Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27751 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 31/10/2018), n.27751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17710-2018 proposto da:

K.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto nr. R.G. 33676/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

emessa il 4/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con decreto del 7 maggio 2018 il Tribunale Di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha respinto la domanda di K.H. volta al riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria, neppure riconoscendogli la protezione umanitaria.

Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti, richiesta dal ricorrente non ritenendosi la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione”. Ha ritenuto, altresì, che la narrazione degli eventi che, secondo il ricorrente, lo avevano portato a fuggire dal suo paese di origine, il Bangladesh, non rendono “fondato il timore di essere ucciso nel caso di rientro nel proprio paese di origine”; nè manifestano “esistente una situazione di violenza armata indiscriminata tale da costituire un immediato pericolo per i cittadini”.

2.- Per la cassazione del decreto K.H. ha proposto ricorso per quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il ricorso denunzia i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo è rubricato “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 nonchè dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2; art. 47 Carta di Nizza; art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il secondo motivo richiama “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il terzo motivo è intestato “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e art. 737 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il quarto motivo assume “violazione e falsa applicazione di legge: D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6, t.u.i., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

4.- I primi due motivi, che per il loro collegamento, vanno trattati in modo congiunto, sono fondati.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio” (cfr., tra le più recenti, Cass., 5 luglio 2018, n. 17717; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24100).

Il Tribunale ha quindi errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione.

3.- Il terzo e il quarto motivo di ricorso restano assorbiti.

6.- Vanno, di conseguenza, accolti i primi due motivi di ricorso. Di conseguenza, va rinviata la controversa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione di udienza, liquidando altresì le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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