Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27758 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27758 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 6883-2008 proposto da:
PAGE EUROPA S.R.L. 02131631000 in persona del suo
Presidente e legale rappresentante Dott. ANDREA
FLORIS, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE
MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato
MANFREDONIA MASSIMO, che la rappresenta e difende
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente

1967
contro

MARCHIOL

S.P.A.

01176110268

in

persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro

1

Data pubblicazione: 11/12/2013

tempore

Sig.

ALFREDO

MARCHIOL,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo
studio dell’avvocato GARCEA FRANCO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CIRIO GIORGIO giusta
delega in atti;

avverso la sentenza n. 2260/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/05/2007, R.G.N. 2234/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato CESARE ROMANO CARELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo di ricorso, assorbito il
2 ° motivo;

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– controricorrente

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 1991 la s.p.a.
Società Friulana Impianti Elettrici (SPIE), oggi
per fusione dalla s.p.a. Marchiol,

incorporata

ha convenuto davanti al

Tribunale di Roma la s.r.l. Page Europa e ne ha chiesto la

cessionaria di un credito di pari importo facente capo alla
s.r.l. Dereani e Goi, come da atto ritualmente notificato alla
debitrice il 14.11.1989.
La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo in primo luogo
l’indisponibilità della somma richiesta, per essere stato il
credito della Dereani assoggettato a sequestro conservativo, su
istanza di altro creditore della stessa.
In secondo luogo ha eccepito che il suo debito verso la cedente
è di importo inferiore a quanto preteso dalla SPIE – è cioè pari
a £ 28.161.707 – dovendosi detrarre dalla somma richiesta
l’importo di penali dovute dalla Dereani a causa del ritardo
nell’esecuzione di alcune delle prestazioni previste dal
contratto concluso con essa Page, da cui è derivato il credito
ceduto.
Il Tribunale ha ritenuto il sequestro irrilevante e inidoneo
giustificare l’indisponibilità della somma di denaro, con
sentenza che la Corte di appello di Roma ha confermato e che è
stata annullata dalla Corte di cassazione, con rinvio della
causa alla medesima Corte di appello, in diversa composizione.

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condanna al pagamento della somma di E 54.222.707, dichiarandosi

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di
Roma quale giudice del rinvio – ritenuto estinto il sequestro
del credito azionato dalla Marchiol per il sopraggiunto
fallimento della debitrice Dereani – ha accolto la domanda di
pagamento della SFIE, ritenendo non dimostrata l’esistenza del

La Page Europa propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello, premesso che la Page, quale debitore
ceduto, ha il diritto di opporre alla cessionaria tutte le
eccezioni attinenti all’esistenza e alla validità del credito,
nonché ai fatti modificativi od estintivi del rapporto da cui il
credito è derivato, ivi inclusa l’eccezione di compensazione, ha
ritenuto che la debitrice dovesse dimostrare – oltre che
liquidità ed esigibilità del suo credito – l’inadempimento della
controparte Dereani e Goi ed il fatto che da tale inadempimento
le è derivato il diritto al pagamento di penali, nell’importo da
essa indicato.
Ha rilevato, a riprova delle sue ragioni, che la Page ha
prodotto solo documenti da essa stessa provenienti, ma nessun
documento contenente il riconoscimento del debito ad opera della
controparte; ha ritenuto generiche le prove testimoniali dedotte
sul punto, perché prive di ogni riferimento ai giorni di ritardo
addebitati alla controparte ed alle eventuali ammissioni di
quest’ultima. Ha escluso, quindi, che il credito opposto in
4

credito opposto in compensazione.

compensazione possa, pur se esistente, considerarsi di agevole e
pronta liquidazione.
2.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 1218,
1453, 1460, e 2697 cod. civ., la ricorrente assume che

il

creditore che faccia valere in giudizio l’inadempimento del

fornire la sola prova del titolo su cui fonda la sua richiesta,
limitandosi ad allegare l’altrui inadempimento; mentre è onere
del debitore dare la prova di avere correttamente adempiuto.
Dichiara di avere dimostrato in giudizio che il contratto
concluso con la Dereani prevedeva precisi termini di scadenza
delle obbligazioni e specifiche penali per il ritardo; che
avrebbe dovuto la controparte dimostrare che la Dereani non ha
correttamente adempiuto, contrariamente a quanto deciso dalla
Corte di appello.
3.- Con il secondo motivo, denunciando violazione degli art. 115
e 116 cod.

proc.

civ.,

nonché omessa,

insufficiente o

contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte di merito
abbia negato efficacia probatoria ai documenti prodotti
omettendo di considerare che le lettere da essa inviate alla
Dereani specificavano quali somme le fossero dovute a titolo di
penale; che ad esse non ha fatto seguito alcuna contestazione da
parte della destinataria e che, coordinando il contenuto delle
lettere con la clausola n. 4 del contratto, se ne poteva
agevolmente desumere che le somme richieste corrispondevano
all’importo massimo convenuto a titolo di penale, qualunque
5

3

debitore, anche ai fini del risarcimento dei danni, è tenuto a

(k

fosse l’entità del ritardo. Donde l’irrilevanza della prova di
quest’ultima circostanza.
4.- I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati perché
connessi non sono fondati, pur se deve essere in parte
corretta la motivazione della sentenza impugnata.

l’onere di dare la prova dell’inadempimento non era a carico di
essa Page, bensì della cessionaria del credito, subentrata nella
stessa posizione della controparte contrattuale, s.r.l. Dereani
e Goi.
Ed invero, a seguito della cessione del credito il debitore
ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo
in cui tale era nei confronti del creditore originario. Può
quindi opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente: sia quelle attinenti alla validità del titolo
costitutivo del credito, sia anche quelle relative ai fatti
modificativi od estintivi del rapporto, anteriori alla cessione
(Cass. civ. Sez. 3, 17 gennaio 2001 n. 575;

Idem,

7 aprile 2009

n. 8373, fra le tante).
Qualora il credito ceduto derivi da un contratto, il debitore
può opporre al cessionario l’eccezione di inadempimento o di
inesatto adempimento del contratto medesimo, negli stessi
termini in cui avrebbe potuto opporla al cedente. In tal caso
ciò è sufficiente a paralizzare la domanda di pagamento del
cessionario, entro i limiti in cui il dedotto inadempimento
della controparte si riverberi sull’obbligo del debitore di
6

Va condiviso il principio affermato dalla ricorrente per cui

adempiere,

consentendogli

di

opporre

l’eccezione

inadempimento (Cass. civ. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533;
civ. Sez. 3, 21 febbraio 2003 n. 2647;
novembre 2008 n. 26953;

di
Cass.

Cass. civ. Sez. 2, 11

Cass. civ. Sez. 3, 12 febbraio 2010 n.

3373, ed altre).

Page Europa l’onere di fornire la prova dell’inadempimento della
s.r.l. Dereani e Goi.
Va peraltro rilevato che la ricorrente non si è limitata ad
eccepire l’altrui inesatto adempimento (nella specie, a causa
del ritardo della controparte nell’esecuzione delle prestazioni
a suo carico), ma ha anche fatto valere il suo diritto al
pagamento di determinate somme di denaro, in risarcimento dei
danni per il ritardo, sulla base di apposita clausola penale
contenuta nel contratto.
Ora, se la prova dell’esatto adempimento era indubbiamente a
carico della Marchiol, la prova dell’entità del danno – quindi
dell’ammontare della somma da opporre in compensazione alla
domanda attrice, in forza della clausola penale – avrebbe dovuto
essere fornita dalla ricorrente.
Questa avrebbe dovuto non solo dedurre in giudizio il titolo
della sua pretesa – cioè produrre il contratto contenente la
clausola penale (cosa che ha fatto) – ma anche dimostrare i
presupposti di fatto idonei a giustificare l’entità della somma
richiesta.

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Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha posto a carico di

Avrebbe dovuto cioè dimostrare quale sia stata l’entità dei
ritardi nell’esecuzione delle varie consegne; quali i criteri di
calcolo delle somme dovute a titolo di penale; quali le somme
dovute per ogni giorno di ritardo; ed ogni altra circostanza
idonea a rendere ragione della somma richiesta.

con motivazione che non può che essere condivisa.
Le circostanze sopra indicate neppure sono specificate nei
capitoli dedotti a prova testimoniale dall’odierna ricorrente capitoli riprodotti nel ricorso – che correttamente la Corte di
appello ha dichiarato inammissibili perché generici.
Ivi si chiede ai testi di dichiarare che la Dereani

“si rendeva

inadempiente….non rispettando i termini di consegna….”,

senza

indicare quali fossero tali termini ed in che misura fossero
stati trasgrediti, sicché la formulazione del capitolo si presta
a sollecitare al teste un giudizio e non la conferma di dati di
fatto;

“Vero che la Page comunicò…. alla Dereani di avere

applicato le penali…”

[circostanza pacifica,

n.d.r.]; “Vero

che la Dereani riconobbe di avere eseguito in ritardo le
prestazioni ed accettò le penali…ai sensi degli art. 4.1. e 4.2
delle condizioni generali di acquisto, di cui ai contratti
indicati…”:

capitolo generico, in quanto non precisa chi

riconobbe; chi, quando, come e con quali modalità accettò; che
cosa disponevano le clausole contrattuali che il teste avrebbe
dovuto confermare, ecc.

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La Corte di appello ha ritenuto indimostrati questi presupposti,

Le lettere di messa in mora della Dereani contenenti la
richiesta di pagamento della penale, menzionate dalla
ricorrente, si limitano a quantificare le somme finali dovute,
senza spiegare con quale procedimento la Page sia giunta a quel
risultato.

tutti i documenti prodotti, le sue difese ed il testo delle
clausole contrattuali, la Corte di merito avrebbe potuto
agevolmente accertare che le somme da essa richieste sono
corrette e che l’indicazione precisa dei giorni di ritardo è
superflua, perché si tratta delle somme corrispondenti alla
penale massima consentita.
Resta il fatto che nel processo civile non è consentito affidare
ad una sorta di potere inquisitorio del giudice l’autonoma
ricerca delle ragioni della parte, fra atti e documenti prodotti
in modo indifferenziato e privi di ogni adeguata illustrazione,
pur se in ipotesi oggettivamente significativi.
Spetta invece alla parte il compito di illustrare le proprie
domande, collegandole ai documenti prodotti ed al titolo
giuridico su cui si fondano, sì da dimostrare la correttezza
delle somme richieste e la fondatezza delle proprie ragioni:
anche per consentire alla controparte di svolgere con cognizione
di causa le proprie difese.
5.- Il ricorso deve essere rigettato.
6.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
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La ricorrente assume nel secondo motivo che, collegando fra loro

P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate complessivamente in C 5.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi ed C 5.000,00 per compensi; oltre agli accessori

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

previdenziali e fiscali di legge.

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