Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27753 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 29/10/2019), n.27753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13900-2018 proposto da:

H.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE

11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA

CAPANNOLO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di RIETI, depositato il 03/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Rieti, in sede di procedimento ex art. 445 c.p.c., emetteva omologa (RG n. 859/16) del requisito sanitario in capo a H.J. secondo le risultanze della relazione peritale e condannava il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente della somma di Euro 1.200,00 oltre iva e cpa, anche liquidando in favore del ctu la somma di Euro 350,00 posta a carico della parte ricorrente.

Avverso tale decisione H.J. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo.

L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale affermato che non era, la dichiarazione presentata, idonea ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di lite. Deduce parte ricorrente che nel ricorso introduttivo del giudizio era presente la dichiarazione in questione, non necessitante di particolari formalità espressive, anche accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta personalmente dallo stesso circa le condizioni di cui al D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, così risultando errata la statuizione del tribunale.

Il motivo risulta fondato.

Questa Corte ha chiarito che “Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. n. 22952/2016).

Ha poi soggiunto che “è del pari consolidato il principio secondo cui va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo – v. tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2011, n. 16284; 29/11/2016, n. 24303 cit. -” (Cass. n. 23424/2018)

Nel caso di specie la dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso risulta sottoscritta dalla parte interessata e pertanto riveste i criteri della idoneità ai fini della invocata esenzione.

Il motivo deve quindi essere accolto e cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto. Non risultando necessari ulteriori accertamenti istruttori, decidendo nel merito, deve dichiararsi H.J. non tenuto al pagamento delle spese processuali della fase di merito ponendo le spese di ctu a carico dell’inps. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del suo procuratore.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese processuali relative alla fase di merito, ponendo e spese di ctu a carico dell’Inps.

Condanna l’Inps al pagamento delle del giudizio di legittimità liquidate in Euro 800,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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