Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27759 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 13/05/2013, dep. 12/10/2021), n.27759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33552-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DELLA CASA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1806/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. B.E. proponeva distinti ricorsi ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate determinava, per l’anno di imposta 2008, il maggior reddito, ai fini Irpef, in Euro 255.807,00, (ridotto con provvedimento di autotutela nel corso del giudizio a seguito di esame dell’ulteriore documentazione prodotta dal contribuente) rispetto a quello dichiarato di Euro 1.482,00 sulla base delle operazioni bancarie emerse dalle indagini, e l’atto di contestazione delle sanzione per non avere il contribuente ottemperato all’invito finalizzato all’acquisizione di notizie e documenti inerenti le movimentazioni bancarie.

2.La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, riduceva l’avviso di accertamento al maggior reddito imponibile di Euro 7.500,00 e dichiarava illegittimo l’atto di contestazione della sanzione.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e con appello incidentale dal contribuente; la Commissione Regionale Tributaria della Regione dell’Emilia Romagna respingeva l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale rideterminava il maggior reddito accertato in Euro 5.500,00.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente ha resistito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione l’amministrazione ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la CTR reso una motivazione assolutamente carente.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 32, artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che i giudici di seconde cure abbiano errato nel ritenere le prove fornite dal contribuente idonee a vincere la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 trattandosi di affermazioni del tutto generiche e svincolate da qualsiasi concreta dimostrazione.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

2.2 Il giudice di appello così argomenta in diritto la propria decisione “..osserva che in effetti il sig. B. costituitosi in giudizio di appello, dopo aver controdedotto compiutamente su tutte le doglianze dell’appellante ha ribadito e precisato che aveva già chiarito in primo grado che aveva fornito le dovute spiegazioni sui movimenti contestatigli ad eccezione di sole tre operazioni per un totale di Euro 5.500 e per l’effetto l’appello principale va respinto ed accolto l’appello incidentale determinando l’accertato in Euro 5.500”

2.3 Si tratta all’evidenza di una motivazione che, sia pur graficamente esistente, si rivela del tutto apparente ed apodittica dal momento che non vengono assolutamente spiegate le ragioni circa la congruità delle giustificazioni fornite dalla contribuente che l’Agenzia aveva contestato con il motivo di appello. Non viene, inoltre, spesa una sola parola sulla statuizione della sentenza di primo grado, oggetto di specifico motivo di appello, che ha dichiarato illegittimo l’atto di contestazione della sanzione.

2.4 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.

2.5 La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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