Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27754 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 27754 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 6121-2008 proposto da:
PRESUTTI

ROCCO

PRSRCC48D201804P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, V. ODERISI DA GUBBIO 78, presso
lo studio dell’avvocato LIBERATORE LUCIANO ELIGIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato TEDESCHI GABRIELE
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

869

VENTUCCI GUIDO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 947/2006 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 11/12/2013

di L’AQUILA, depositata il 02/03/2007, R.G.N. 1076/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità del ricorso;

2

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per

Svolgimento dl processo

Con sentenza depositata il 2-3-2007 la Corte di Appello di l’Aquila ha
confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di finita
locazione proposta da Presutti Rocco nei confronti di Ventucci Guido in
relazione ad un immobile concesso in locazione ad uso diverso.
La Corte di merito ha ritenuto che, in presenza di due contratti

per cui il locatore per impedire il rinnovo avrebbe dovuto attivare la
procedura ex art.29 L3923 /78 e non effettuare la semplice disdetta del
contratto.
Propone ricorso Presutti Rocco con due motivi.
Non presenta difese l’intimato.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt.1230,
1231,817 e 818 c.c. e falsa interpretazione della volontà delle parti in
relazione all’art.1322 c.c. ex art.360 n.3 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto
che le parti avessero voluto stipulare un contratto nuovo , dando rilievo
probatorio solo a modifiche accessorie del contratto, quale la durata e la
misura del canone, senza considerare che sia il primo che il secondo
contratto erano caratterizzati da identità dell’oggetto, individuato come
fabbricato o immobile adibito a ristorante .
2.Viene formulato il seguente quesito di diritto: nel caso di rinnovo di un
contratto di locazione di immobile ad uso commerciale, la semplice
modifica delle parole utilizzate per la individuazione dello stesso locale
unitamente all’inclusione di aree pertinenziali di fatto già in uso al
conduttore, determinano la novazione oggettiva del rapporto locatizio?
3.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art.1230 2 comma
c.c. ex art.360 n.3 c.p.c
Sostiene il ricorrente che nella specie mancavano sia l’animus novandi
che la causa novandi , poiché le parti chiaramente avevano voluto
rinnovare il precedente contratto e non avevano alcun interesse
stipularne una nuovo.
4.Viene formulato il seguente quesito di diritto: la semplice rinnovazione
di un contratto unitamente a delle modifiche accessorie dello stesso

succedutisi nel tempo, il secondo fosse una novazione del precedente,

possono essere significative della sussistenza della volontà di novare il
rapporto negoziale tra le parti?
5.1 due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione
logico-giuridica e sono inammissibili.
La Corte di appello ha ritenuto che la espressione usata nel secondo
contratto,le parti ” rinnovano il contratto … che con questo atto viene
integralmente sostituito”, insieme alla modifica della durata, del canone

precedente contratto , costituiscono modificazioni senz’altro significative
della volontà di novare il rapporto contrattuale ,unitamente anche alla
sussistenza dell” “aliquid novi”, in quanto il nuovo contratto ha un
oggetto diverso dal precedente, riguardando solo il piano terra
dell’immobile e le aree circostanti, mentre il precedente aveva ad oggetto
l’intero immobile senza altra specificazione.
6.La Corte aggiunge che non appaiono rilevanti le obiezioni
dell’appellante, che non ha in alcun modo provato la dedotta identità
dell’oggetto del due contratti, evidententemente smentita dall’inequivoco
diverso tenore letterale degli stessi.
7.In conclusione i giudici di merito ritengono che ricorrono tutti gli
elementi per ritenere che il secondo rapporto sia del tutto autonomo
rispetto al primo, sussitendo ranimus novandi”, dedotto dalle consistenti
modifiche introdotte nell’oggetto e nelle disposizioni accessorie del
contratto stesso, cosi come

raliquid novi”,stante

la differenza

delllaggPitn dPI nuovo contratto di locazione, e la “causa novandi”, ossia

il comune interesse delle parti all’effetto novativo, desumibile anche
dalla diversa durata stabilita nel secondo contratto.
8.La decisione cui sono pervenuti i giudici di appello e’ in tutto conforme
ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale
la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento
dell’oggetto o del titolo della prestazione e deve essere connotata non
solo dall”aliquid novi”, ma anche dagli elementi deranimus novandi”
(inteso come manifestazione inequivoca dell’intento novativo) e della
causa “novandi” ( interesse comune delle parti all’effetto novativo).
L’accertamento che su tali tre elementi (volonta’, causa ed
oggetto

del

negozio)

compie il giudice di merito e’

incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato (Cass. 6680 del
4

ed alla previsione dell’adeguamento istat , non contemplato nel

1998, cfr. Cass. 6380 del 2001, 13294 del 2005, 15347 del 2006, 12946
del 2007Cass. n. 5665 del 09/03/2010.
9.11 ricorrente solo apparentemente denunzia vizio di violazione di legge,
ma nella sostanza denunzia di vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza degli elementi dell’animus novandi della causa novandi e

dell’aliquid novi, richiedendo a questa Corte un riesame del merito della
controversia con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da

questa sede di legittimità
10.Si ricorda che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare
e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di
individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le
prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le
risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
contestazione.
11.La censura di violazione delle regole di interpretazione del contratto e’
inammissibile perché priva di autosufficienza, non essendo stati riportati
integralmente i contenuti dei contratti di locazione.
12.Deve aggiungersi che concorrente profilo di inammissibilità del ricorso
è la inidoneità della formulazione di quesiti di diritto.
Questa Corte ha affermato che il quesito di diritto deve essere formulato,
ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.,applicabile ratione temporis alla
sentenza impugnata, in termini tali da costituire una sintesi logicogiuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di
enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in
casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne
consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la
cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato
art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del
quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto
imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie
Sez. U, Sentenza n. 26020 del 30/10/2008.
13.Nella specie i quesiti di diritto non indicano riassuntivamente quale sia
I’ errore di violazione di legge asseritamene compiuto dai giudici di
5

quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito,inammissibile in

merito, né la regula iuris invece applicabile , di modo che Questa Corte
non è messa in grado di esprimere un principio di diritto generalmente
applicabile.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione stante l’assenza dell’intimato
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Nulla per le spese.

Roma 10-10-2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA