Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2776 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18299-2018 proposto da:

V.V. e D.L.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, CORSO TRIESTE n. 123, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DI

GIACOMO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7817/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 19.9.2005 P.G. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, V.V. e D.L.A. invocando la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare intervenuto tra le parti in data 19.1.2005, relativo ad un immobile ad uso abitativo sito nel territorio del Comune di Fabrica di Roma, e per sentir condannare i convenuti al risarcimento del danno. L’attore allegava in particolare che il cespite era stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco di Viterbo per effetto delle importanti infiltrazioni che lo interessavano.

Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda e il Tribunale, con sentenza n. 97/2013, dichiarava la risoluzione del contratto ravvisando una ipotesi di consegna di aliud pro alio a fronte dell’assoluta inidoneità del bene all’uso abitativo.

Interponevano appello gli originari convenuti e si costituiva in seconde cure il P. resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata n. 7817/2017, la Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione V.V. e D.L.A. affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano l’omessa e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente inquadrato la fattispecie nell’ambito della vendita di aliud pro alio, perchè le risultanze istruttorie non evidenziavano alcun profilo di diversità della cosa rispetto a quanto era stato dai ricorrenti promesso in vendita al P., il quale comunque aveva visionato il cespite prima dell’acquisto, trovandolo di proprio gradimento e non sollevando alcuna eccezione sulle sue condizioni.

La doglianza è inammissibile in quanto attinge il percorso motivo del giudice di secondo grado e si risolve in una richiesta di revisione del giudizio di fatto e della valutazione del compendio istruttorio, non consentita in Cassazione (sul primo profilo, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790; sul secondo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Peraltro va considerato che, per consolidata giurisprudenza, costituisce vendita di aliud pro alio la consegna, da parte del venditore, di un bene che risulti funzionalmente inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res vendita e, quindi, a soddisfare in concreto i bisogni che hanno determinato il compratore all’acquisto, degradando così in un oggetto obiettivamente diverso da quello convenuto (ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4085 del 09/07/1982, Rv. 422060; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1061 del 09/02/1985, Rv. 439196; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3093 del 31/03/1987, Rv. 452189; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1530 del 12/02/1988, Rv. 457609; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18859 del 10/07/2008, Rv. 604211; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10285 del 29/04/2010, Rv. 612661). I ricorrenti non contestano neppure la circostanza, ritenuta giustamente decisiva da entrambi i giudici di merito, che i Vigili del Fuoco avessero disposto l’inagibilità dell’immobile a causa delle infiltrazioni che lo affliggevano: fatto, questo, già di per sè sufficiente a comprovare l’assoluta inidoneità della res tradita ad assolvere alla funzione abitativa dedotta dalle parti nella compravendita immobiliare tra loro intercorsa.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità da parte dell’intimato.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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