Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27758 del 22/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27758 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 17011-2016 proposto da:
SILEONI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO
BOTTONI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
GENERALI ITALIA SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 25972/2015 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 31/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

Data pubblicazione: 22/11/2017

FATTI DI CAUSA
1. Sergio Sileoni e la Generali Italia s.p.a. furono parti contrapposte in
un giudizio davanti al Giudice di pace di Roma, nel corso del quale fu
disposta una c.t.u. con attribuzione al c.t.u. nominato di un anticipo di
euro 500 più IVA, posto provvisoriamente a carico di tutte le parti in

conto di tutte le parti. Prima ancora che quel giudizio fosse concluso in
primo grado, egli chiese formalmente alla società di assicurazione il
rimborso della quota parte, pari ad euro 157,40 e, non avendo avuto
risposta, diede incarico ad un legale di redigere una lettera
raccomandata a quel fine, attività per la quale egli indicò un ulteriore
esborso di euro 100.
Conclusosi quindi il giudizio davanti al Giudice di pace con
soccombenza della società di assicurazioni, questa fu condannata
all’integrale rifusione delle spese di giudizio, ivi comprese quelle di
c.t.u., e provvide al relativo pagamento.
2. Prima ancora che tale giudizio si concludesse, il Sileoni convenne in
giudizio la Generali Italia s.p.a., davanti al Giudice di pace di Roma,
affinché fosse condannata alla restituzione della somma di curo 157,40
suindicata, nonché alla rifusione dell’ulteriore somma di euro 100 per
la lettera raccomandata di sollecito e di euro 5 per spese postali.
Il Giudice di pace dichiarò improcedibile la domanda o comunque
cessata la materia del contendere e condannò l’attore al pagamento
delle spese di lite.
3. La pronuncia è stata impugnata dal Sileoni e il Tribunale di Roma,
con sentenza del 31 dicembre 2015, ha rigettato il gravame, ha
confermato la sentenza di primo grado ed ha condannato l’appellante
al pagamento delle ulteriori spese del grado ed al risarcimento dei
danni ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., liquidati in euro 300.
Ric. 2016 n. 17011 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-2-

via solidale. Nel corso di quel giudizio il Sileoni anticipò la somma per

4. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre Sergio Sileoni con
atto affidato ad un motivo.
La Generali Italia s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.
Lo stesso ricorrente ha dato atto, con la memoria depositata, che il
ricorso per cassazione non è stato validamente notificato alla
controparte Generali Italia s.p.a.; ciò in quanto il difensore della
società, avv. Carolina Lussana, è risultata trasferita. In base a tale
situazione il ricorrente ha chiesto alla Corte di essere autorizzato al
rinnovo della notifica, con conseguente rinvio del ricorso.
Tale rinnovo, però, non può essere autorizzato ed il vizio della notifica
comporta l’inammissibilità del ricorso.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato nella sentenza
15 luglio 2016, n. 14594, infatti, in caso di notifica di atti processuali
non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante,
questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati
alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con
immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo
completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà
dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze
eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Nel caso di specie il difensore
del ricorrente, avv. Mauro Bottoni, appartiene al foro di Roma e così
anche l’avv. Lussana, il che comporta che il primo avrebbe facilmente
potuto verificare il domicilio effettivo della collega tramite la
consultazione dell’albo di iscrizione; e comunque, anche ipotizzando la
Ric. 2016 n. 17011 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-3-

civ. ed il ricorrente ha depositato memoria.

correttezza del primo tentativo di notifica presso il domicilio eletto
(Roma, Via Romeo Romei 27), l’esito negativo, attestato dalla relazione
dell’ufficiale giudiziario in data 30 giugno 2016, avrebbe dovuto
imporre al ricorrente di attivarsi per la prosecuzione del procedimento
di notificazione anche senza bisogno di autorizzazione da parte di

Unite di questa Corte già con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17352,
antecedente rispetto alla data di notifica dell’odierno ricorso).
Da tanto consegue che, non essendosi in alcun modo attivato il
ricorrente in tal senso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. La particolarità della vicenda in esame, tuttavia, consiglia a questa
Corte di esaminare ugualmente il motivo di ricorso allo scopo di
enunciare un principio di diritto ai sensi dell’art. 363, terzo comma, del
codice di procedura civile.
2.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, senza
indicazione di norme, violazione e falsa applicazione del principio di
diritto secondo cui è precluso il frazionamento giudiziale di un
medesimo credito.
2.2. Il motivo è privo di fondamento.
La pretesa del ricorrente si basa sul diverso giudizio nel quale era stato
posto a carico di tutte le parti l’onere di anticipare il compenso al c.t.u.
nominato. Quel giudizio si concluse con la vittoria del Sileoni, il quale
riconosce che la società di assicurazioni restituì, all’esito della sentenza
di primo grado, quanto da lui anticipato. Ora, poiché le vicende
relative alla liquidazione dei compensi al c.t.u. fanno parte del processo
in cui questi è nominato, l’odierno ricorrente ben avrebbe potuto (e
dovuto) attendere che detto giudizio arrivasse alla sua naturale
conclusione, chiedendo in quella sede non solo il rimborso
dell’anticipo versato, ma anche la restituzione delle ulteriori spese
Ric. 2016 n. 17011 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-4-

questa Corte (in conformità, peraltro, a quanto stabilito dalle Sezioni

sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione
della quota a lui spettante (è solo questo, in effetti, l’oggetto
dell’odierno giudizio, posto che la somma anticipata è stata
pacificamente restituita). Ed è pure chiaro che, se in quel giudizio tale
ulteriore richiesta non fosse stata accolta nel provvedimento finale di

l’appello.
Pertanto l’iniziativa assunta — consistente nell’intraprendere, in modo
affatto intempestivo, un diverso e separato giudizio per chiedere il
rimborso di quanto anticipato e delle spese legali necessarie per il
recupero (lettera raccomandata), senza neppure attendere che il primo
giudizio si concludesse e che il Giudice stabilisse a carico di chi
quell’onere dovesse essere posto in via definitiva — si risolve in un
indebito frazionamento del credito con sostanziale abuso dello
strumento processuale; e in tal senso è stata la corretta decisione del
Tribunale di Roma.
3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., va enunciato il
seguente principio di diritto:
«In materia di liquidazione dei compensi al c.t.u., poiché tanto il
provvedimento di anticipazione quanto quello di liquidazione finale
emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui
questi è nominato, la parte che ha anticipato il compenso non può
promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme a lui
spettanti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede,
eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese
sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione
della quota a lui spettante».

Ric. 2016 n. 17011 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-5-

liquidazione delle spese, il Sileoni avrebbe potuto impugnarla con

Non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte dell’intimato.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 ottobre 2017.
Il Presidente

quello dovuto per il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA