Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27759 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27759 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 17174-2016 proposto da:
SERCI IGNAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA.
PORTUENSE 104, presso la Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato BENEDETTO BALLERO;

– ricorrente contro
UGF ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZA SAN LORENZO
IN LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GORI,
rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI PIETRO SANNA,
PIETRO ANTONIO SANNA;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 22/11/2017

SALIS FRANCESCO; AZIENDA AGRICOLA GANTINESELIS
V DI SALIS FRANCESCO;
– intimatiavverso la sentenza n. 18/2016 della CORTE D’APPELLO DI

15/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA
1. Ignazio Serci convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro,
Francesco Salis e la UGF Assicurazioni (oggi Unipolsai Assicurazioni
s.p.a.), chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro a
lui capitato mentre si trovava nei pressi del cancello della sua azienda.
A sostegno della domanda espose che in quella occasione, mentre il
trattore condotto dal Salis si trovava feirno in mezzo alla strada col
motore acceso, era stato colpito alla gamba da un grande cancello che,
trasportato sopra il trattore, era improvvisamente scivolato a causa di
un piccolo spostamento del mezzo.
Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto
della domanda, mentre il Salis rimase contumace.
Il Tribunale, senza espletare la richiesta prova per testi, rigettò la
domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata da parte dell’attore soccombente e la
Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza
del 15 gennaio 2016, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante
al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ric. 2016 n. 17174 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre Ignazio
Serci con atto affidato a tre motivi.
Resiste l’Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con controricorso.
Francesco Salis non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,

civ. e la società di assicurazione ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso
partendo dal terzo motivo, col quale si lamenta, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata si sarebbe
posta in contrasto con l’insegnamento di cui alla sentenza 29 aprile
2015, n. 8620, delle Sezioni Unite di questa Corte.
1.1. Il motivo è fondato.
La sentenza delle Sezioni Unite appena richiamata, infatti, ha risolto il
problema della definizione del concetto di circolazione e, in un caso
non molto diverso da quello in esame, ha affermato che circolazione è
anche la sosta del veicolo e che «le operazioni di carico o scarico del
veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione,
così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti
(quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la conseguenza che,
quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della
normativa sull’assicurazione per la R.C.A.».
Hanno aggiunto le Sezioni Unite che «per l’operatività della garanzia
per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo
trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle
caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi,
in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto
Ric. 2016 n. 17174 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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sussistendo le condizioni di cui agli arti. 375, 376 e 380-bis cod. proc.

quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente
l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in
quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere».
Questa sentenza, fra l’altro, è in armonia anche con i principi espressi
dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 4 settembre

Né può contestarsi che il trattore sia un mezzo di trasporto, dovendosi
anzi riconoscere che l’operazione di carico e scarico di un pesante
cancello costituisce un utilizzo non certo abnorme del trattore, date le
sue specifiche qualità.
La Corte d’appello, pur avendo depositato la propria decisione in data
15 gennaio 2016, cioè parecchi mesi dopo la pubblicazione della
suindicata sentenza delle Sezioni Unite, non si è in alcun modo
confrontata con essa, come risulta dalla lettura del provvedimento qui
impugnato, nel quale la citata pronuncia non è stata richiamata né
considerata.
Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio
alla medesima Corte d’appello affinché provveda a valutare se la
vicenda odierna possa o meno rientrare nei termini di cui alla citata
pronuncia delle Sezioni Unite, cioè a stabilire se sussista o meno il
requisito della «circolazione stradale» idoneo a rendere operativa la
garanzia assicurativa.
2. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.
3. In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso, con
assorbimento degli altri.
La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla medesima
Corte d’appello, affinché riesamini la questione alla luce del precedente
giurisprudenziale suindicato e liquidi anche le spese del presente
giudizio di cassazione.
Ric. 2016 n. 17174 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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2014, n. 162 (nella causa C-162/13).

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione
distaccata di Sassari, in diversa composizione personale, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Civile — 3 della Corte di cassazione, il 4 ottobre 2017.
Il Presidente

QJuuk

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

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