Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27752 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27752 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

2

sul ricorso 5834-2008 proposto da:
SCIANGULA GIUSEPPE SCNGPP70E10A089M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 39, presso
lo studio dell’avvocato SINESIO ANTONIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
n1867

MAZZARELLA GAETANA MZZGTN49T66A089A, ABATE MARIA
GRAZIA

ABATE

BTAMGR75H66A089Y,

CLAUDIA

BTACLD77E52A089Y, ABATE LUIGI MARIA BTALMR82E23A089F,
tutti nella loro qualità di eredi del deceduto ABATE

1

Data pubblicazione: 11/12/2013

AGOSTINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO
POMA 4, presso lo studio dell’avvocato AMODEO ROBERTO,
che li rappresenta e difende giusta procura speciale
del Dott. Notaio GIUSEPPE FANARA in PORTO EMPEDOCLE
1/10/2013, REP. n. 39543;

avverso la sentenza n. 1156/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 27/12/2007, R.G.N. 530/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato ROBERTO DE NARDO per delega;
udito l’Avvocato ROBERTO AMODEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

2

– resistenti –

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo con sentenza depositata il 27-12-07 ha
dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione ad una
domanda di sfratto per morosità proposta da Abate Agostino nei confronti
di Sciangula Giuseppe per essere intervenuta altra sentenza passata in
giudicato che aveva dichiarato risolto per inadempimento il contratto di

La spese del giudizio di appello venivano poste a carico dello Sciangula in
base al principio della soccombenza virtuale.
Propone ricorso Sciangula con un motivo.
Non presenta difese Abate Agostino.
Prima dell’udienza per la decisione del ricorso resistono con procura
speciale solo per la discussione orale Mozzarella Gaetana,Abate Maria
Grazia ,Claudia e Luigi maria, quali eredi di Abate Agostino
Motivi della decisione

1.Con l’unico motivo si denunzia violazione di norme di diritto perché
l’inadempimento non era imputabile al conduttore e ricorreva la mora
accipiendi del debitore , in quanto il pagamento dei canoni in
contestazione era avvenuto con vaglia postale che il locatore
ingiustificatamente aveva rifiutato di ricevere.
2.11 Motivo è inammissibile perché non congruente con la decisione
impugnata.
Infatti la Corte di appello ha dato atto che nelle more era intervenuta una
sentenza definitiva fra le stesse parti che aveva dichiarato risolto per
inadempimento del conduttore il medesimo contratto di locazione.
Il ricorrente ripropone nuovamente il tema della insussistenza
dell’inadempimento ,senza censurare la statuizione dei giudici di merito di
esistenza del giudicato sul punto.
3.La eventuale contestazione sull’esistenza o meno dell’inadempimento
avrebbe potuto incidere sulla regolamentazione delle spese processuali,
che la Corte ha posto a carico dello Sciagulla secondo il principio della
soccombenza virtuale, ma il ricorrente non censura la statuizione sulle
spese processuali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
3

locazione in oggetto.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro
1.500,00 di cui euro 200,00 per spese,oltre accessori come per legge.

Roma 10-10-2013

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