Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27757 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30758-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DESSIE’ 7,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA NATICCHIONI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO NATICCHIONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1436/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. T.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché l’avviso di intimazione, notificati in data 15 marzo 2016, riferiti a plurime cartelle di pagamento per tributi vari non pagati lamentando l’omessa notifica degli atti presupposti con conseguente prescrizione /decadenza della pretesa erariale contenuta nelle cartelle

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo i crediti fiscali prescritti ad eccezione di una cartella notificata il 25.01.2011.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente di Riscossione e la Commissione Regionale Tributaria della Regione del Lazio rigettava l’appello, confermando, per quanto di interesse in questa sede, l’intervenuta prescrizione quinquennale affermata dalla Sezioni Unite di questa Corte.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. La contribuente si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente applicato il regime di prescrizione quinquennale ai crediti erariali riportati nelle cartelle esattoriali così come ritenuto dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per tardività della proposizione, mancata produzione della sentenza di primo grado e carenza di autosufficienza.

2.1 Nella specie si tratta di giudizio tributario avente a oggetto una cartella di pagamento e non già di una opposizione all’esecuzione, sicché trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali (cfr Cass. 34413/2019 che fa riferimento all’intimazione di pagamento, atto successivo all’emissione della cartella di pagamento)

2.2 I ricorso è rispettoso del principio di specificità in quanto è stata prodotta la sentenza impugnata in forma autentica come previsto dall’art. 369 c.p.c.; la ricorrente, inoltre, avendo mosso censure di violazioni di legge su aspetti e questioni non contestate in punto di fatto non era tenuta a depositare le cartelle con la prova della notifiche.

3. Il motivo è fondato in quanto l’estensione del termine quinquennale di prescrizione anche ai tributi erariali, è frutto di una malintesa interpretazione dei principi nomofilattici enunciati dalla giurisprudenza richiamata.

3.1 La pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, alla quale si sono adeguate molte altre pronunce successive ha affermato che ” La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010). è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo “.

3.2 Dunque la mancata impugnazione della cartella esattoriale impedisce l’allungamento del termine breve nel termine decennale ma viene fatto salvo quest’ultimo termine ove previsto dalla normativa sostanziale propria del singolo tributo non producendosi quindi alcun contrario effetto di riduzione a cinque anni del maggiore termine di prescrizione.

3.3 Per quanto concerne le imposte dirette, Irpef e Iva, le stesse, come insegna questa Corte (cfr Cass. 6069/2003, 2941/2007, e da ultimo Cass., 19969/2019), in assenza di una espressa previsione, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4) per ” tutto ciò che periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

3.4 L’obbligazione avente ad oggetto il tributo pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale ha carattere autonomo ed unitario ed un pagamento non è mai legato ai precedenti e risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine al presupposti ben potendo anche non essere effettuato se per quell’anno al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizione fiscale.

3.5 Deve invece applicarsi il termine di prescrizione breve quinquennale con riferimento alle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 in forza del quale “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”e agli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4).

4. Il ricorso va, quindi, accolto, nei limiti di cui sopra, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Regionale Tributaria della Regione del Lazio, in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, nei limiti di quanto precisato in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Regione del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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