Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27758 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24745-2017 proposto da:

D.P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

BELLI 96, presso lo studio dell’avvocato P.M., che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MALATTIA;

– ricorrente principale –

contro

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA – IMPRESA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 3, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELLA TURINI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA

COLOMBARO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

D.P.M.L.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/04/2017 r.g.n. 1332/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Pordenone rigettava il ricorso proposto da D.P.M.L. inteso all’accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso con la Fondazione Opera Sacra Famiglia, per effetto della durata complessiva superiore a 36 mesi dei due contratti a termine stipulati con quest’ultima e delle proroghe di ciascuno di essi, ed alla condanna della Fondazione alla reintegrazione nelle mansioni precedentemente ricoperte o in altre equivalenti, nonchè al pagamento delle retribuzioni dal 1.8.2014 alla data di effettiva reintegrazione, salva la diversa determinazione indennitaria/risarcitoria ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32;

1.1. la sentenza era fondata sull’intervenuta decadenza in cui era incorsa la lavoratrice, per avere omesso di impugnare nei termini il primo contratto a termine sottoscritto il 30.11.2010 e la relativa proroga, ciò che impediva di considerare il primo dei due contratti ai fini del computo dei 36 mesi; nella decisione si aggiungeva che l’accordo regionale del 20.12.2012, che derogava al termine di 36 mesi, prevedendo quello di 48 mesi di durata del rapporto, doveva ritenersi applicabile in quanto intervenuto quando il ricorrente non aveva ancora maturato il diritto alla conversione del contratto per non essere ancora spirato il termine di 36 mesi;

2. la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 19.4.2017, respingeva, invece, l’eccezione di decadenza, sul rilievo che il termine di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 doveva ritenersi decorrere dalla cessazione dell’ultimo contratto che realizzava la fattispecie prevista e quindi dalla cessazione del contratto con il quale o nel corso del quale erano superati i 36 mesi necessari per la conversione e che la missiva del 17.7.2014 costituiva tempestiva e valida impugnazione volta a contestare il superamento della durata massima di 36 mesi;

2.1. aggiungeva che, tuttavia, il termine di durata massima dei contratti applicabile al rapporto de quo era quello maggiore, di 48 mesi, di cui all’accordo regionale sottoscritto, tra gli altri, anche dalla Fondazione, con previsione derogatoria consentita ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4, seguito da accordo sindacale, e che la scadenza del rapporto fatta valere nei confronti della lavoratrice doveva ritenersi valida in quanto avvenuta prima del superamento di tale ultimo termine;

3. di tale decisione domanda la cassazione la D.P., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Fondazione, che propone ricorso incidentale; il ricorrente principale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

RICORSO PRINCIPALE:

1. Viene denunziata dalla D.P. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed accordi collettivi nazionali in relazione agli artt. 1418,1419 e 1339 c.c., nonchè all’art. 11 disp. gen. ed al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, osservando la lavoratrice che l’accordo consentito dal comma 5, comma 4 bis, era intervenuto più di 5 mesi dopo l’ultima proroga avvenuta il 9.7.2012, la quale aveva posticipato la scadenza del contratto al 31.7.2014, oltre la soglia dei 36 mesi;

1.1. si assume che la deroga poteva riferirsi solo ai contratti a termine stipulati in data successiva al 20.12.2012, ma che la stessa non poteva intervenire, come nella specie, su rapporti già prorogati, in quanto, in occasione della proroga intervenuta il 9.7.2012, il rapporto si era già convertito ipso facto a far data dalla pattuizione della proroga del rapporto per superamento dei 36 mesi; si sostiene che non poteva, invero, riconoscersi all’accordo regionale un’efficacia retroattiva, posto che il diritto alla conservazione del posto oltre la scadenza del 31.7.2014 era sorto sin dal momento dell’apposizione del termine nullo (9.7.2012) e l’accordo sindacale successivo non poteva incidere sulla già avvenuta stabilizzazione del rapporto;

2. non è stato adeguatamente censurata l’interpretazione fornita dal giudice del gravame dell’accordo con le OO.SS. firmatarie, con il quale era stato pattuito che la F.O.S.F. e le oo.ss. “convengono che l’Ente Fondazione Opera Sacra Famiglia, al fine di garantire la continuità operativa intende usufruire della deroga al termine di 36 mesi per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato”, non avendo la ricorrente invocato la violazione dei canoni ermeneutici relativamente ad un accordo stipulato in sede territoriale, ritenuto riferibile a tutti i dipendenti assunti con contratto a termine ancora in corso che non avessero superato la durata complessiva di 36 mesi;

2.1. la plausibile interpretazione fornita dal giudice del gravame, qui non adeguatamente censurata, è quella secondo cui solo il superamento dei 36 mesi non avrebbe reso possibile l’applicazione dell’accordo per effetto della già avvenuta acquisizione del diritto alla conversione da parte del lavoratore e pertanto è stata ritenuta validamente intimata la comunicazione di scadenza del rapporto al 31.7.2014, comunicazione effettuata con lettera del 3.6.2014;

2.2. la censura, peraltro, denunzia violazione delle norme di cui agli artt. 1418 e ss. e di efficacia temporale della legge, laddove la questione affrontata riguarda un problema interpretativo dell’accordo, ritenuto validamente estensibile all’ipotesi scrutinata, in forza del riferimento della previsione del termine maggiore di scadenza in funzione derogatoria ai rapporti a temine in corso;

RICORSO INCIDENTALE:

3. con il ricorso incidentale è denunziata violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 11, lett. a) e della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 12, sostenendo la Fondazione che, in caso di accoglimento del ricorso avversario, debba ritenersi disatteso l’onere di impugnativa anche del primo contratto a termine.

3.1. il ricorso è condizionatamente proposto e pertanto deve ritenersi assorbito;

3.2. in ogni caso, è pacifico che la impugnativa va proposta alla cessazione del contratto per effetto del quale o nel corso del quale si determina il superamento del detto termine, essendo evidente la liceità dei singoli contratti a termine sotto ogni profilo di legge quanto meno prima della stipula del contratto che determina il superamento del termine dei 36 mesi, che comporta il sorgere di un onere per il lavoratore di contestare stragiudizialmente la violazione di legge;

4. alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso principale è rigettato ed il ricorso incidentale è assorbito;

5. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della D.P. e sono liquidate come da dispositivo;

6. sussistono per la ricorrente principale le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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