Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27756 del 22/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27756 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 16604-2016 proposto da:
MEL‘CCI ADEMARO, MEACCI ALESSANDRO, MONTINI
LAURETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato FRANCESCO IZZO;
– ricorrenti contro
SOCIETÀ

CATMLICA DI ASSICI IR A ZIO N I

›ibt

DANIELE, CURATELA DEI, FALLIMENTO DI CHIONNE
CLAUDIO, TORO ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –

Data pubblicazione: 22/11/2017

avverso la sentenza n. 1100/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 11/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

1. Alessandro e Ademaro Meacci e Lauretta Montini convennero in
giudizio, davanti al Tribunale di Montepulciano, Claudio Chionne,
Daniele Rossi e la Società cattolica di assicurazione chiedendo che
fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti al
sinistro stradale verificatosi tra il furgone di proprietà del Chionne,
condotto nell’occasione dal Rossi, e il motociclo di proprietà di
Alessandro Meacci, da lui condotto.
Si costituì in giudizio, tra gli altri, anche il Chionne, spiegando
domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da lui subiti,
ragione per la quale il contraddittorio venne esteso alla Toro
Assicurazioni s.p.a. in qualità di assicuratrice del motociclo.
Nel corso del giudizio il Chionne venne dichiarato fallito, con
conseguente interruzione del processo e riassunzione nei confronti
della Curatela del fallimento.
All’esito dell’istruttoria il Tribunale dichiarò la concorrente
responsabilità del Nleacci e del Rossi, nelle misure rispettive del 20 e
dell’80 per cento, accolse la domanda principale, rigettò quella
riconvenzionale e condannò i convenuti in solido al risarcimento dei
danni ed al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dagli originari attori e nel giudizio si
è costituita la sola Società cattolica di assicurazione.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza dell’i 1 giugno 2015, ha
dichiarato inammissibile l’appello per essere la domanda improcedibile
Ric. 2016 n. 16604 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-2-

FATTI DI CAUSA

in conseguenza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento del Chionne
ed ha compensato integralmente le spese del giudizio di appello.
Ai fini che qui interessano rileva che la Corte d’appello, pur dando atto
che gli appellanti avevano dichiarato di rinunciare alla domanda nei
confronti della sola Curatela del fallimento, ha ritenuto che,

possibile procedere all’accertamento nei confronti della sola società di
assicurazione del fallito e che l’intera causa, pertanto, dovesse essere
devoluta alla competenza del Tribunale fallimentare.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorrono
Alessandro e Ademaro Meacci e Lauretta Montini con unico atto
affidato ad un solo motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ. e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si censura, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione degli artt. 52 e 95 della Legge fallimentare e dell’art. 23
della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Sostengono i ricorrenti che, avendo rinunciato alla domanda nei
confronti del Fallimento, il giudizio sarebbe dovuto proseguire
regolarmente presso la Corte d’appello, pervenendo alla decisione di
merito.
2. Il motivo è fondato.
2.1. La Corte di merito ha richiamato i principi enunciati da questa
Corte in materia, citando le sentenze 26 giugno 2012, n. 10640, e 5

Ric. 2016 n. 16604 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-3-

sussistendo una situazione di litisconsorzio necessario, non fosse

agosto 2011, n. 17035. Tali richiami sono corretti, ma tuttavia la
decisione non si sottrae alle censure contenute nel ricorso.
La sentenza n. 10640 del 2012 ha stabilito che, quando sia stata
proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale
nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del

comporta l’improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei
suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore della
responsabilità civile, con conseguente devoluzione al tribunale
fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, a meno che il
danneggiato, dopo che il giudizio è stato interrotto e riassunto nei
confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa nei confronti del
fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei
confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell’ipotesi in cui
questi dovesse ritornare in bonis.
La lettura dell’intera motivazione della sentenza consente di verificare
che in quel giudizio i danneggiati, pur essendo stato dichiarato il
fallimento nel corso del giudizio di primo grado, avevano riassunto il
giudizio chiedendo la condanna del curatore fallimentare in solido con
l’assicuratore, in tal modo rendendo inevitabile la declaratoria di
improcedibilità della domanda.
La successiva sentenza 8 gennaio 2016, n. 128, nel ribadire e dare
continuità a quel precedente, ha avuto modo di esplicitarne
ulteriormente i principi ed ha affermato (in motivazione) che, «ove la
domanda sia limitata alla condanna diretta dell’assicuratore, la
circostanza che al giudizio partecipi (per effetto del litisconsorzio
necessario) l’assicurato sottoposto a procedura concorsuale (in persona
del curatore fallimentare o del commissario liquidatore), non rende
operante la vis altractiva della procedura, giacché la pronuncia giudiziale
Ric. 2016 n. 16604 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-4-

suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo

non potrà incidere sulla massa c influire sulla par condicio creditorion».
Ragione per la quale in simile ipotesi non si pone «alcuna esigenza di
attrazione della causa nell’ambito della procedura concorsualc, con
conseguente improcedibilità del giudizio risarcitorio, che, al contrario,
potrà proseguire fino al suo naturale epilogo, nelle forme dell’ordinario

La lettura coordinata di questi precedenti, ai quali va data continuità,
induce ad affermare che nel caso in esame, poiché gli odierni ricorrenti
avevano espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda nei
confronti della Curatela del fallimento, non vi era alcuna esigenza di
trasferimento della causa in sede fallimentare, posto che l’eventuale
sentenza di condanna avrebbe esplicato i suoi effetti solo nei confronti
della società di assicurazione, senza possibilità di alterare il principio
della par condicio creditomm, e che la previsione dell’art. 52 della legge
fallimentare non opera in rapporto alle azioni di mero accertamento.
2.2. Si impone, poi, un’ulteriore considerazione.
Questa Corte, con la sentenza 21 gennaio 2014, n. 1115, ha affermato
che, sebbene l’accertamento del credito nei confronti del fallimento sia
devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli
artt. 52 e 93 della legge fallimentare, l’improponibilità della domanda in
sede extrafallimentare e la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado di
tale vizio va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina
del giudicato, con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non
dedotto come motivo di gravame, resta superato dall’intervenuto
giudicato, senza che — in ragione del principio di conversione delle
nullità in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della
ragionevole durata del processo — possa ulteriormente dedursi nelle
successive fasi del giudizio.

Ric. 2016 n. 16604 sez. M3 – ud. 04-10-2017
-5-

procedimento contenzioso».

Nel caso in esame, dichiarato il fallimento durante il giudizio di primo
grado e riassunta la causa nei confronti della Curatela, quest’ultima non
solo non ha proposto appello avverso la sentenza di condanna, ma è
anche rimasta contumace nel giudizio di secondo grado, in tal modo
determinandosi nei suoi confronti il giudicato implicito sulla

3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa
composizione personale, la quale deciderà il merito dell’appello
erroneamente dichiarato inammissibile e provvederà anche alla
liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3 della Corte di cassazione, il 4 ottobre 2017.
Il Presidente

proponibilità dell’azione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA