Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27757 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27757 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 5536-2008 proposto da:
COMUNE PRATA DI PORDENONE 80005430931, in persona del
suo Sindaco pro tempore, geom. NERIO BELFANTI,
eletivamente domiciliato in ROMA, V.INNOCENZO XI 8,
presso lo studio dell’avvocato RENZULLI FRANCESCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LONGO FRANCESCO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

EDILPRATESE DI PUIATTI G.U.M. S.N.C., in persona dei
legali rappresentanti sigg. UMBERTO PUIATTI, ELIA

Data pubblicazione: 11/12/2013

PUIATTI e GIUSEPPE PUIATTI, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SANTA COSTANZA, 27, presso lo studio
dell’avvocato JONA FALCO DAVIDE, rappresentata e
difesa dagli avvocati CAPUZZO MAURO, DE ZAN ALBERTO
giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 595/2007 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 23/10/2007 R.G.N. 80/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato FRANCESCO LONGO;
udito l’Avvocato ELISABETTA MARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso

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– controricorrente

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 19 giugno 2002 il Comune di
Prata di Pordenone ha convenuto davanti al Tribunale di
Pordenone la s.n.c. Edilpratese, chiedendone la condanna al
pagamento di C 65.000,00, o della diversa somma accertata in

eliminare una serie di fessurazioni venutesi a creare nel
palazzo municipale, risalente al 1700, a seguito dell’attività
di demolizione di uno stabile, svolta dalla convenuta, sulla
base di concessione edilizia n. 36/2001, e di autorizzazione n.
19/2001, rilasciate da esso Comune alla s.r.l. Immobiliare
LAAI.
Ha dedotto che nelle dichiarazioni di inizio dei lavori
(d.i.1.) 29 giugno 2001 e 26 luglio 2001, inviate dalla
Immobiliare LAAI e sottoscritte da Edilpratese, quest’ultima
veniva indicata quale esecutrice dei lavori.
La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo il proprio
difetto di legittimazione passiva, poiché i lavori di
demolizione erano stati eseguiti da altra impresa, cioè dalla
s.n.c. Forner, in virtù di un rapporto diretto fra questa e la
LAAI. Ha comunque chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la
sua assicuratrice, s.p.a. Axa, la quale ha eccepito
l’estraneità del danno a quelli coperti dalla polizza
assicurativa.

corso di causa, al fine di fare eseguire i lavori necessari ad

La convenuta ha rinunciato alla domanda contro Axa ed il Comune
ha chiesto di chiamare in causa l’impresa Forner. La chiamata
non è stata autorizzata dal giudice.
Con sentenza n. 1257/2004 il Tribunale ha dichiarato estinto il
giudizio fra Edilpratese e Axa e ha dichiarato il difetto di

al pagamento delle spese processuali.
Proposto appello da quest’ultimo,

a cui ha resistito

l’appellata, con sentenza 27 giugno – 23 ottobre 2007 n. 595 la
Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo
grado, condannando l’appellante al pagamento delle spese di
appello.
Avverso la sentenza, notificata il 18 dicembre 2007, il Comune
di Prata Pordenone propone quattro motivi di ricorso per
cassazione, con atto notificato il 16 febbraio 2008.
Resistono con controricorso la s.n.c.

Edilpratese, nonché

Umberto, Elia e Giuseppe Puiatti, quali soci illimitatamente
responsabili della società, a seguito della sua cancellazione
dal registro delle imprese.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha respinto le doglianze del Comune
relative alla mancata autorizzazione del Tribunale a chiamare
in causa l’impresa Forner con la motivazione che la domanda
di chiamare un terzo in causa che provenga dall’attore in
giudizio, è decisa dal giudice secondo il suo libero

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legittimazione passiva della Edilpratese, condannando il Comune

apprezzamento e non è sindacabile nei successivi gradi del
giudizio.
Quanto alla dichiarata carenza di legittimazione passiva della
Edilpratese, ha motivato che l’attore – a cui ne incombeva
l’onere – non ha fornito la prova che autrice delle demolizioni

acquisita agli atti dimostra che i lavori furono eseguiti
dall’impresa Forner in forza di un rapporto diretto con
l’Immobiliare LAAI; che non sono stati dimostrati altri fatti o
rapporti idonei a giustificare una corresponsabilità della
Edilpratese per l’attività svolta dalla Forner.
2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione
dell’art. 183 cod. proc. civ., per il fatto che è stata
rigettata la sua istanza di chiamata in causa della Forner.
Il motivo è inammissibile perché non congruente con le ragioni
poste a base della decisione.
Parimenti

incongruenza,

inammissibile per

astrattezza, è il relativo quesito

genericità e

(“Dica il Collegio se

sussiste la denunziata violazione dell’art. 183, 5 0 comma,
vecchio testo cod. proc. civ. nella condotta del giudice di
merito che decide per la precisazione delle conclusioni pur
essendo stato richiesto dall’attore di ulteriore trattazione
sulla questione preliminare inerente la legittimazione passiva
e pur in presenza di richieste istruttorie già formulate in
atto di citazione_ Dica inoltre il Collegio se possa o no dirsi
sussistente la legittimazione passiva del convenuto che la
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fosse la società convenuta; che anzi la documentazione

neghi, pur contestualmente indicando un terzo (la propria
compagnia di assicurazioni) al quale rivolgere la domanda di
merito”).
La Corte di appello ha motivato la sua decisione, come si è
detto, in base al rilievo che l’istanza proveniente dall’attore

conseguente giudizio non è sindacabile in sede di
impugnazione.
Tale opinione – conforme alla costante giurisprudenza di questa
Corte, citata nella sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lav. 28
agosto 2004 n. 17218; Cass. civ. Sez. 3, 25 agosto 2006 n.
18508) – è di per sé sufficiente a giustificare la decisione e
non è sottoposta a censura dal ricorrente, né è presa in
considerazione dal quesito.
Motivo e quesito sono quindi irrilevanti.
3.- Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 102, 106,
183 (testo previgente), 269, 112, 132 e 354 cod. proc. civ.,
2049 e 2055 cod. civ., nullità del procedimento e/o omessa,
insufficiente, errata motivazione, sempre con riferimento al
capo della sentenza impugnata che ha respinto l’appello contro
il diniego dell’autorizzazione a chiamare in causa l’impresa
Forner, e si conclude con il seguente quesito:
“Dica il Collegio se, a fronte di una responsabilità per
illecito imputabile a più soggetti, uno dei quali si trovi in
posizione tale da configurare un’ipotesi di responsabilità
oggettiva ex art. 2049 c.c., sussiste un’ipotesi di
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in giudizio è liberamente apprezzata dal giudice, e che il

litisconsorzio necessario o facoltativo; se, nel primo caso, il
provvedimento del giudice di merito che neghi la domanda di
integrazione del contraddittorio a fronte di una tempestiva
chiamata in giudizio del soggetto pretermesso _dia luogo ad una
nullità del procedimento con conseguente annullamento della

3.1.- Motivo e quesito sono in parte inammissibili, poiché
ancora non investono in alcun modo la

ratio decidendi

della

sentenza impugnata, ed in parte infondati, in quanto
l’ipotizzata responsabilità solidale fra preponente e preposto
non dà luogo a litisconsorzio necessario
17 maggio 2010 n. 11952; Cass. civ. Sez. 1,

(Cass. civ. Sez. 3,
20 dicembre 2012

n. 23650, fra le altre).
Sicché

la mancata integrazione del contraddittorio nei

confronti dell’impresa Forner

che pur avrebbe potuto

considerarsi opportuna – non è suscettibile di censura in
questa sede di legittimità.
4.- Il terzo motivo denuncia ancora violazione delle sopra
citate disposizioni di legge, oltre che degli art. 75 ss., 112,
132 e 354 cod. proc. civ., 2043 e 2697 cod. civ., nonché vizi
di motivazione, nel capo in cui la Corte di appello ha
addossato al Comune l’onere di dimostrare che i lavori sono
stati eseguiti dalla Forner, e si conclude con il seguente
quesito:
“Dica il Collegio se a fronte di una responsabilità per fatto
illecito, la difesa del convenuto che eccepisca la propria
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sentenza che tale provvedimento ha recepito”.

estraneità ai fatti costituisca eccezione di difetto di
legittimazione o se invece la relativa questione appartenga al
merito della controversia, coinvolgendo l’aspetto relativo
all’individuazione del soggetto autore dell’illecito; dica e
specifichi .. su chi, attore o convenuto, gravi l’onere della

parziale prova dei propri assunti, parziale perché dovuta a
provvedimenti istruttori di chiusura dell’attività probatoria,
l’attore possa considerarsi soccombente ai sensi dell’art. 2697
c.c. e se la sentenza che tale accertamento contenga sia
viziata di omesso esame o di erronea motivazione”.
Il quarto motivo

denuncia violazione degli art. 2049 cod.

civ., 183, 112 e 132 c.p.c. e vizi di motivazione, per avere la
Corte di appello affermato che esso Comune non avrebbe
esplicitato in giudizio le ragioni per applicare la norma di
cui all’art. 2049 c.c.
quesito:

e si conclude con il seguente

“Dica il Collegio se a fronte di un’azione

risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, nell’ambito
dell’attività interpretativa e di qualificazione della domanda
da parte del giudice anche di cassazione (Cass. 99/2574),
sussista o no per l’attore la possibilità di invocare in
concorso sia l’art. 2043, sia l’art. 2049 cod. civ.”.
5.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,
sono inammissibili per la genericità, l’astrattezza e
l’incongruenza dei quesiti, che sono inidonei a prospettare i

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prova e quale estensione lo stesso involga…; se a fronte della

principi di diritto che si chiede alla Corte di affermare, in
vece e luogo di quelli enunciati dalla sentenza impugnata.
A norma dell’art. 366bis cod. proc. civ., il quesito non può
esaurirsi nella mera enunciazione di una regola astratta, ma
deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie

e deve poi raccordarle entrambe alla decisione impugnata,
dimostrando la difformità della decisione stessa rispetto ai
principi giuridici che avrebbero dovuto essere applicati, o
rispetto alle corrette premesse logico-giuridiche che avrebbero
dovuto supportarne la motivazione.
E’ chiaro che una medesima affermazione può essere esatta in
relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad
altri.
Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che contenga
quesiti di carattere generale ed astratto, privi di qualunque
indicazione sul tipo della controversia, sugli argomenti
addotti dal giudice

a quo e sulle ragioni per le quali non

dovrebbero essere condivisi ( Cass. civ. S.U., 14 gennaio 2009
n. 565).
Il quesito deve consistere, al contrario, in una chiara sintesi
logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del
giudice di legittimità, poiché la norma che lo prevede è stata
introdotta allo scopo di porre detto giudice in condizione di
comprendere – in base alla sola lettura del quesito – l’errore
di diritto che si assume essere stato compiuto dal giudice del
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concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda,

merito, e di rispondere al quesito medesimo enunciando una
regula iuris

idonea a dettare norma anche per i casi simili

(Cass. civ. S.U., 5 febbraio 2008 n. 2658. Cfr. anche Cass.
Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass.
Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n.

tante).
Nel caso in esame, i quesiti di diritto non rispondono a tali
requisiti.
7.- Il ricorso non può che essere rigettato.
8.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate complessivamente in C 5.200,00, di cui 200,00 per
esborsi ed

5.000,00 per compensi;

previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

oltre agli accessori

11535; Cass. Civ. Sez. 3, 14 marzo 2013 n. 6549, fra le

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