Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27751 del 29/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27751
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15480-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE, ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
CONSORZIO CONSAFRAG;
– intimato –
avverso la sentenza n. 9571/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI
RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Campania, di rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro una decisione della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente Consorzio Consafrag avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro su di un decreto ingiuntivo, avendo ritenuto che fosse applicabile il trattamento agevolato di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 73, da ritenere norma speciale, non abrogata dal successivo D.P.R. n. 115 del 2002.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 219 del 1981, art. 73, anche in combinato disposto con l’art. 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il decreto ingiuntivo, che, secondo il consorzio contribuente, era da ritenere esente dall’imposta di registro, siccome connesso alla normativa agevolativa fiscale di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 73, non aveva in realtà alcun collegamento con la norma agevolativa da ultimo citata; invero era stato fatto riferimento ad una sentenza della Corte d’appello di Napoli, riprodotta nell’ambito del presente ricorso in cassazione, dal cui esame non poteva ritenersi verificato il presupposto d’imposta per l’applicazione dell’esenzione di cui alla citata L. n. 219 del 1981, art. 73;
che il contribuente non ha presentato controricorso;
che l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia è fondato;
che, invero, l’Agenzia ricorrente ha allegato al presente ricorso per cassazione, in ossequio al principio dell’autosufficienza, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1535/15, con la quale è stato accolto l’appello proposto dal Consorzio Consafrag avverso la sentenza del Tribunale di Napoli-Afragola, la quale, accogliendo l’opposizione della Regione Campania, aveva revocato il decreto ingiuntivo, oggetto dell’imposta di registro contestata dal Consorzio Consafrag; e, in detta sentenza della Corte d’Appello di Napoli, a pag. 2, c’è solo un generico riferimento alla L. n. 219 del 1981, titolo VIII, fatto dallo stesso Consorzio appellante in sede di esplicazione delle proprie tesi difensive; il che appare inidoneo, di per sè solo, a far ritenere applicabile alla specie, il regime di esenzione da imposte e tasse, previsto dal testo di legge anzidetto, art. 73;
che, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio degli atti alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019