Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27756 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 03/12/2020), n.27756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8582-2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO

EMO 144, presso l’avvocato MARCELLO DI MATTEO (Studio Commerciale

SORRENTINO), rappresentato e difeso dagli avvocati FLAVIO CATALDO, e

MARIA GABRIELLA CATALDO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, e EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SEDE

PROVINCIALE SALERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1089/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/09/2015, R.G.N. 1929/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 30.9.2015, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di C.L. volta a conseguire l’indennità di accompagnamento;

che avverso tale pronuncia C.L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1,L. n. 508 del 1988, art. 1 e art. 115 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo risultante dai certificati allegati alla relazione di CTU, per avere la Corte territoriale valutato erroneamente la documentazione prodotta e gli accertamenti peritali effettuati, da cui, a suo dire, risulterebbe viceversa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la concessione dell’indennità oggetto del giudizio;

che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019, nonchè, con specifico riferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c., Cass. n. 13395 del 2018);

che, nella specie, il motivo di censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulato con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge indicate nella rubrica, pretende in realtà di criticare l’accertamento di fatto che la Corte territoriale ha compiuto circa la insussistenza, in specie, dei requisiti per la concessione dell’indennità di accompagnamento;

che parimenti inammissibile, ex art. 348-ter c.p.c., u.c., è il motivo nella parte in cui denuncia un omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, trattandosi in specie di c.d. doppia conforme di merito e non avendo parte ricorrente nè allegato nè tampoco dimostrato che le ragioni di fatto addotte dal secondo giudice rispetto al primo fossero differenti (Cass. nn. 26774 del 2016, 20994 del 2019);

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c., i presupposti per la cui operatività sono stati accertati nella sentenza impugnata;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA