “opportune informative” in ordine al valore venale del terreno oggetto di compravendita – potendosi trarre da tale inadempimento “elementi di prova a sfavore”.

M.A. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, avendo l’Ufficio proposto appello solo sulla questione della destinazione edificatoria del terreno oggetto di compravendita;

2 Col secondo motivo, l’ufficio lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in combinato disposto con l’art. 111 Cost, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè la CTR, esercitando i poteri istruttori in funzione sostitutiva della attività probatoria di cui è onerata la parte, avrebbe compromesso la terzietà del giudice.

I motivi sono fondati e la loro stretta connessione richiede una trattazione congiunta.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, comma 3 dell’art. 7, che attribuiva “alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia”, interpretata alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., non è consentito al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente un potere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi di giudizio (Cass. n. 673 del 2007; e n. 955 del 2016).

Potere integrativo, quello consentito al giudice di merito, che, come questa Corte ha chiarito “può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia ” (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, n. 24464 del 17/11/2006, Rv. 594275; n. 14960 del 22/06/2010, Rv. 613988). Ciò sempre che la parte su cui ricade l’onere della prova non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita, ma questa risulti piuttosto ostacolata dall’essere i documenti in possesso dell’altra parte o di terzi (v. Cass. Civ., Sez. 5, n. 7078 del 24/03/2010; Sez. 5, n. 10970 del 14/05/2007)”. Peraltro “i poteri in questione non sono arbitrari, ma discrezionali ed il loro esercizio, così come il loro mancato esercizio, deve essere adeguatamente motivato (v. Cass. Civ., Sez. 5, n. 673 del 2007, cit.)”. Tale motivazione, sull’esercizio del potere integrativo, risulta del tutto omessa dalla CTR, che si è limitata a rigettare la censura proposta dall’Agenzia delle entrate sulla base dell’inadempimento dell’ordinanza istruttoria – sul valore venale dei terreni, peraltro estraneo al thema decidendum – traendo elementi a sfavore dell’Ufficio (v. Cass. n. 16171/2018).

La CTR non ha applicato i superiori principi, poichè l’esercizio dei poteri ufficiosi è avvenuto in totale sostituzione delle parti in causa; la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre3 2019

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