Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27760 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9469-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

Z.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2723/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione del diniego di rimborso IRAP – D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 – per gli anni dal 2004 al 2008, ne ha rigettato l’appello. In particolare, la CTR, circoscritto l’appello all’istanza di rimborso anno 2004, ha ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso presentata il 27 aprile 2009, giacchè il versamento del saldo – quale dies a quo del termine decadenziale di 48 mesi – era avvenuto con la presentazione dell’UNICO 2005, nel mese di giugno 2005.

Z.V. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR dichiarato la tardività dell’istanza di rimborso in quanto il termine per la presentazione dell’istanza decorrerebbe dal giorno dei singoli versamenti e non dal versamento del saldo.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte (da ultimo, Cass. n. 2533/2018; v. Cass. n. 11602/2016 e Cass. n. 5177/2016) ha reiteratamente affermato che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti sussistendo, in questa ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la riliquidazione successiva (cfr. Cass. nn. 13478/2008, 5978/2006, 24058/2011, 4166/2014).

Nel caso di specie, trattandosi di imposta non dovuta dal giorno dei singoli versamenti in acconto, giacchè all’atto del loro pagamento risultavano totalmente non dovuti, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussisteva già sin dal versamento della prima rata. Pertanto, il dies a quo non può essere individuato nel giugno 2005, data della corresponsione del saldo come erroneamente ritenuto dalla CTR- bensì nelle precedenti date dei singoli versamenti.

La sentenza va pertanto cassata limitatamente all’anno 2004 – il solo oggetto d’impugnazione – per non essersi la CTR attenuta ai superiori principi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in Euro 1.000,00 e del giudizio di appello, liquidate in Euro 1.000,00; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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