Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27760 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27760 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 17760-2016 proposto da:
GHERARDI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
PARENTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI
SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MARCO POLO 88, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO DATTURI, che la rappresenta e
difende;

– controricorrente contro

‘t•

Data pubblicazione: 22/11/2017

STASOLLA GIANLUCA, GUARINO FLORA, GENERALI
ITALIA SPA, HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI
ASSICURAZIONI SPA; GENERALI BUSINESS SOLUTION SPA;
– intimati –

ROMA, depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA
1. Massimo Gherardi convenne in giudizio, davanti al Tribunale di
Roma, Enrico Stasolla e l’impresa designata dal Fondo di garanzia delle
vittime della strada, chiedendo che fossero condannati in solido al
risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel quale egli,
alla guida della propria moto, era stato urtato dalla vettura condotta
dallo Stasolla, riportando gravi danni.
Si costituirono in giudizio i convenuti e lo Stasolla propose domanda
riconvenzionale per il risarcimento dei danni da lui sofferti
nell’incidente.
Il Tribunale, espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., rigettò
la domanda principale, accolse quella riconvenzionale e condannò il
Gherardi al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di
giudizio.
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte
d’appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2015, ha rigettato
l’appello ed ha compensato integralmente le spese del grado, mettendo
peraltro in evidenza la presenza di numerosi errori e refusi nella
sentenza di primo grado.
Ric. 2016 n. 17760 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-2-

avverso la sentenza n. 2682/2015 della CORTE D’APPELLO di

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre Massimo
Gherardi con atto affidato a tre motivi.
Resiste la Helvetia Assicurazioni con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,

civ. ed il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata, infatti, è stata depositata il 26 maggio 2015,
mentre il ricorso è stato spedito per la notifica a mezzo posta 1’8 luglio
2016. A decorrere dall’anno 2015, la sospensione feriale dei termini è
pari a trentuno giorni, dal 1° al 31 agosto (art. 16 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche nella legge 10
novembre 2014, n. 162). Ciò comporta che, anche calcolando il
tennine lungo di un anno ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. nel testo
ratione temporis

applicabile e l’aggiunta dei trentuno giorni della

sospensione feriale, la notifica del ricorso in data 8 luglio 2016 è
irrimediabilmente tardiva.
Non può essere accolta, sul punto, la tesi che la parte ricorrente ha
sostenuto nella memoria, e cioè che la riduzione della sospensione
feriale si debba applicare «ai giudizi instaurati in primo grado dopo
l’anno 2015».
Tale tesi, che non trova alcun riscontro nelle norme di legge sopra
richiamate, è stata già smentita da questa Corte con le ordinanze 11
maggio 2017, n. 11758, e 6 settembre 2017, n. 20866, alle quali va data
ulteriore continuità con l’odierna pronuncia.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Ric. 2016 n. 17760 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-3-

sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.

Le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e la società di
assicurazione Helvetia vanno peraltro compensate perché quest’ultima,
pur eccependo la tardività del ricorso, ne ha condiviso in sostanza il
contenuto, sicché il controricorso è, in effetti, una sorta di ricorso
incidentale adesivo.

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio
di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3,11 4 ottobre 2017.
Il Presidente

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del

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