Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27753 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 27753 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 5954-2008 proposto da:
D’ALESSANDRO SERGIO DLSSRG44D25C632S, domiciliato ex
lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI DOMIZIO SILVIO con studio in 66013
CHIETI VIALE ABRUZZO 35 giusta delega in atti;
– ricorrente –

h2013

1868

contro

CAVICCHIA ROBERTO CVCRRT5OLO3E885N, domiciliato ex
lege in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

1

Data pubblicazione: 11/12/2013

dall’avvocato COSTANTINI CARLO giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 534/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 05/11/2007, R.G.N.
1406/2006;

udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato FELICE MAYER per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 6-11-2007 la Corte di Appello di l’Aquila ha
confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda
proposta da Cavicchia Roberto nei confronti di D’Alessandro Sergio di
risoluzione del contratto di locazione commerciale per morosità ,
condannandolo al pagamento dei canoni di locazione non pagati nella
misura di euro 11.155,54, detratto dall’importo inizialmente richiesto

iudicis .
Propone ricorso D’Alessandro Sergio con tre motivi.
Resiste con controricorso Cavicchia Roberto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con

il

primo

motivo

si

denunzia

violazione

degli

artt.1175,1324,1362,1218,1209,1220,1453 e 2697 c.c. ex art.360 n.3 e
vizio di motivazione ex art.360 n.5.c.p.c
Il ricorrente censura la decisione di giudici di merito che hanno ritenuto
che le due lettere con cui il locatore Cavicchia aveva respinto i canoni
di locazione , contenenti l’avvertimento al conduttore di non
corrisponderne più in futuro ,non costituissero rinunzia irrevocabile
estintiva del diritto di credito.
La Corte di merito avrebbe dovuto superare la presunzione di
colpevolezza dell’inadempimento ,poiché l’inadempimento non era
imputabile al conduttore a causa del rifiuto del locatore a ricevere i
canoni.
2.Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione.

Il ricorrente ravvisa la contraddittorietà della motivazione fra
l’affermazione dei giudici di merito secondo cui prima della sentenza del
2002 il Cavicchia non avrebbe potuto pretendere il pagamento dei
canoni di locazione, stante I ‘obiettiva situazione di incertezza, e la
contestuale affermazione che il conduttore avrebbe potuto liberasi
dell’obbligo di pagamento con l’offerta reale dei canoni .
3.Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt.2935 e 2948 n.3
c.c. ex art. 360 n.3 c.p.c
Sostiene il ricorrente che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal
momento in cui vi è la possibilità legale di azionare il diritto di credito e
3

dal locatore la somma di € 6.507,29, pagata dal conduttore banco

che il rifiuto a ricevere i canoni ,giustificato dalla negazione del rapporto
di locazione , non è idoneo a sospendere la decorrenza del termine di
prescrizione.
4.1 motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione
logica giuridica che li lega e sono infondati.
La Corte di merito ha ritenuto infondate le eccezioni di rinunzia e di
prescrizione al pagamento dei canoni di locazione, sul rilievo che solo

I’opponibilità al Cavicchia ,aggiudicatario dell’immobile ad un’asta
giudiziale in danno di Colettí Rita,del contratto di locazione vantato dal
D’Alessandro; prima di tale decisione, stante l’obiettiva situazione di
incertezza, il locatore, coerentemente alla contestazione del rapporto
locatizio inter partes, non poteva pretendere nè ricevere il pagamento
dei canoni da parte del conduttore.
Quindi, concludono i giudici di merito, indipendentemente da ogni
discorso

circa

l’intervenuta

prescrizione

precedentemente

all’emanazione della suddetta sentenza, il rifiuto del Cavicchia non ha
significato una reale rinunzia alla percezione dei canoni di locazione.
5.Successivamente alla sentenza di accertamento

– che sanciva, in

modo definitivo, la perdurante validità ed efficacia del contratto di
locazione stipulato originariamente tra la Sas Das Alimentari di
D’Alessandro Sergio & C. e I’esecutata Coletti Rita – non si rivela più
giustificabile ,ai fini della risoluzione di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. ,
l’inadempimento del D’Alessandro rispetto al pagamento del
corrispettivo della locazione.
6.1 giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle norme in
materia di rinunzia al credito e di rinunzia alla prescrzione.
Infatti la

volontà di rinunzia presuppone anche, e in primo luogo, la

consapevolezza, nel creditore, dell’esistenza del debito, non potendo
certo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente
reputasse, a torto o a ragione, inesistente. Infatti la natura negoziale
della rinunzia, quale atto abdicativo, esige e postula che il diritto di
credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da
questa fissati, ossia che l’estinzione si verifichi solo se e in quanto voluta
dal creditore con la conseguenza che la volontà di rinunzia presuppone
anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell’esistenza
4

con la sentenza del Tribunale di Chieti del 2002 si era dichiarata

del debito.
7. È vero che la rinunzia può ricavarsi anche da una manifestazione tacita
di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti
da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente
incompatibili con la volontà di avvalersi dei diritto di credito Cass .n.
16125 del 14/07/2006 Cass. 21 dicembre 1998 n. 12765 Cass. 27 giugno
1991 n. 7215, Cass. 18 giugno 1990 n. 6116; Cass. 12 giugno 1987 n.

8.Come giustamente rilevato dai giudici di merito vi era una oggettiva
situazione di incertezza su chi fosse il reale conduttore dell’immobile di
cui il Cavicchia era divenuto proprietario ad un’ asta giudiziale , tanto che
lo stesso D’Alessandro fu costretto ad adire l’autorità giudiziaria per
accertare l’esistenza del contratto di locazione in suo favore.
Di conseguenza al rifiuto del Cavicchia di incassare i canoni di locazione
inviati dal D’Alessandro prima della sentenza del 2002,non può attribuirsi
il significato di rinunzia ai detti canoni, tenendo anche conto della
circostanza non contestata che il Cavicchia contemporaneamente
percepiva i canoni di locazione dalla società Picenogest .
9.Ugualmente la situzione di incertezza sulla
persona del conduttore non consentiva

individuazione della

neanche il decorso della

prescrizione.
10.E’ parimenti infondata la censura relativa alla ritenuta sussistenza
dell’inadempimento che ha dato luogo alla risoluzione del contratto di
locazione.
Per il periodo precedente all’emanazione della sentenza del 2002 ,il
D’alessandro ,che riteneva di essere l’effettivo conduttore,dopo il rifiuto
del Cavicchia, avrebbe potuto procedere all’offerta reale dei canoni.
Ma, come evidenziato dalla Corte di merito , anche dopo la sentenza del
2002, che ha accertato l’esistenza del contratto di locazione fra il
D’Alessandro e l’esecutata Coletti Rita, nella cui posizione è succeduto il
Cavicchia,i1 conduttore ha continuato a non corrispondere i canoni di
locazione, pur essendosi chiarito che egli era l’effettivo conduttore
dell’immobile acquistato dal Cavicchia.
11.L’inadempimento non può pertanto ritenersi incolpevole ,come
pretende il ricorrente,nè vi è alcuna contraddittorietà di motivazione nel
rilievo dato dai giudici di merito alla possibilità del D’Alessandro di
5

5148.

procedere all’offerta reale dei canoni per il periodo precedente alla
sentenza,in quanto egli ,originario conduttore ,era certo di dover
corrispondere i canoni di locazione , sicurezza che non poteva avere il
Cavicchia, aggiudicatario di un immobile di cui non conosceva l’effettivo
conduttore e per il quale aveva ricevuto

i

canoni di locazione da due

soggetti diversi.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Lbstui
spese processuali iiijjj
in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per
spese,oltre accessori come per legge.
Roma 10-10-2013

P.Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA