Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27761 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27761 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

Data pubblicazione: 11/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 7744-2012 proposto da:
LA NORIA S.R.L. 05087960729, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, amministratore unico
sig.ra FABRIZIA X. STRADA, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6,
presso lo studio dell’avvocato CONTE GIUSEPPE, che
2L013
1992

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
STRADA RAFFAELE giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SPONTELLA DOMENICO,
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SPONTELLA ANNA,
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SPONTELLA

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NATALE, SPONTELLA CARMELA, in qualita’ di eredi di
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VITO SPONTELLA nonche’ tutti soci e titolari della
AGRICOLA

Soc.

SPONTELLA

S.S.

02736310737,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE
44,

presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA

ROBERTO,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato

VENTURA COSTANTINO giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

APPIO GIUSEPPE PPAGPP64L27F637V, AMATI IMMACOLATA;
– intimati –

Nonché da:
APPIO

GIUSEPPE

PPAGPP64L27F637V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo
studio dell’avvocato BALIVA MARCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PANICO CARMELO giusta delega
in atti;
– ricorrente incidentale contro

SPONTELLA DOMENICO,

SPONTELLA ANNA,

SPONTELLA

NATALE, SPONTELLA CARMELA, in qualita’ di eredi di
VITO SPONTELLA nonche’ tutti soci e titolari della
Soc. AGRICOLA SPONTELLA S.S. 02736310737,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE
44, presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA
ROBERTO,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato

594

VENTURA COSTANTINO giusta delega in atti;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

LA NORIA S.R.L. 05087960729, AMATI IMMACOLATA;
– intimati –

D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata
il 05/11/2011 R.G.N. 52/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 23/10/2013 dal Consigliere
Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato GIOVANNI BRUNO per delega;
udito l’Avvocato COSTANTINO VENTURA;
udito l’Avvocato EDOARDO TORALDO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

3

avverso la sentenza n. 328/2011 della CORTE

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 1 0 febbraiQ 2002 Vito
Spontella, proprietario di un terreno agricolo, ha convenuto
davanti al Tribunale di Ginosa la s.r.l. La Noria, chiedendone
la condanna al pagamento della somma di C 285.692,99,

fra il 10 e il 13 aprile 2001, a seguito dell’irrorazione di
diserbante sul fondo confinante, di proprietà della convenuta.
La Noria ha resistito alla domanda, contestando preliminarmente
la sua legittimazione a rispondere dell’accaduto, per il fatto
che dall’ottobre 2000 al luglio 2001 era in corso contratto di
compartecipazione stagionale, mediante il quale essa

aveva

concesso a Giuseppe Appio il godimento del fondo di sua
proprietà, affinché vi praticasse la coltura stagionale di grano
nazionale. Il contratto prevedeva l’accollo a carico dell’Appio
di tutti i costi dell’attività e di ogni
danni a terzi,

responsabilità per

mentre le parti avrebbero diviso per metà gli

utili derivanti dalla vendita del prodotto.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto di ogni domanda nei
suoi confronti, previa chiamata in causa dell’Appio, che il
Tribunale ha autorizzato e che ha effettivamente avuto luogo.
Esperita l’istruttoria, il Tribunale di Gela ha respinto la
domanda attrice, ritenendo La Noria non legittimata passivamente
e l’Appio non tenuto a rispondere, per mancanza di prova
dell’illecito.

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risarcimento dei danni subiti dal vigneto sito sul suo terreno,

Lo Spontella ha proposto appello, insistendo per l’ammissione
delle prove testimoniali dedotte in primo grado sul fatto e sui
danni e ribadendo la responsabilità della La Noria quale datrice
di lavoro o committente dell’Appio e dei suoi dipendenti; in
subordine quale proprietaria del fondo ed ai sensi dell’art.

Nel contraddittorio con gli appellati la Corte di appello di
Lecce, sez. dist. di Taranto, in riforma della sentenza di primo
grado, ha dichiarato la nullità della clausola di esonero da
responsabilità, contenuta nel contratto di compartecipazione
stagionale, ed ha condannato la soc. La Noria e l’Appio, in via
fra loro solidale, al risarcimento dei danni subiti dall’attore,
liquidati nella somma di C 285.692,99, oltre rivalutazione ed
interessi ed oltre alle spese del doppio grado di giudizio.
Con atto notificato il 19-22 marzo 2012 all’Appio ed agli eredi
di Vito Spontella, deceduto nelle more del processo, La Noria
propone cinque motivi di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso, notificato il 17-18 aprile 2012,
Giuseppe Appio, proponendo un motivo di ricorso incidentale.
Con atto di cui è stata richiesta la notifica il 26 aprile 2012
gli eredi Spontella resistono con controricorso ad entrambi i
ricorsi.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha premesso che il contratto di
compartecipazione stagionale non è un contratto agrario e non ha
struttura associativa in senso tecnico perché ha oggetto
5

2049 cod. civ.

limitato alla

durata stagionale di una o più singole colture;

non è quindi soggetto alla disciplina dei rapporti associativi,
né alle disposizioni della legge 3 maggio 1982 n. 203, come
espressamente disposto dall’art. 56 legge stessa; che il
contratto non ha privato la società concedente della titolarità

lavoro manuale del partecipante, restando le perdite di gestione
ed i rischi a carico di quest’ultimo limitati al mancato
conseguimento della quota di prodotti a lui destinata.
desunto la nullità, rilevabile di ufficio,

Ne ha

della clausola che

esonera il concedente da ogni rischio e responsabilità in ordine
ai danni derivanti dalle colture, nullità rilevabile di ufficio,
e la responsabilità solidale della La Noria e dell’Appio per i
danni subiti dallo Spontella.
2.- Con i primi tre motivi la ricorrente principale addebita
alla sentenza impugnata violazione degli art. 1322, 1343, 1418 e
1419 cod. civ.; 25, 2 ° comma, 27, 45 2 ° comma, e 56 legge n.
203/1982 cit.; nonché illogica e contraddittoria motivazione sia
nell’inquadramento giuridico della fattispecie, sia e
soprattutto quanto alla ritenuta nullità della clausola di
esonero del concedente da responsabilità.
Rileva che il contratto di compartecipazione stagionale è un
contratto

agrario

(contrariamente a quanto si legge nella

motivazione della sentenza impugnata), ma è figura atipica, non
soggetta ai principi che limitano l’autonomia privata nei
contratti agrari; non soggetta, in particolare, alle
6

dell’impresa agricola, pur se esercitata con l’apporto del

disposizioni circa la conversione obbligatoria del rapporto in
affitto; che le parti hanno piena facoltà di regolare gli
effetti del rapporto secondo le loro peculiari finalità ed in
particolare di pattuire deroghe alla responsabilità per danni
del concedente; che erroneamente la Corte di appello ha

della titolarità e dell’esercizio dell’impresa agricola_ con
l’apporto del lavoro del partecipante,
esclusivamente alla compartecipazione

principio applicabile
agraria;.

Lamenta lé.

indebita sovrapposizione fra le due figure e la
contraddittorietà rispetto a quanto la Corte di appello ha
affermato circa il carattere non agrario dei contratti di
compartecipazione stagionale. Assume che erroneamente la Corte
di appello ha dichiarato nulla la clausola relativa al
trasferimento dei rischi al concedente, senza neppure
esplicitare da quali norme o da quali principi una tale nullità
debba farsi derivare, e che illogicamente ha dedotto
dall’accordo sulla ripartizione degli utili un’analoga
compartecipazione nei rischi connessi alla responsabilità civile
verso i terzi, trattandosi di questioni diverse e non collegate
fra loro.
2.1.- Con il quarto motivo denuncia violazione degli art. 2043
e 2697 cod. civ., poiché la Corte di appello non ha esplicitato
in che termini, sotto quale profilo e con riguardo a quale
illecito, ha ravvisato a suo carico una responsabilità solidale
per l’operato dell’Appio, non essendo stati dimostrati dolo o
7

esteso alla fattispecie in oggetto la permanenza nel concedente

colpa a suo carico e non essendole stata addebitata alcuna
fattispecie di responsabilità oggettiva.
3.- I motivi non sono fondati, pur se deve essere in parte
corretta la motivazione della sentenza impugnata.
3.1.- Discutibile e soprattutto immotivato è il principio

del contratto di compartecipazione stagionale con cui l’Appio ha
esonerato la concedente da ogni responsabilità per i danni.
La Corte non ha esplicitato quali siano le norme od i principi
dai quali la nullità dovrebbe essere desunta, limitandosi a
richiamare la sentenza 28 novembre 2008 n. 28424 della Corte di
cassazione, che non ha alcuna attinenza con la questione oggetto
di causa, poiché detta una serie di principi circa il potere di
rilevare d’ufficio le cause di nullità, con riferimento ad un
contratto di affitto di fondo rustico, cioè ad una fattispecie
che la sentenza impugnata ha premesso essere estranea a quella
di cui qui si tratta.
3.2.- Ciò premesso, va anche rilevato che l’accertamento
dell’invalidità della clausola non costituiva passaggio
obbligato della decisione di addebito della responsabilità alla
concedente.
La clausola regola, infatti, esclusivamente i rapporti fra le
parti del contratto di compartecipazione stagionale, cioè fra la
società concedente e Giuseppe Appio, ma è irrilevante al fine di
stabilire se la società sia o meno responsabile per i danni

8

affermato dalla Corte di appello circa la nullità della clausola

arrecati ai terzi, nel corso dell’esecuzione del contratto
medesimo.
A questo proposito unico dato rilevante consiste nell’accertare
se il tipo contrattuale in oggetto abbia o non abbia privato la
società concedente della titolarità dell’impresa agricola e
responsabilità per i rischi inerenti all’esercizio

dell’impresa, pur se attuato tramite la collaborazione altrui.
La ricorrente – nel censurare la motivazione della sentenza
impugnata – ha rimosso dall’ambito della sua indagine proprio il
principio e le ragioni di fondo (pur se

non

limpidamente

espressi) che la Corte di appello ha, implicitamente ma
inequivocabilmente, posto a base della sua decisione: cioè il
principio per cui un contratto di compartecipazione stagionale
agraria, ancorchè atipico e liberamente conformabile dalle
parti, non consente di per sé di escludere che il concedente
rimanga titolare dell’impresa agricola, pur avendo trasferito a
terzi l’esercizio di determinate colture.
Non consente quindi di escludere che il concedente rimanga
responsabile dell’operato dei soggetti che abbia liberamente
immesso nel suo fondo e nell’esercizio dell’impresa agricola,
ivi incluso il compartecipe stagionale, così come l’imprenditore
è normalmente responsabile, ~Ie—~nU.t.~e ai sensi dell’art.
art. 2049 cod. civ., dell’operato dei suoi dipendenti,
collaboratori e commessi.
Lo Spontella ha espressamente invocato questi principi a
fondamento della sua domanda di risarcimento dei danni,
9

delle

chiedendo che La Noria fosse dichiarata responsabile quale
datrice di lavoro del trattorista che ebbe materialmente a
provocare il danno, od in subordine a titolo di responsabilità
oggettiva, quale proprietaria del fondo rustico, o quale
preponente del compartecipe (cfr. le conclusioni sub l) e 2)

ricorso principale, e sub 6), 7) e 8) dell’atto di
appello,riportate a pag. 8 del ricorso).
A parte quindi ogni considerazione circa la validità o meno
della clausola di esonero della concedente da responsabilità

nei
/
rapporti i interni fra La Noria e Appio, si desume con
sufficiente chiarezza dalla sentenza impugnata che le ragioni

della condanna solidale dei due compartecipi a risarcire il
danno subito dallo Spontella vanno ravvisate, quanto alla La
Noria, nei principi di cui all’art. 2049 cod. civ., per cui
l’imprenditore è responsabile per i danni arrecati ai terzi dai
preposti, commessi, dipendenti, ecc., che abbia immesso
nell’esercizio della sua attività, nell’interesse proprio ed
allo scopo di procurarsi un utile: principi indubbiamente
applicabili anche all’imprenditore agricolo.
Per quanto poi concerne le peculiarità del caso di specie, va
soggiunto che la responsabilità del proprietario-committente ha
tanto maggiore ragion d’essere quanto più sia tenue, contingente
e caduco il rapporto in forza del quale il terzo danneggiante
sia stato immesso nell’ambito dell’attività di impresa.

10

dell’atto di citazione in primo grado, riportate a pag. 3 del

Sotto questo profilo le argomentazioni del ricorrente circa il
carattere atipico dei contratti di compartecipazione stagionale,
il fatto che essi istituiscano rapporti meno ampi e meno stabili
dei contratti di compartecipazione agraria, e così via, non sono
significativi, poiché non interessa – si ripete – se il

ampi all’autonomia privata, e così via.
Interessa invece stabilire se il rapporto contrattuale fra
l’imprenditore e il compartecipe sia tale da comportare la
totale estromissione del primo dall’esercizio dell’impresa, in
favore del secondo, o se invece dia luogo ad un rapporto più o
meno stabile e più o meno completo di mera collaborazione o
preposizione di un terzo all’esercizio di una o più attività,
inquadrabile nell’ambito dell’art. 2049 cod. civ.
Sotto questo profilo non è fuori luogo la rilevanza attribuita
dalla Corte di appello alla partecipazione del preponente agli
utili della coltivazione stagionale.
La

partecipazione

infatti

conferma

che

l’attività

del

compartecipe si configura come peculiare modalità di gestione
dell’impresa tramite la cooperazione altrui: principio che sta
alla base della responsabilità per rischio di impresa di cui
all’art. 2049 cod. civ.
4.- Il quarto motivo del ricorso principale va esaminato
congiuntamente all’unico motivo del ricorso incidentale, poiché
riguarda la stessa questione.

11

contratto sia tipico o atipico, se imponga limiti più o meno’

La ricorrente principale denuncia violazione degli art. 696,
698, 101, 115, 116 cod. proc. civ., 111 Cost., 2043 e 2056 cod.
civ., sul rilievo che la Corte di appello – dopo avere
precisato di non poter tenere conto del contenuto
dell’accertamento tecnico preventivo, perché svolto in assenza

documento, quale prova a dimostrazione della responsabilità e
dei danni.
Parimenti, con l’unico motivo del ricorso incidentale Giuseppe
Appio denuncia violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360 n. 3 e 4, cod. proc. civ., in quanto la
Corte di appello – tenendo conto della relazione di a.t.p.,
eseguita in sua assenza – avrebbe statuito sopra una domanda
proposta contro una parte non regolarmente citata e non
comparsa, in violazione del principio del contraddittorio.
Assume che, non avendo egli partecipato al procedimento per
a.t.p., l’elaborato peritale depositato in quel procedimento non
poteva essere in alcun modo utilizzato nei suoi confronti,
neppure nel successivo giudizio di merito.
3.1.- Le censure non sono fondate.
La Corte di appello – dopo avere premesso che la relazione di
a.t.p. è pienamente efficace nei confronti della soc. La Noria,
che ha partecipato al relativo procedimento ed ivi ha nominato
un proprio consulente di parte – ha rilevato che la relazione di
a.t.p. può costituire elemento indiziario liberamente

12

di Giuseppe Appio – ha poi concretamente utilizzato il

apprezzabile, in connessione con le altre risultanze probatorie,
anche per quanto concerne la responsabilità dell’Appio.
Ha richiamato in proposito le prove orali acquisite in primo
grado e, quanto all’entità dei danni, la consulenza di parte
redatta dall’agronomo dott. Sorrenti, depositata nel

quelli concordati con il perito di ufficio.
Ha poi richiamato il principio per cui il giudice di merito può
fondare la sua decisione anche su di una consulenza tecnica
stragiudiziale, purché fornisca adeguata motivazione di questa
sua valutazione, data l’esistenza nel nostro ordinamento del
principio del libero convincimento del giudice (Cass. civ. 11
ottobre 2001 n. 12411, a cui può aggiungersi Cass. civ. Sez.
6/5, ord. 12 dicembre 2011 n. 26550).
Ha quindi ritenuto attendibile la consulenza del dott. Sorrenti,
rilevando fra l’altro che ad essa le parti non hanno
contrapposto alcuna critica specifica, tale da giustificare che
ne siano disattese le risultanze.
Trattasi di motivazione condivisibile, considerato anche il
fatto che neppure in questa sede i ricorrenti, principale ed
incidentale, hanno rivolto specifiche censure alle perizie
tecniche che assumono inopponibili, sì da dimostrare
l’inadeguatezza in concreto delle prove che la Corte di appello
ha posto a fondamento della sua decisione.
4.- Il

ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono

essere rigettati.
13

procedimento di a.t.p. e basata su metodi di stima agganciati a

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
vanno rimborsate agli eredi Spontella e poste a carico solidale
dei ricorrenti, risultati entrambi soccombenti.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale e il

Condanna i due ricorrenti, in via fra loro solidale, a
rimborsare agli eredi Spontella le spese del giudizio di
cassazione, che liquida complessivamente in C 12.200,00, di cui

E

200,00 per spese ed E 12.000,00 per compensi; oltre agli

accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013
e s ,r

Il Presidente

ricorso incidentale.

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