Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2776 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 05/02/2021), n.2776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

stesa in calce al ricorso, dall’Avv. Patrizia Roli del Foro di

Modena, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Anna Leone, alla via L. Robecchi

Brichetti n. 10 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– resistente –

la sentenza n. 28, pronunciata dalla Commissione Tributaria Centrale,

sezione di Bologna, il giorno 11.12.2012, e pubblicata il 1.3.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

la Corte osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

a seguito di attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza, a L.F., commerciante in vini, era notificato l’11.12.1989 l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), mediante il quale l’Agenzia delle Entrate gli contestava un maggior reddito, in relazione all’anno 1983, ai fini IRPEF ed ILOR. L’atto impositivo trovava origine nel rinvenimento di tre assegni bancari, per il complessivo importo di L. 65.000.000, girati dal L. alla ditta T.P., anch’essa commerciante in vini, oltre che nel recupero di spese non documentate per l’importo di L. 2.022.000. Desumeva l’Agenzia delle Entrate che gli importi recati dagli assegni fossero riconducibili ad acquisti di vino non fatturati, nè dichiarati, da parte del L..

Avverso l’avviso di accertamento proponeva impugnazione il contribuente innanzi alla Commissione Tributaria di I grado, che annullava l’atto impositivo in relazione al maggior reddito accertato, ritenendo che il solo indizio costituito dal rinvenimento dei tre assegni bancari risultasse insufficiente a ritenere provata l’evasione fiscale contestata al contribuente. L’atto impositivo era invece confermato esclusivamente in relazione al mancato riconoscimento di spese non documentate.

L’Amministrazione finanziaria gravava di appello la pronuncia sfavorevole conseguita innanzi alla Commissione Tributaria di II grado, che riformava la decisione, ritenendo raggiunta la prova della responsabilità fiscale del contribuente, e pertanto riaffermando la validità e l’efficacia dell’atto impositivo.

La pronuncia adottata dalla Commissione Tributaria di secondo grado era impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, sezione di Bologna, da L.F., che contestava in primo luogo l’omesso esame, da parte della Commissione di secondo grado, della richiesta valutazione delle conseguenze della istanza di condono proposta, mediante dichiarazione integrativa che aveva provveduto a presentare ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 38 in relazione agli anni dal 1983 al 1990. Il contribuente riproponeva, inoltre, le proprie contestazioni relative al merito dell’accertamento tributario. La CTC respingeva l’impugnativa.

Avverso la decisione assunta dalla CTC ha proposto ricorso per cassazione L.F., affidandosi a due mezzi di gravame. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini di legge e non ha svolto difese, ma ha fatto pervenire istanza scritta mediante la quale ha domandato di poter prendere parte alla eventuale discussione pubblica della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente contesta la violazione della L. n. 413 del 1991, e comunque l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere l’impugnata CTC pronunciato in materia di intervenuta definizione della lite, avendo il contribuente aderito al condono di cui alla L. n. 413 del 1998, art. 38 e prodotto la relativa documentazione.

1.2. – Mediante il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il contribuente censura l’impugnata sentenza adottata dalla CTC per essere incorsa nella violazione di legge, e comunque nel vizio di motivazione, per aver ritenuto che il mero rinvenimento di tre assegni bancari girati ad un commerciante potessero costituire un’adeguata prova presuntiva nei confronti del L., nell’assenza di qualsivoglia elemento di riscontro.

2.1. – 2.2. – Mediante il suo primo strumento di gravame, il ricorrente contesta la decisione assunta dalla CTC per non aver pronunciato in materia di intervenuta definizione della lite, avendo il contribuente aderito ai benefici di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 38. Evidenzia in proposito il ricorrente che l’Amministrazione finanziaria “non ha notificato alcuna eccezione alla istanza di definizione delle controversie a suo tempo presentata, spedita… in data 30.6.1992… nè ha promosso azioni tese al recupero di eventuali somme dovute…” (ric., p. 3). Rileva, poi, che neppure appare comprensibile la richiesta dell’Amministrazione finanziaria di ritenere applicabile una diversa, e di molto successiva, normativa condonistica (DI n. 98 del 2011). In ogni caso la CTC “non ha minimamente argomentato alcunchè nel merito del mancato riconoscimento della efficacia giuridica della sanatoria L. n. 413 del 1991, ex art. 38” (ric., p. 4 s.).

Invero, è la stessa CTC a segnalare che L.F. aveva contestato innanzi ad essa, in primo luogo, l’omesso esame da parte della Commissione tributaria di secondo grado delle conseguenze della istanza di condono che il contribuente aveva provveduto a presentare, mediante la trasmissione di dichiarazione integrativa, in relazione agli anni dal 1983 al 1990, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 38. In sede di udienza di trattazione, annota poi la CTC, l’Ente impositore domandava di considerare applicabile, all’istanza di condono proposta dal contribuente, la diversa normativa di cui al DL n. 98 del 2011. La CTC disponeva la sospensione del giudizio e richiedeva all’Agenzia delle Entrate di esprimersi sulla “ritualità ed adempimento del condono invocato dalla parte” (sent. CTP, p. 3). L’udienza di trattazione veniva quindi rifissata, e celebrata l’11.12.2012. La CTC annota, ancora in sentenza, che “in occasione dell’udienza di discussione, l’Ufficio si è rimesso agli atti”. Quindi, senza null’altro aggiungere, la CTC fa seguire il dispositivo, con il quale respinge l’impugnativa proposta dal contribuente. Da tanto si evince che la questione, relativa all’estinzione della lite in conseguenza del condono di cui alla L. n. 413 del 1991, è stata proposta dal contribuente e presa in considerazione dalla CTC, che però non si è affatto pronunciata in proposito, sebbene fosse tenuta a provvedervi.

La censura introdotta dal ricorrente risulta pertanto fondata, ed il motivo di ricorso deve essere in conseguenza accolto.

Il secondo motivo di impugnazione rimane assorbito.

In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, la impugnata sentenza della CTC di Bologna deve essere cassata con rinvio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 76 alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso proposto da L.F., assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio nel rispetto dei principi innanzi esposti, e disciplinerà anche le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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