Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27762 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27762 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 18522-2016 proposto da:
CRETA EGLE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ESPOSTO,
che la rappresenta e difende;

– ricorrenti contro
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
BOGGIA, che la rappresenta e difende;

– controlicorrente contro
DE BIASIO GLIOTTONE PIA, CRETA FRANCESCO;

Data pubblicazione: 22/11/2017

- intimati avverso la sentenza n. 4584/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 24/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA
1. La Cassa di risparmio di Firenze s.p.a. convenne in giudizio, davanti
al Tribunale di Roma, i fratelli Aldo ed Egle Creta chiedendo che fosse
dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.,
l’atto col quale il primo aveva venduto alla seconda il cinquanta per
cento di sua spettanza della proprietà di un immobile sito a Velletri, del
quale la seconda era già comproprietaria.
A sostegno della domanda la società attrice espose, tra l’altro, di essere
creditrice di Aldo Creta, avendo escusso la fideiussione da questi
rilasciata in favore di un terzo e che entrambi i convenuti erano
consapevoli del pregiudizio che l’atto di compravendita arrecava alle
ragioni creditorie della Banca.
Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della
domanda.
Espletata prova per interpello e per testi, il Tribunale accolse la
domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di compravendita e condannò i
convenuti al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata da Aldo ed Egle Creta ed il giudizio
è stato interrotto a causa della morte del primo; indi la Corte d’appello
di Roma, con sentenza del 24 luglio 2015, ha rigettato l’appello ed ha
condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ric. 2016 n. 18522 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-2-

MARIA CIRILLO.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre Egle Creta
con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la Cassa di risparmio di Firenze s.p.a. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 2901 in relazione all’art. 2729 del codice civile.
1.1. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata, con un accertamento in fatto adeguatamente
motivato e sottratto a riesame in questa sede, ha rilevato che: 1) non
poteva avere rilievo l’esistenza di un pregresso accordo ereditario tra i
fratelli Creta, risalente a più di dieci anni prima, in base al quale
l’immobile oggetto del presente giudizio doveva essere assegnato alla
sorella, posto che quel patto non era stato trascritto; 2) la
consapevolezza del pregiudizio arrecato era stata confessata da Aldo
Creta nella sua comparsa di risposta, nella quale egli aveva ammesso
che la vendita era stata affrettata per evitare l’esecuzione da parte della
Banca in danno della sorella; 3) lo stretto rapporto di parentela
esistente tra i convenuti era di per sé prova della consapevolezza del
pregiudizio anche in capo all’acquirente, tanto più che la vendita era
stata perfezionata pochi giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo
ottenuto dalla Banca nei confronti di Aldo Creta; 4) Egle Creta era
consapevole del fatto che il fratello aveva contestualmente venduto ad
un terzo un altro immobile di sua proprietà, il che non poteva non
indurla in sospetto riguardo all’intera operazione.

Ric. 2016 n. 18522 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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civ. e non sono state depositate memorie.

A fronte di simile ricostruzione, la censura in esame si risolve nella
generica riproposizione di argomentazioni già considerate prive di
fondamento da parte della Corte d’appello, quali la circostanza che
l’immobile era stato da sempre gestito da Egle Creta uti domina e che le
condizioni di agiatezza economica di Aldo Creta erano tali da non

della Banca creditrice.
Il ricorso, quindi, si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa
sede un nuovo e non consentito esame del merito.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo 3.200, di
cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 ottobre 2017.
Il Presidente

Ric. 2016 n. 18522 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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poter indurre in sospetto circa l’esistenza di un pregiudizio in danno

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