Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27752 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 03/12/2020), n.27752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21993-2015 proposto da:

D. PARQUETS S.A.S., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’

CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAFFAELE MACRI’,

rappresentata e difesa dall’avvocato COSIMO DAMIANO SPAGNOLO;

– ricorrente –

contro

M.G., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato SABINA

PIZZUTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 26/02/2015 R.G.N. 321/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA CIRIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato TOMMASO MARVASI, per delega verbale Avvocato COSIMO

DAMIANO SPAGNOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 1247/2015 depositata il 26 febbraio 2015, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi, relettiva dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da D.P. PARQUETS s.a.s., per spettanze e TFR maturate tra il 2007 e il 2009 in favore del lavoratore M.G..

Il Tribunale, in particolare, aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo desumendo dagli atti e dalle allegazioni delle parti la prova del rapporto di lavoro (non contestazione da parte datoriale, CUD per TFR, minimi contrattuali per spettanze).

2. La Corte territoriale ha concordato con tali valutazioni, evidenziando pure come i documenti non fossero stati contestati specificamente e in ogni caso fossero stati prodotti in originale, sulla base dell’ordine del giudice.

Quanto alla mancata lettura in udienza e alla mancata comunicazione dell’ordinanza con la quale veniva disposta la acquisizione degli originali, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha ritenuto che l’ordinanza resa il 19 giugno 2013 costituisse parte integrale del verbale d’udienza avendo il giudice pronunciato la stessa all’esito della camera di consiglio “decidendo come da separata ordinanza”. Con tale ordinanza fu disposto che la parte che ne fosse in possesso depositasse alla successiva udienza del 3 luglio 2013 l’originale delle buste paga e del “CUD”.

Sul punto, in merito alla mancata comunicazione alle parti del provvedimento, di cui si doleva l’appellante, la corte d’appello ha evidenziato, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che l’ordinanza della quale sia stata data lettura all’udienza di discussione della causa, dopo che il giudice si sia ritirato in camera di consiglio, anche quando la lettura, per necessità organizzative, avviene non immediatamente ma insieme tutti gli altri provvedimenti, deve considerarsi pronunciata in udienza (cfr. pag 5 della sentenza impugnata).

3. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione D.P. PARQUETS s.a.s. affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso M.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Col primo motivo di ricorso, la ricorrente, ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione ed errata applicazione del potere istruttorio di cui all’art. 421 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, confermando la sentenza impugnata che aveva utilizzato le prove prodotte dal lavoratore, anche se puntualmente contestate e che aveva chiesto a quest’ultimo, che nel ricorso per ingiunzione aveva prodotto solo fotocopie, la produzione degli originali, senza spiegare in che modo ne venisse “apprezzata l’efficacia rappresentativa” e sopperendo alle carenze probatorie in cui era incorso.

5. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente, ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, per violazione e falsa applicazione degli artt. 134 e 186 c.p.c., in cui sarebbe incorso il giudice di appello, nel ritenere pronunciata in udienza l’ordinanza con la quale il Tribunale aveva fissato l’udienza successiva e disposto la produzione degli originali dei documenti già prodotti in copia;

nella prospettazione difensiva, infatti, non vi sarebbe stata prova della pronuncia in udienza, e la stessa pertanto doveva essere considerata nulla per violazione del diritto di difesa del ricorrente;

6. Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente, nella generica deduzione di vizio di “error in procedendo”, non deduce concrete censure, limitandosi a ritenere immotivata la decisione della corte di appello, che, invece, richiamando correttamente i principi processuali che governano la vicenda, ha evidenziato come a fronte della pur generica contestazione di conformità agli originali dei documenti, buste paga e “CUD”, prodotti in fotocopia, il giudice di primo grado abbia ordinato la produzione dell’originale (attività peraltro superflua vista la genericità della contestazione), circostanza della quale dunque il ricorrente non poteva dolersi, in quanto conforme alle elaborazioni giurisprudenziale delle norme che regolano le produzioni documentali di copie (art. 2719 c.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa corte, v. Cass. 24456/2011 e, da ultimo, Cass. 30318/2019).

7. Del pari infondato il secondo motivo, atteso che, come spiegato ampiamente dalla sentenza impugnata, la decisione risulta conforme ai principi del diritto vivente.

Da tempo, infatti, questa corte ha evidenziato, con principio che si intende richiamare nel caso di specie, come, nel rito del lavoro, poichè la disposizione dell’art. 186 c.p.c., che consente al giudice istruttore di riservarsi di pronunciare sulle domande ed eccezioni delle parti, non è applicabile nelle controversie con il rito del lavoro, deve considerarsi pronunciata in udienza l’ordinanza che è stata letta nella medesima udienza di discussione della causa dopo che il collegio, riservandosi di decidere, si è ritirato in camera di consiglio, anche quando, per necessità organizzative, la lettura del dispositivo sia stata effettuata insieme con quella di tutti i dispositivi delle altre cause trattate nella medesima udienza, e non immediatamente dopo la discussione della causa. (Sez. L, Sentenza n. 14479 del 19/11/2001, Rv. 550350 – 01).

13. Il ricorso deve essere in definitiva respinto.

Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000, 00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, dell’art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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