Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27751 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27751 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 26058-2016 proposto da:
ARABIA FORTUNA, elettivamente domiciliata in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato VINCENZO GIULIANO;
– ricorrente contro
GENERALI ITALIA S.P.A. (P.I.00885351007), conferitaria del ramo
d’azienda assicurativo della Direzione per l’Italia di ASSICURAZIONI
GENERALI S.P.A., in persona del suo procuratore speciale e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale
Pinturicchio n.204, presso lo studio dell’avvocato ANNA PAOLA
MORMINO, che la rappresenta e difende;
– con trericorreti –

Data pubblicazione: 22/11/2017

avverso la sentenza n. 9083/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 21/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, Fortuna

2016, che ne aveva respinto il gravame avverso la decisione del
Giudice di Pace di Barra, il quale, a sua volta, aveva rigettato la
domanda proposta dalla stessa Arabia contro le Assicurazioni Generali
S.p.A., impresa designata per la Regione Campania dal F. G. V. S., per
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di
sinistro stradale, difettando la prova che esso fosse stato cagionato da
veicolo rimasto non identificato;
che resiste con controricorso la Generali Assicurazioni S.p.A.
nella qualità di F.G.V.S., eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del
ricorso per difetto di valida procura speciale;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori di entrambe le parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato,

preliminarmente,

che

l’eccezione

della

controricorrente è infondata, atteso che il mandato apposto in calce o
a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza
che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio
in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poiché il carattere
di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma
materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si
riferisce (Cass. n. 1205/2015);
Ric. 2016 n. 26058 sez. M3 – ud. 19-09-2017
-2-

Arabia ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 luglio

che, con l’unico mezzo del ricorso, è denunciato, ai sensi dell’art,
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per aver il
Tribunale omesso di esaminare vari elementi, tra i quali l’età della
danneggiata (anni 73), le dichiarazioni rese dalla stessa al drappello del

che il motivo è inammissibile, giacché, oltre a non postulare
specifiche critiche di violazione di legge (del resto, essendo la sentenza
di appello armonica rispetto ai principi enunciati da questa Corte in
ordine all’onere della prova in capo al danneggiato in caso di sinistro
cagionato da veicolo rimasto non identificato: tra le altre, Cass. n.
20066/2013), evidenzia fatti, per un verso, tenuti in considerazione dal
Tribunale (dinamica sinistro e nesso causale con le lesioni) e, per altro
verso, non decisivi (come, ad es., l’età della danneggiata), là dove poi
l’omessa valutazione delle risultanze probatorie (documentazione dichiarazioni al P.S., perizia, querela – e prove testimoniali: che,
peraltro, sono state comunque oggetto di valutazione) non dà luogo, di
per sé, al vizio di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass., S.U., n.
8053/2014);
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente
condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come
liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55
del 2014.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore
della parte controricorrente, in euro 1.400,00, per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
curo 200,00, e agli accessori di legge.
Ric. 2016 n. 26058 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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pronto soccorso, le prove testimoniali e la querela depositata in atti;

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato

art. 13.

Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 19 settembre
2017.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3

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