Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27761 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27761 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 18141-2016 proposto da:
MANGIONE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato RANIERO
VALLE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli
Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato
ENRICO MAGGIORE;

– controricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA;

Data pubblicazione: 22/11/2017

- intimata –

avverso la sentenza n. 1517/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 25/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA
1. Giovanni Mangione convenne in giudizio davanti al Giudice di pace
di Roma, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., Roma Capitale e la s.p.a.
Equitalia proponendo opposizione all’esecuzione avverso una cartella
di pagamento per l’importo complessivo di euro 786,72, contestando,
tra l’altro, l’omessa notifica del verbale di accertamento della violazione
del codice della strada e la prescrizione.
Il Giudice di pace in parte dichiarò inammissibile l’opposizione e in
parte la rigettò nel merito, compensando le spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e il Tribunale
di Roma, con sentenza del 25 gennaio 2016, ha dichiarato
inammissibile e rigettato l’appello, condannando l’appellante al
pagamento delle spese del giudizio di appello.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre Giovanni
Mangione con atto affidato a due motivi.
Resiste Roma Capitale con controricorso, mentre la s.p.a. Equitalia
non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ. e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il ricorso è tardivo.

Ric. 2016 n. 18141 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-2-

MARIA CIRILLO.

Dal testo della sentenza impugnata e dell’atto di ricorso si evince che la
presente controversia è stata introdotta in data successiva al 4 luglio
2009, per cui alla stessa si applica il testo dell’art. 327, primo comma,
cod. proc. civ. introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. Ne
consegue che il termine lungo per impugnare è quello di sei mesi dalla

pubblicata il 25 gennaio 2016, mentre il ricorso per cassazione è stato
spedito per la notifica a mezzo del servizio postale solo in data 28
luglio 2016 (giovedì), cioè oltre il suddetto termine perentorio.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi euro 800, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 ottobre 2017.
Il Presidente
Ric. 2016 n. 18141 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-3-

data di deposito della sentenza. Nella specie, la sentenza è stata

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