Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27761 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14137-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GIUSEPPE

MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO MINGOLLA che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6429/19/2017 della COMMISSIONI:, TRIBUTARIA

REGIONA1,1 del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

10/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

La CTP di Latina rigettava il ricorso proposto da C.R. su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF anno 2010 – emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973 – fondato sull’esistenza di investimenti e spese (acquisto quote di società di azienda di famiglia, acquisto di un terreno, polizze assicurative e contributi previdenziali), ritenuti non coerenti col reddito dichiarato.

CTR del Lazio accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo che questi “non è piú onerato dall’offrire alcuna prova oltre quella dell’effettiva disponibilità di redditì e che ai fini dell’idonea prova contraria “non occorre una attività probatoria tanto precisa”.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. C.R. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, e del D.M. 10 settembre 1992, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5, per avere la CTR omesso ogni indagine sul mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente.

Il ricorso è fondato.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’Ufficio accerti induttivamente il reddito con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, il contribuente è tenuto a fornirne la prova con documentazione idonea a dimostrare l’entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito (Cass. n. 916/2016).

E’ stato altresì affermato che ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (cfr Cass. n. 29067 del 13/11/2018).

Alla luce di tali considerazioni, può dirsi che la CTR non si sia uniformata ai principi anzidetti, avendo basato la propria decisione sulla semplice “verosimiglianza dei fatti descritti” dal contribuente, “ancorchè non adeguatamente provati”, e ritenendo, erroneamente, che “il contribuente non è più onerato dall’offrire alcuna altra prova oltre quella dell’effettiva disponibilità di redditi”. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, che si atterra ai principi di diritto sopra enunciati oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA