Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27754 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 03/12/2020), n.27754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14177-2017 proposto da:

A.A.N., G.G.D.,

G.F.M., nella qualità di eredi di G.V., tutte

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RAIMONDO MAIRA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1128/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/11/2016, R.G.N. 685/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 18 novembre 2016 la Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio da Cass. 30 maggio 2012, n. 12366, rigetta le domande proposte da G.V. nel ricorso introduttivo del giudizio volte ad ottenere accertamento del proprio diritto alla percezione di differenze retributive in relazione al suo passaggio dalla Provincia di Caltanissetta ai ruoli del personale ATA dell’Amministrazione scolastica in forza della L. n. 124 del 1999, art. 8;

che la Corte territoriale, ha ritenuto non sussistente il peggioramento retributivo sostanziale cui, secondo la pronuncia rescindente, avrebbe potuto in ipotesi conseguire, in occasione del predetto passaggio, un diritto al riconoscimento di importi differenziali a favore del lavoratore;

che avverso tale pronuncia A.A.N., G.G.D. e G.F.M., nella rispettiva qualità di vedova e di figlie di G.V., medio tempore deceduto, propongono ricorso per cassazione con due motivi, al quale oppone difese, con controricorso, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (d’ora in poi: MIUR), rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in due motivi;

che con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e conseguente violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, dell’art. 117 Cost., dell’art. 6CEDU e delle norme generali in materia di interpretazione; b) vizio di motivazione, per aver rilevato la carenza di prove sull’ammontare degli emolumenti ed aver affermato che il trattamento retributivo ricevuto presso il MIUR sarebbe stato addirittura superiore a quello percepito presso la Provincia, senza che vi fossero state allegazioni e prove al riguardo da parte dell’Amministrazione, così non applicando i principi affermati nella sentenza rescindente;

che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 61,115,116,424,441 c.p.c. in relazione agli artt. 384 e 394 c.p.c.; b) vizio di motivazione, perchè la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto dei criteri di calcolo indicati nella sentenza rescindente ed avrebbe erroneamente non ammesso la richiesta CTU contabile considerata esplorativa;

che il ricorso va dichiarato inammissibile;

che in base alla sentenza rescindente (Cass. 30 maggio 2012, n. 12366) la Corte d’appello di Catania è stata chiamata a verificare se in concreto – sulla base dei principi enunciati dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 6 settembre 2011, Scattolon, C-108/10 – si sia realizzata la violazione denunciata dal lavoratore del complesso normativo, costituito dalla dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, stabilendo se vi sia stato o meno un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento, con l’applicazione dei criteri di comparazione specificati nella stessa sentenza rescindente – a) quanto ai soggetti, il confronto doveva essere fatto con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito; b) quanto alle modalità si doveva trattare di un peggioramento retributivo sostanziale globale; c) quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto doveva essere fatto con riferimento all’atto del trasferimento – e, sulla base del risultato di tale accertamento, procedere all’accoglimento o al rigetto della domanda del lavoratore;

che la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione dei principi affermati nella suddetta sentenza di questa Corte, esaminando la documentazione in atti e precisando che la lesione del diritto a conservare il trattamento stipendiale complessivo goduto presso la Provincia al momento del passaggio nei ruoli del MIUR affermata solo genericamente nel ricorso introduttivo del giudizio non ha trovato concreto riscontro negli atti processuali;

che, infatti, dal raffronto dei cedolini-paga prodotti in giudizio (relativi al periodo immediatamente precedente il trasferimento nei ruoli statali) è risultato che tra il trattamento riscosso al 31 dicembre 1999 e quello goduto alle dipendenze del MIUR nel gennaio 2000 non si sono riscontrate sostanziali differenze;

che la Corte d’appello ha altresì respinto la richiesta di una CTU contabile perchè considerata di carattere meramente esplorativo, data l’assenza di ulteriori elementi di giudizio;

che la sentenza impugnata risulta essere del tutto conforme ai principi affermati nella sentenza rescindente;

che, a fronte di questa situazione, i motivi di ricorso risultano inammissibili per plurime ragioni:

a) sono inammissibili i profili di censura con i quali si prospetta il vizio di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, vizio che non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis (fra le tante: Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 4 luglio 2018, n. 17470);

b) è inammissibile, per genericità e mancata osservanza del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, il profilo di censura nel quale si fa riferimento a pretese carenze probatorie del MIUR (primo motivo);

c) è inammissibile in profilo di censura con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalla Corte d’appello, in quanto un simile vizio può essere dedotto solo se si alleghi che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (vedi, per tutte: Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229), evenienze che qui non ricorrono, salvo restando che, anche in questo caso, non risulta rispettato il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione;

d) quanto alla CTU contabile va rilevato che la Corte d’appello ha congruamente motivato la propria scelta di non ammetterla perchè esplorativa, rilevando l’assenza di ulteriori elementi di giudizio che ne potessero giustificare l’ammissione, questa affermazione – che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la sentenza sul punto – non viene attinta dalle censure formulate; pertanto tale omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, la relativa censura, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

che tutte le censure risultano estremamente generiche e non idonee a contestare la conformità della sentenza impugnata ai principi dettati dalla sentenza rescindente, mentre il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio può essere fondato solo sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento e il sindacato della Corte di cassazione si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti (Cass. 5 febbraio 2014, n. 2630);

che, in sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove il versamento ivi previsto risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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