Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27752 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27752 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 28341-2016 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(C.F.80078750587), in persona del Direttore Centrale Prestazioni a
Sostegno del reddito giusta delega conferitagli dal Presidente e legale
rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliato presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto sita in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA n.29, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente
dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO,
VINCENZO TRIOLO;
– ricorrente nonché contro
TARANTINO ANGELA;
– intimata –

Data pubblicazione: 22/11/2017

avverso la sentenza n. 1998/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 28/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che l’INPS, con ricorso affidato a quattro motivi, ha

che, in accoglimento dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
proposta da Angela Tarantino – avverso l’ordinanza di assegnazione
dei crediti pignorati pronunziata dal giudice dell’esecuzione in una
procedura di espropriazione presso terzi, contestando la decurtazione,
nella misura di due terzi, del credito posto in esecuzione, avente ad
oggetto l’imposta di registro pagata in riferimento ad una precedente
ordinanza di assegnazione emessa in suo favore, quale avvocato
distrattario, in una procedura esecutiva promossa in forza di una
sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Foggia -, ha condannato
l’INPS a pagare all’opponente la somma oggetto di decurtazione (euro
560,78), oltre accessori di legge, nonché le spese di lite, liquidate in
curo 268,86 per esborsi ed curo 3.800,00 per onorario di avvocato,
oltre accessori;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata al difensore della parte ricorrente, unitamente
al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Considerato che, con il secondo motivo (il cui scrutinio riveste
priorità logica), è dedotta nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per “violazione e falsa applicazione del

Ric. 2016 n. 28341 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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impugnato la sentenza del Tribunale di Foggia, del 28 giugno 2016,

combinato disposto degli artt. 93, 409, 617, 618 e 618 bis cod. proc.
civ.”;
che il motivo è manifestamente fondato;
che, infatti, l’opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha
azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite come tale

disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il suo credito la
natura di quello oggetto del titolo e, pertanto, è soggetta al rito
ordinario (Cass. n. 24691/2010, n. 11804/2007, n. 17134/2005, n.
3474/1997);
che, quindi, l’opposizione va introdotta con atto di citazione e
non con ricorso e, così, è tempestivamente proposta – e quindi
ammissibile – solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo
entro il termine a tale scopo fissato all’esito della fase sommaria
dell’opposizione stessa (Cass. n. 19264/2012 e n. 1152/2011);
che tanto non è avvenuto, atteso che erroneamente l’opponente
Tarantino ha introdotto l’opposizione con ricorso al giudice,
provvedendo alla notificazione in un termine di gran lunga successivo
a quello anzidetto;
che, di conseguenza, il Tribunale adito in sede di merito avrebbe
dovuto rilevare il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art.
618 cod. proc. civ. e dichiarare inammissibile l’opposizione agli atti
esecutivi per tardiva instaurazione del giudizio di merito;
che, pertanto, la sentenza che ha invece accolto l’opposizione è
affetta da nullità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.;
che va, quindi, accolto il secondo motivo di ricorso, con
assorbimento dei restanti motivi;
che la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito,
Ric. 2016 n. 28341 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro e/o previdenziali, non è

dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta
dalla parte qui intimata;
che per le spese del giudizio di merito e per quello del giudizio
di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza,
come in dispositivo.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara
inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’intimata
Angela Tarantino;
condanna l’intimata al pagamento in favore dell’INPS delle
spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi euro 630,00, e
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro
2.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in curo 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 19 settembre
2017.

PER QUESTI MOTIVI

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