Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27760 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11815-2017 proposto da:

M.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA

GIANNICO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6778/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/11/2016 R.G.N. 3283/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7 novembre 2016, ha riformato la decisione di primo grado e rigettato, per intervenuta decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 la domanda svolta dall’attuale ricorrente avverso l’INPS al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione all’attività lavorativa svolta presso la società ANM s.r.l. quale conducente di filobus;

2. ad avviso della Corte territoriale, considerata la consistenza giuridica dei benefici richiesti di diritto autonomo seppure incidente sul diritto a pensione, doveva ritenersi applicabile la indicata fattispecie di decadenza dal diritto alla prestazione, ricorrendone i presupposti fattuali (domanda amministrativa inoltrata all’INPS in data 5 luglio 2005 e domanda giudiziaria del 20 novembre 2009);

3. avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.P. con tre motivi, illustrati da memoria tardiva ed accompagnati dalla richiesta di trattazione del ricorso dinanzi alle Sezioni Unite; l’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e o falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 sulla base dell’interpretazione della norma fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione e da quella di merito la quale dimostrerebbe che l’operatività della decadenza di cui alla norma citata sarebbe limitata ai soli ratei del trattamento pensionistico interessati dal decorso del tempo intercorso prima dell’esercizio dell’azione e non al diritto alla maggiorazione contributiva in sè considerato;

5. con il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, derivante dalla violazione di cui al motivo precedente, posto che tale previsione assicurava il diritto al beneficio in caso di esposizione qualificata ultradecennale, anche al ricorrente, lavoratore esposto alle polveri derivanti dalla presenza dell’amianto nell’ambiente di lavoro e a prescindere dalla natura dell’attività svolta dal datore di lavoro;

6. con il terzo motivo si duole della violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 sotto il profilo del mancato accertamento dell’effettiva esposizione qualificata derivante dalla declaratoria di decadenza adottata dalla Corte d’appello;

7. col quarto motivo si deduce violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. per avere la Corte fatto derivare dall’esibizione delle sole copie delle istanze datate 1.2.2002 ulteriore motivo di decadenza;

8. questa Corte di cassazione ha ormai consolidato il proprio orientamento relativamente alle questioni inerenti al regime della decadenza applicabile al diritto ai benefici contributivi da esposizione all’amianto, come si dirà in seguito, e il ricorso non propone ragioni per indurre questa Corte di cassazione a modificare l’orientamento medesimo ribadito in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente (v., fra le altre, Cass. nn. 832, 11183, 11184 del 2019);

9. il primo motivo è infondato essendosi consolidato il principio secondo cui la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (conv. con L. n. 438 del 992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso nella previsione di legge anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (cfr., tra le tante, Cass. nn. 618 del 2018, 19729 del 2017, 17433 del 2017);

10. altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant’anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 17433 del 2017, cit., ed ivi ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte);

11. la questione della natura giuridica del beneficio di cui si discute, quanto al regime transitorio ed all’applicabilità della prescrizione e della decadenza, è stata definitivamente risolta da Cass. n. 3282 del 2018 nel senso che il riferimento alla natura non autonoma, rispetto al diritto alla pensione, deve ritenersi riferito al beneficio contributivo previsto originariamente dalla L. n. 257 cit., art. 13 mentre tale natura non può ritenersi comune alla nuova misura introdotta dal legislatore del 2003;

12. coerentemente agli arresti di questa Corte, la maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del “diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni” deve essere intesa nel senso del perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

13. per questa parte, la locuzione utilizzata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, costituisce soltanto la conferma di quanto già si era voluto significare con quella di maturazione del “diritto al trattamento pensionistico” contenuta nel D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6-bis;

14. corollario di quanto affermato è che i lavoratori che, in epoca antecedente all’ottobre 2003, fossero stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni nello svolgimento di attività assoggettate all’assicurazione obbligatoria dell’Inail non erano titolari di un diritto soggettivo perfetto alla pensione e alla sua determinazione secondo i criteri di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 ma soltanto portatori di una legittima aspettativa a che tale diritto si concretizzasse al momento dell’eventuale (sempre che venissero a realizzarsi gli ulteriori requisiti) futura maturazione del diritto a pensione;

15. conformemente ai principi appena enunciati la sentenza impugnata ha ritenuto la decadenza del diritto alla maggiorazione contributiva e non all’applicazione del beneficio limitata ai singoli ratei;

16. l’infondatezza del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori mezzi, giacchè essi presuppongono logicamente la sua fondatezza, ritenuto inammissibile il quarto perchè incentrato su doglianza estranea alla ratio decidendi che ha valorizzato il perfezionamento della decadenza dalle istanze del 2002 a nulla rilevando, pertanto, la pretesa erronea valorizzazione dell’esibizione delle sole fotocopie;

17. le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;

18. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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