Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27753 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 03/12/2020), n.27753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20052-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA

LANZETTA, e ITALO PIERDOMINICI;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 56 QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI BONACCIO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO DEL

PRETE, e CINZIA FENICI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 37/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/01/2014, R.G.N. 477/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 23.1.2014, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovuti dall’INPS gli interessi legali sulla tardiva liquidazione della pensione di anzianità spettante ad A.A., compensando per un sesto le spese del giudizio di primo grado e ponendo la restante parte a carico dell’Istituto, unitamente ai cinque sesti delle spese del gravame;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che A.A. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale parimenti articolato in tre motivi e illustrato con memoria, con cui chiede la riforma dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha negato il suo diritto agli accessori.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo del ricorso principale, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 443 e 112 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui aveva implicitamente rigettato l’eccezione preliminare di improponibilità della domanda di pensione sul presupposto che la lettera di dimissioni inoltrata all’INPS contenesse anche la domanda amministrativa di pensione;

che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili per aver la Corte territoriale ritenuto che dalla lettera di dimissioni si potesse evincere la volontà di chiedere l’erogazione della pensione;

che, con il terzo motivo, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 5, nonchè del R.D. n. 1827 del 1935, art. 38 R.D. n. 636 del 1939, art. 29 e ss. e L. n. 379 del 1955, art. 39 per avere la Corte di merito ritenuto la fondatezza della domanda di pensione pur in assenza di una specifica domanda amministrativa;

che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della loro intima connessione, e sono all’evidenza inammissibili ex art. 348-ter c.p.c., u.c., proponendosi di sollecitare, ad onta dell’invocazione delle disposizioni processuali e sostanziali richiamate nella rubrica del primo e del terzo motivo, un riesame del giudizio di fatto, ormai intangibile, con cui i primi due giudici di merito hanno concordemente ritenuto che nella lettera di dimissioni presentata dall’odierno controricorrente potesse ravvisarsi anche la domanda amministrativa relativa alla pensione di anzianità;

che all’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, atteso che, trattandosi di processo iniziato dopo l’entrata in vigore della novella apportata all’art. 327 c.p.c., comma 1, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (23.1.2014), risultando invece notificato in data successiva al 29.8.2014;

che, avuto riguardo alla sostanziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e della consequenziale inefficacia del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, da parte del solo ricorrente principale, essendosi chiarito che analogamente non può predicarsi per il ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (così da ult. Cass. n. 1343 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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