Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27752 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 31/10/2018), n.27752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21592-2017 proposto da:

COMUNE CAPACCIO PAESTUM C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO GRIMALDI;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 6651/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Comune di Capaccio ricorre per la revocazione-correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 6651 del 2017, che ha accolto il ricorso proposto dal predetto Comune avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 155 del 2015, e nei confronti di L.M.;

che il giudizio era stato introdotto da L.M. dinanzi al Giudice di pace di Mirabella Eclano, per l’annullamento del verbale di accertamento della violazione dell’art. 126-bis C.d.S.;

che il Comune resistente, costituitosi in giudizio mediante il responsabile dell’avvocatura comunale, aveva eccepito l’incompetenza del Giudice di pace di Mirabella Eclano essendo competente il Giudice di pace di Capaccio, luogo in cui aveva sede l’organo di polizia procedente – e contestato nel merito le ragioni dell’opponente;

che l’adito Giudice di pace dichiarò la nullità della costituzione in giudizio del Comune e, nel merito, accolse l’opposizione;

che il Tribunale confermò la nullità della costituzione in giudizio del Comune, e, senza esaminare l’eccezione di incompetenza riproposta dall’appellante Comune, rigettò l’appello;

che la Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune rilevando che era legittima la costituzione in giudizio dell’Ente a mezzo del responsabile dell’avvocatura comunale, e che era fondata l’eccezione di incompetenza, ed ha rimesso la causa al Giudice di pace di Capaccio;

che il Comune di Capaccio, sulla base di un motivo, chiede la revocazione dell’ordinanza ovvero la sua correzione; che la parte intimata L. non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che il ricorso è inammissibile;

che il ricorrente denuncia, con l’unico motivo, violazione e erronea applicazione degli artt. 382,383,384 e 385 c.p.c., assumendo che la Corte, dopo avere statuito sulla competenza, avrebbe dovuto definire il giudizio senza rinvio, pronunciando sulle spese;

che il vizio così denunciato all’evidenza non è sussumibile nell’errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4;

che l’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato (ex plurimis, Cass. Sez. U 27/12/2017, n. 30994);

che, diversamente, la contestata decisione della Corte di legittimità di cassare con rinvio al giudice dichiarato competente è frutto di valutazione di diritto;

che a fortiori non si ravvisano i presupposti dell’errore materiale, pure invocato dal ricorrente;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^-2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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