Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27759 del 11/12/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 27759 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 8619-2010 proposto da:
COLOMBO
ELDA
CLMLNG59H57L2190,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DUILIO 12, presso lo studio
SALVATI, rappresentata e difesa da se medesima
unitamente all’Avvocato RISPOLI GREGORIO, giusta
delega in atti
– ricorrente contro
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010, in persona del suo
rappresentante speciale Avv. MASSIMO QUINTARELLI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA ORIANI
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Data pubblicazione: 11/12/2013
32,
presso lo studio dell’avvocato ZACCHEO MASSIMO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VETTORI GIUSEPPE giusta delega in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.
–
139/2009 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del
23/10/2013
dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE BERTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.
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di FIRENZE, depositata il 04/02/2009 R.G.N. 1683/05;
Svolgimento del processo
L’Avv. Elda Colombo convenne in giudizio dinanzi al
Tribunale di Firenze la Telecom Italia s.p.a. chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a
causa di un esposto presentato da quest’ultima al locale
La convenuta contestò il fondamento della domanda attrice
chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, chiese la
condanna della stessa Colombo per responsabilità processuale
aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Con sentenza del 21 settembre 2004 il Tribunale di Firenze,
premesso che la lesione della reputazione altrui è scriminata
dall’esercizio del diritto di critica, ove risulti rispettato il
limite della continenza e della correttezza formale delle
espressioni, osservò che l’esposto in questione non conteneva
espressioni diffamatorie nei confronti dell’attrice e che non le
erano stati attribuiti fatti inesistenti. In particolare, ad
avviso del Tribunale, nell’esposto non vi era alcuna allusione,
neppure implicita, ad eventuali intese fra la Colombo e i
giudici che avevano emesso i decreti ingiuntivi.
In effetti, nel suddetto esposto, la Telecom lamentava
unicamente che fossero stati richiesti ed ottenuti nei suoi
confronti tre decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi,
senza che sussistesse il dedotto pericolo di grave pregiudizio
nel ritardo di cui all’art. 642 c.p.c. e che, in due casi, le
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Consiglio dell’Ordine forense.
domande d’ingiunzione fossero state presentate per fatture già
pagate.
In sostanza, secondo il Tribunale, l’esposto conteneva solo
la critica, implicita, all’operato professionale della Colombo,
ma nessuna espressione denigratoria od offensiva nei confronti
Le successive vicende, inerenti al procedimento disciplinare
a carico dell’attrice, erano riconducibili alle decisioni che,
autonomamente, il Consiglio dell’Ordine aveva ritenuto di
adottare e non potevano ascriversi a responsabilità della
Telecom alla quale non era addebitabile alcuna condotta
antigiuridica.
Per tali ragioni il Tribunale assolse la convenuta dalla
domanda della Colombo, condannando quest’ultima alle spese
processuali, ma respinse la domanda riconvenzionale
ex
art. 96
c.p.c. sul rilievo che la Telecom non aveva subito alcun danno
in conseguenza della sua citazione in giudizio.
Propose appello Elda Colombo sostenendo che la presentazione
di un esposto al Consiglio dell’Ordine comporta per il
destinatario tre tipi di conseguenze: 1) l’apertura di un
procedimento disciplinare; 2) la diffusione nell’ambiente
professionale dell’incolpato di censure sul suo comportamento;
3)
la necessità di svolgere un’attività difensiva intesa ad
evitare l’applicazione di sanzioni disciplinari a suo carico.
Con motivi subordinati l’appellante lamentò di essere stata
condannata all’integrale pagamento delle spese processuali,
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della stessa.
malgrado il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla
convenuta ed osservò che la liquidazione delle spese era errata
perché comprendeva un rimborso forfettario non richiesto dalla
parte.
La Telecom resistette al gravame.
da Elda Colombo avverso la sentenza del Tribunale di Firenze,
confermando integralmente quest’ultima, ed ha condannato
l’appellante al rimborso delle spese del grado in favore della
Telecom Italia.
Propone ricorso per cassazione Elda Colombo con due motivi.
Resiste con controricorso la Telecom Italia s.p.a. che
presenta memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione
dell’art. 3 costituzione italiana, dell’art. 6 della
dichiarazione dei diritti dell’uomo, dell’art. 2943 c.c. e degli
artt. 112 e 115 cpc in relazione all’art. 360, n ° 3 e n ° 5
c.p.c.»
Secondo la ricorrente dall’esposto della Telecom emerge che
la presunta illegittima concessione dei tre decreti ingiuntivi
discende da un’azione scorretta promossa dalla stessa Colombo in
concorso con i magistrati e che chiunque presenti un esposto ad
un Consiglio forense mira a conseguire esclusivamente
l’applicazione di una sanzione per il denunziato. Il denunziante
infatti mette in moto un procedimento disciplinare che il
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7D71.
La Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto
Consiglio dell’Ordine territoriale deve promuovere poiché esso è
un organo amministrativo e non può esimersi dall’avviare tale
procedimento.
Ha pertanto errato, ad avviso della Colombo, la Corte
d’Appello di Firenze nel ritenere che l’esistenza del
una iniziativa “autonoma” del Consiglio dell’Ordine di cui il
denunziante non è tenuto a rispondere. La diffamazione
risulterebbe
inoltre
aggravata
perché
corredata
dall’attribuzione di fatti specifici mentre si deve tener conto
che un addebito è sempre idoneo a ledere l’altrui reputazione,
anche se espresso in modo implicito ma tale da suscitare il
dubbio che taluno possa aver commesso un fatto disonorevole
(c.d. diffamazione strisciante).
La seconda domanda risarcitoria che la ricorrente ritiene
ignorata dalla Corte fiorentina riguarda il danno subito per
affrontare, con il lavoro difensivo e con le ansie che
conseguono, il processo disciplinare.
Su questa domanda risarcitoria, sostiene la ricorrente, il
Giudice di appello non si è pronunciato, così violando l’art.
112 c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia «Violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, n ° 3 c.p.c.»
Sostiene parte ricorrente che la Corte d’Appello di Firenze
ha errato nel confermare la liquidazione delle spese giudiziali
fatta dal giudice di primo grado, considerata la fondatezza
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procedimento disciplinare a suo carico sia stato il frutto di
delle sue domande e tenuto conto che la Telecom era rimasta pur
sempre soccombente per una domanda riconvenzionale. Inoltre la
liquidazione delle spese effettuata dalla Corte sarebbe errata
in quanto lo scaglione tariffario a cui si riferisce la causa va
da C 2.660,00 ad C 5.200,00.
Infatti, giusta la testuale previsione dell’art. 366
bis
c.p.c. [introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall’art. 6
del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, abrogato con decorrenza dal 4
luglio 2009 dall’art. 47 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e
applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate
fra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. art. 58, comma 5
della 1. n. 69 del 2009) e, quindi, anche nella specie, atteso
che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 febbraio
2009], nei casi previsti dall’art. 360, 1 0 comma, nn. 1, 2, 3 e
4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena
di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di
diritto.
Nel caso poi previsto dall’art. 360 comma l, n. 5, c.p.c.
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4556).
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Entrambi i motivi sono inammissibili.
Nel ricorso in esame, il primo motivo è privo sia del
quesito di diritto che della sintesi descrittiva, mentre il
secondo motivo è privo del quesito di diritto.
In
conclusione,
il
ricorso
deve
essere
dichiarato
inammissibile con condanna di parte ricorrente alle spese del
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte
ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in
C 2.000,00 di cui C 1.800,00 per compensi, oltre accessori come
per legge.
Roma, 23 ottobre 2010
giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.