Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27757 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25676-2017 proposto da:

COOPSERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo STUDIO LEGALE TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, GIACINTO

FAVALLI;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 195,

presso lo studio dell’avvocato MARA PARPAGLIONI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO PINI, ANNITA CERULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/04/2017 r.g.n. 657/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.M., autista dipendente di Coopservice Soc. Coop., p.a. ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento della complessiva somma di Euro 1.828,75, oltre spese legali, di cui Euro 933,33 per mancata corresponsione degli aumenti contrattuali previsti dal c.c.n.l. Trasporto merci industria ed Euro 895,42 per mancata corresponsione degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del c.c.n.l. 1.8.2013 Trasporto merci industria per il periodo 1.6.2013/30.9.2014;

2. l’opposizione proposta dalla società Coopservice avverso il decreto ingiuntivo fu respinta dal giudice di prime cure;

3. la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la società a corrispondere al M. la differenza tra l’importo di cui al decreto ingiuntivo e l’importo di Euro 400,00 erogato dalla società al lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

3.1. il giudice di appello, in relazione al credito di Euro 895,42 vantato dal lavoratore quale conseguenza degli aumenti contrattuale previsti dal c.c.n.l. Trasporto merci industria rinnovato nel 2013, unica questione ancora rilevante, ritenne che la circostanza della mancata sottoscrizione, in sede di rinnovo del contratto collettivo da parte della Legacoopservizi, associazione sindacale alla quale era iscritta la società datrice di lavoro, e quindi l’assenza di diretta vincolatività del detto contratto, non impedisse, alla luce del principio espresso da Cass. Sez. Un. 11325/2005, il “recepimento”, nei confronti dei soggetti non stipulanti, delle clausole relative al trattamento retributivo quale parametro al quale commisurare la verifica di adeguatezza della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost.; in questa prospettiva ritenne i minimi sindacali stabiliti dal c.c.n.l. 2011, che la società aveva continuato ad applicare, non rispettosi del principio della giusta retribuzione di cui all’art. 36 Cost.” posto che a distanza di due anni le retribuzioni minime non possono verosimilmente ritenersi adeguate al costo della vita ed al mercato del lavoro, tanto è vero che le organizzazioni sindacali hanno concordato il rinnovo del contratto l’1 agosto 2013, applicato poi anche da Legacoopservizi (associazione datoriale cui aderisce Coopservice) con l’accordo dell’8 maggio 2015, attraverso il riconoscimento di una una tantum pari a Euro 400,00 in due tranches da corrispondersi a luglio e a settembre 2015 “; dalla complessiva somma di Euro 895,45 spettante a tale titolo era da detrarre l’importo di Euro 400,00 pacificamente corrisposto dalla società in esecuzione dell’accordo di conciliazione dell’8.5.2015 intervenuto tra i sindacati dei lavoratori e quelli datoriali che non avevano firmato il rinnovo del contratto collettivo del 2013;

4. per la cassazione della decisione propone ricorso Coopservice Soc. coop p.a. sulla base di un unico motivo di ricorso; la parte intimata resiste con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost. nonchè degli artt. 2070 e 1372 c.c.. Premessa la vincolatività nei confronti del lavoratore dell’accordo del maggio 2015 assume che la presunzione di adeguatezza delle clausole economiche oggetto di pattuizione collettiva era destinata ad operare anche con riferimento alla previsione di quest’ultimo accordo che contemplava la erogazione di una una tantum quale indennità di vacanza contrattuale; si duole, inoltre, che la verifica del rispetto del principio di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. fosse stato affidato alla mera considerazione della esistenza di una fonte collettiva migliorativa intervenuta successivamente; tanto si poneva in contrasto sia con il principio della derogabilità (anche) in pejus da parte della contrattazione collettiva successiva sia con la intervenuta regolamentazione successiva, vale a dire con l’accordo del maggio 2015 e la connessa previsione di un emolumento una tantum a titolo di indennità di vacanza contrattuale; la entità della differenza tra l’importo di Euro 895,42, pari alla differenza fra i minimi contrattuali previsti dal c.c.n.l. 2011 e dal c.c.n.l. 2913, e l’importo, pari a Euro 400,00, riconosciuto dall’accordo del maggio 2015 a titolo di indennità di vacanza contrattuale, non consentiva di configurare alcuna violazione dei criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione imposti dalla norma costituzionale;

2. il motivo è fondato;

3. costituisce ius receptum che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (Cass. n. 15889/2008, n. 132/2002);

4. nello specifico, tuttavia, la presunzione di inadeguatezza della retribuzione corrisposta nel periodo dedotto viene dal giudice di merito fondata con riferimento al solo parametro rappresentato dal livello retributivo previsto dal contratto collettivo Trasporto merci industria, rinnovato nel 2013, pacificamente non applicabile al rapporto in oggetto per non essere la società datrice affiliata ad alcuna delle organizzazioni stipulanti; è, invece, del tutto trascurata la volontà espressa dalle parti collettive nel negoziare l’accordo 8.5.2015, direttamente applicabile al rapporto in controversia, con riferimento alla previsione della indennità di vacanza contrattuale ed alla funzione ad essa conferita dai soggetti stipulanti nell’esercizio dell’autonomia negoziale;

5. in altri termini, la scelta di valorizzazione dell’autonomia collettiva in funzione della ricostruzione, in via presuntiva, del parametro di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., richiedeva la considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti non solo in sede di rinnovo del contratto collettivo Trasporto merci industria ma anche con riferimento all’accordo del maggio 2015 in relazione alla specifica funzione in quella sede attribuita all’una tantum, anche tenuto conto della dichiarata finalità di “chiusura” della vertenza per il rinnovo contrattuale e di superamento dei contenziosi aperti sulle materie dell’accordo;

6. le considerazioni che precedono impongono la cassazione della decisione con rinvio al giudice di secondo grado perchè, nella verifica del rispetto del canone di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., ove intenda conferire valore presuntivo alle indicazioni derivanti dall’autonomia collettiva in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente, tenga conto non solo dei livelli retributivi concordati in sede di rinnovo del contratto collettivo 2013 ma anche della valutazione espressa dalle parti collettive nella previsione e determinazione della indennità di vacanza contrattuale e della funzione che la stessa è stata chiamata ad assolvere nel contesto della regolazione collettiva definita con l’accordo del maggio 2015;

7. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 novembre 2020, a seguito della riconvocazione, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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