Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27760 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 27760 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 8704-2010 proposto da:
RAFFINERIA DI GELA S.P.A. 06496081008, in persona
dell’Amministratore Delegato Ing. BATTISTA GROSSO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68,
presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSI ROSARIO
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

1991

contro

COMUNE GELA 82000890853, in persona del Commissario
Straordinario e legale rappresentante pro tempore

Data pubblicazione: 11/12/2013

Dott. ROSOLINO GRECO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA STOPPANI l, presso lo studio dell’avvocato
PITRUZZELLA GIOVANNI, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controrícorrente –

di CALTANISSETTA, depositata il 20/02/2009 R.G.N.
167/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato GIACOMO LO PRESTI per delega;
udito l’Avvocato EDOARDO TORALDO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

avverso la sentenza n. 40/2009 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22 luglio 1996 la s.p.a. Agip
Petroli ha convenuto in giudizio il Comune di Gela, chiedendone la
condanna ala pagamento di £ 4.622.848.400 (C 2.387.501,97), a
titolo di ingiustificato arricchimento, per avere essa reso al

di depurazione del quartiere Macchitella, delle stazioni di
sollevamento e di adduzione dei liquami della fognatura comunale
e di trattamento dei reflui fognari presso il depuratore
consortile di Gela, negli anni 1994 e 1995.
A sostegno della domanda ha dedotto che, con apposite convenzioni
sottoscritte negli anni 1987-88, il Comune aveva affidato
all’Enichem Anic s.p.a. – a cui sono successivamente subentrate la
Praoil s.p.a. ed essa Agip Petroli – la gestione dei suddetti
impianti per la durata di un anno. Scaduto il termine, il Comune
non ha rinnovato le convenzioni, senza peraltro farsi carico
della gestione delle suddette attività, che Enichem non ha potuto
interrompere, per motivi di igiene e di sanità pubblica:
l’interruzione

avrebbe

infatti

provocato

l’inquinamento

dell’intero abitato di Gela.
Il Comune ha resistito alla domanda, eccependo l’insussistenza di
alcun rapporto contrattuale e l’unilaterale e arbitraria
quantificazione del valore dei servizi resi.
Esperita l’istruttoria anche tramite CTU, il Tribunale di Gela ha
respinto la domanda attrice, ritenendo non raggiunta la prova

3

Comune stesso i servizi di gestione e manutenzione dell’impianto

certa che il Comune avesse riconosciuto l’utilità delle
prestazioni ricevute.
La s.p.a. Raffineria di Gela – subentrata all’Agip a seguito di
atto pubblico di conferimento di ramo di azienda – ha proposto
appello, a cui ha resistito il Comune.

appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado,
ritenendo anch’essa non provata l’accettazione da parte del Comune
delle prestazioni rese dalla società appellante.
La Raffineria propone tre

motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il Comune con controricorso.
Motivi della decisione

l.- Con il primo motivo, denunciando omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, la ricorrente rileva che la Corte di
appello – dopo avere premesso che l’azione di ingiustificato
arricchimento promossa contro un ente pubblico può essere accolta
solo quando sia dimostrato che l’ente ha riconosciuto,
esplicitamente o implicitamente, l’utilità della prestazione resa
– ha contraddittoriamente respinto la sua domanda di indennizzo
per la mancanza di accettazione esplicita, trascurando di rilevare
che la stessa natura dei servizi resi e la loro incontestata
utilizzazione da parte del Comune manifesta implicitamente, ma
inequivocabilmente, il riconoscimento della loro utilità.
Richiama la documentazione prodotta in giudizio, da cui risulta
che l’Agip ha informato il Comune che, scadute le originarie
convenzioni, essa continuava a prestare i servizi che ne
4

Con sentenza depositata il 20 febbraio 2009 n. 40 la Corte di

costituivano oggetto, data l’impossibilità di interromperli senza
grave danno ambientale, ed ha sollecitato il rimborso dei relativi
costi, senza che il Comune abbia mai manifestato volontà
contraria: che anzi, avendo essa esercitato la sua attività
tramite la mera gestione del depuratore e degli impianti di

quest’ultimo non poteva ritenersi all’oscuro della sua attività
svolta, ma anzi ha implicitamente manifestato di acconsentirvi.
Afferma che il Comune si è così avvantaggiato sia dei servizi
resi, sia dei relativi costi, sopportati dall’Agip; sia dei
canoni di fognatura e di depurazione delle acque, che ha nel
frattempo riscosso dai cittadini.
2.-

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione

dell’art. 2041 cod. civ., nella parte in cui la Corte di appello
ha ritenuto che l’utilità della prestazione debba risultare da un
atto formale successivo alla prestazione del servizio da cui è
derivato l’arricchimento, disattendendo ancora il principio per
cui il riconoscimento dell’utilità può risultare anche per
implicito.
3.- Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 345 cod.
proc. civ. e vizi di motivazione, nel capo in cui la Corte di
appello non ha ammesso la produzione in giudizio dei documenti
comprovanti l’avvenuto pagamento al Comune da parte degli utenti
dei canoni per il servizio di depurazione. Rileva che – pur in
mancanza di prova del pagamento dei canoni – il Comune è comunque
titolare dei relativi crediti, e che in ogni caso l’utilità della
5

sollevamento dei liquami – impianti di proprietà del Comune –

prestazione risulta da altri e più pregnanti fattori, quali la
costante utilizzazione dei servizi resi dalla ricorrente.
3.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché
connessi, sono

fondati sotto il profilo dell’illogicità della

motivazione.

l’opera o il servizio reso ad un ente pubblico è indennizzabile ai
sensi dell’art. 2041 cod. civ. solo a condizione che l’ente ne
abbia riconosciuto, anche solo implicitamente, l’utilità – ha
respinto la domanda della Raffineria ritenendo non dimostrato che
la prestazione dei servizi sia stata richiesta dal Sindaco e che
“tale organo abbia, con atto successivo, esplicitamente o
implicitamente riconosciuto l’esistenza di un’utilitas per l’ente
locale da lui rappresentato, così ammettendo la ricorrenza di un
arricchimento indennizzabile ai sensi dell’art. 2041 c.c.”.
Ha soggiunto che la documentazione relativa alle ricevute emesse
dall’Ente Acquedotti Siciliani in relazione ai canoni fognari e di
depurazione pagati dalla cittadinanza, pur se ne fosse ammissibile
la produzione in appello – cosa che ha escluso – non varrebbero a
dimostrare che l’Ente Acquedotti abbia riversato al Comune
relativi importi.
Trattasi di motivazione intrinsecamente contraddittoria in ogni
sua parte.
Nell’esigere un atto del Sindaco di riconoscimento dell’utilità
dei servizi resi dall’Agip la Corte di merito mostra di avere
ritenuto indispensabile il riconoscimento
6

esplicito dell’utilità

Effettivamente la Corte di appello – dopo avere premesso che

dell’opera, contrariamente alle premesse da essa stessa formulate,
ed ai principi che regolano la materia, per cui è sufficiente il
riconoscimento implicito, in particolare quando esso risulti dal
fatto che l’ente pubblico ha di fatto utilizzato i servizi resi:
circostanza che la consolidata giurisprudenza considera

dell’utilità dell’opera (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 1, 30
aprile 2008 n. 10922; Cass. civ. Sez. 3, 21 aprile 2011 n. 9141;
Cass. civ. Sez. 1, 5 luglio 2013 n. 16820).
Va soggiunto che, nel caso in esame, i servizi sono stati prestati
tramite la gestione di impianti di proprietà del Comune; che
detta gestione si è protratta per anni, con piena consapevolezza
dell’ente proprietario, che non solo ha ricevuto e lasciato
inevase molteplici richieste di rimborso delle spese, ma non
risulta avere inoltrato alcuna diffida o comunicazione al gestore,
quanto meno per informarlo che intendeva denegare l’utilità dei
servizi di cui questi stava sopportando i costi.
Se il primo aspetto costituisce ulteriore manifestazione del
riconoscimento implicito dell’utilità della gestione dell’Agip e
della sua accettazione, l’inerzia del comportamento successivo
offre ulteriore elemento di interpretazione della volontà
dell’ente pubblico nel senso voluto dalla ricorrente.
L’ente pubblico ha bensì il diritto ad un trattamento di
particolare cautela, quanto all’individuazione dei presupposti in
presenza dei quali è tenuto a rispondere per ingiustificato
arricchimento, ma non è esonerato dall’obbligo di comportarsi
7

manifestazione inequivoca dell’implicito riconoscimento

secondo buona fede nell’esecuzione del rapporto (arg. art. 1375
cod. civ.), né può esimersi dal fatto che – nella valutazione del
suo comportamento si faccia uso dei conseguenti canoni
interpretativi (art. 1366 cod. civ.).
In applicazione del principio per cui, nei rapporti contrattuali

delle parti deve essere interpretato secondo buona fede – cioè nel
senso che ad esso deve essere attribuito il significato che
avrebbe se la parte si fosse comportata secondo le regole della
correttezza ed in modo da non danneggiare ingiustamente gli
interessi della controparte – il silenzio del Comune di Gela,
protrattosi per tutti gli anni durante i quali esso ha di fatto
utilizzato i servizi di fognatura resi dall’Agip, senza comunicare
di non volerne approfittare e senza rimborsarne i costi, non può
che essere interpretato come riconoscimento dell’utilità
dell’opera.

Va soggiunto che nella specie l’utilità dell’opera era implicita
nella stessa natura delle prestazioni rese, la cui sospensione
avrebbe provocato grave danno ambientale.
La fattispecie presenta, pertanto, anche aspetti dell’utile
gestione, da cui derivano a carico del soggetto avvantaggiato
obblighi di rimborso e di indennizzo non soggetti ai limiti a cui
è sottoposta l’azione di ingiustificato arricchimento (cfr. art.
2031 cod. civ.).
Sotto ogni profilo, pertanto, i criteri interpretativi adottati
dalla Corte di appello nel valutare il comportamento del Comune
8

(o quasi-contrattuali, qual è quello di specie), il comportamento

manifestano l’insufficienza, l’inadeguatezza e l’illogicità della
motivazione, nonché la sua incompatibilità con i principi di legge
a cui si ispira la disciplina giuridica delle obbligazioni ex lege
e l’interpretazione dei comportamenti negoziali.
4.- Ogni ulteriore censura risulta assorbita.

con rinvio della causa alla Corte di appello di Caltanissetta, in
diversa composizione, affinché decida la controversia con congrua
e logica motivazione, uniformandosi ai principi sopra esposti
(contrassegnati in grassetto).
6.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di
Caltanissetta, in diversa composizione, che deciderà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013
L’Est ore

Il Presidente

5.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA