Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27762 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3059-2015 proposto da:

E.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO GENTILE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/02/2014 r.g.n. 8345/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 3.2.2014, la Corte d’appello di Napoli ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di E.A. volta a conseguire la pensione di anzianità a far data dal 1.1.2004, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 50;

che avverso tale pronuncia E.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico mezzo di censura, il ricorrente denuncia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13 per avere la Corte di merito ritenuto la sua decadenza dall’indennità commisurata al trattamento pensionistico di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 50, comma 2, sul presupposto che il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda per conseguirla dovesse decorrere dalla data dell’8.9.2003, in cui egli aveva avuto contezza della certificazione rilasciatagli dalla sede INAIL di Genova, che, a seguito della rivalutazione dei periodi di contribuzione in cui si era avuta esposizione ad amianto, attestava il raggiungimento del numero minimo di contributi richiesti per accedere al beneficio in questione;

che il motivo è infondato, giacchè – indipendentemente dal riferimento operato dai giudici di merito alla circostanza secondo cui la conoscenza del provvedimento da tale data emergerebbe in specie “dalla stessa prospettazione dei fatti fornita da parte ricorrente” (così la sentenza impugnata, pag. 4) – opera nella specie il principio, di portata generale, secondo cui grava sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere un atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e dunque la tempestività della propria pretesa (così, tra le più recenti, Cass. n. 23213 del 2014), ciò che, nella specie, non è dato leggere nel ricorso per cassazione (cfr. pagg. 5-6); che a diverse conclusioni non induce, nel caso di specie, l’ulteriore rilievo secondo cui il conseguimento del beneficio della rivalutazione del periodo contributivo di esposizione ad amianto presupporrebbe un’autonoma domanda all’INPS, atteso che, nella presente controversia, la rivalutazione contributiva costituisce mero presupposto di fatto per l’insorgere nel lavoratore della consapevolezza del possesso di un numero di contributi utile per accedere al diverso beneficio di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 50, comma 1, e avendo il legislatore conferito pieno valore probatorio alla certificazione dell’INAIL concernente il grado di esposizione e la sua durata (così Cass. n. 6264 del 2011) e prospettandosi in via meramente ipotetica la sussistenza di periodi di mancata prestazione dell’attività lavorativa che avrebbero potuto rendere necessaria una riparametrazione dei contributi accreditabili sulla base della certificazione INAIL (cfr. pagg. 7-8 del ricorso per cassazione), della consapevolezza accertata dai giudici territoriali non è possibile dubitare;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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