Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27750 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27750 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 25936-2016 proposto da:
DRAGOTTA BENEDETTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIUSEPPE FERRARI n.4, presso lo studio dell’avvocato
CORRADO SGROI, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARMELO OCCHIUTO;
– ricorrente contro
BORDONARO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, via
Portuense n.104, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO RUSSO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale contro

Data pubblicazione: 22/11/2017

VITALE LUDOVICO, VITALE MARIA, VITALE CALOGERO,
VITALE FRANCESCO, CARUSO GIUSEPPE, VITALE
GIUSEPPE;
– intimati –

PALERMO, depositata il 16/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, rispettivamente, con ricorso (principale) affidato a
quattro motivi e con ricorso (incidentale) affidato a tre motivi,
Benedetto Dragotta e Rosario Bordonaro hanno impugnato la
sentenza della Corte d’Appello di Palermo, in data 14 dicembre 2015,
che rigettava i gravami da essi proposti avverso la decisione del
Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, che aveva accolto,
nei loro confronti, la domanda proposta da Salvatore Vitale per la
condanna, in solido con Giuseppe Caruso e Giuseppe Vitale, al
pagamento del compenso dovuto per i lavori di manutenzione alla rete
idrica dell’acquedotto comunale del Comune di Torretta, disposti dai
convenuti in quanto funzionari, dipendenti ed amministratori dell’ente
pubblico;
che il Tribunale, accogliendo l’eccezione sollevata dai convenuti
Giuseppe Caruso e Giuseppe Vitale, dichiarava prescritto il credito
vantato dall’attore nei loro confronti e condannava in solido i
convenuti rimasti contumaci in primo grado al pagamento della
somma complessiva di curo 223.773,53, da corrispondere alla ditta di
Salvatore Vitale;
che la Corte Territoriale osservava che la notifica dell’atto
introduttivo del giudizio di primo grado era affetta da nullità e,
Ric. 2016 n. 25936 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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avverso la sentenza n. 1682/2015 della CORTE D’APPELLO di

pertanto, l’appellante principale Benedetto Dragotta avrebbe dovuto
dimostrare di non avere avuto conoscenza del giudizio di primo grado
ai fini dell’applicazione della norma di cui al secondo comma dell’art.
327 c.p.c.;
che il giudice di appello soggiungeva che, seppure si fosse

giudizio in forza della sua partecipazione attiva alle operazioni peritali
in esso svoltesi;
che, inoltre, la Corte territoriale riteneva inammissibile anche
l’appello incidentale del Bordonaro “sulla base degli stessi motivi”
(ragioni “comunque applicabili anche a questa seconda
impugnazione”), altresì rilevando l’inammissibilità di tale
impugnazione per non aver l’appellante incidentale dato seguito
all’ordine di integrazione del contraddittorio mediante notificazione
alle parti rimaste contumaci;
che non hanno svolto attività difensiva gli intimati Ludovico
Vitale, Maria Vitale, Calogero Vitale, Francesco Vitale, Giuseppe Vitale
e Giuseppe Caruso.
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata ai difensori di entrambe le parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della
quale sia il ricorrente principale, che quello incidentale, hanno
depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Considerato che:
a) con il primo mezzo del ricorso principale del Dragotta è
dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della
sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 171, 291 e
Ric. 2016 n. 25936 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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ritenuta la notifica inesistente, il Dragotta aveva avuto conoscenza del

292 c.p.c. ed omesso esame di un punto decisivo ai fini della decisione,
per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla mancata verifica
della ritualità delle notifiche da parte del Giudice di primo grado e sulla
mancata dichiarazione della contumacia delle parti non costituite;
a.1) il motivo è inammissibile, giacché non vi è correlazione con

dell’appello, che muove proprio dal presupposto della nullità della
notificazione dell’atto di citazione di primo grado (da cui, in ogni caso,
anche il difetto di interesse all’anzidetta censura);
b) con il secondo mezzo del medesimo ricorso principale è
dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione
dell’art. 327, secondo comma, c.p.c., in relazione alla nullità dell’atto di
citazione introduttivo del giudizio di primo grado, per avere la Corte
d’Appello dichiarato inammissibile il gravame proposto da esso
Dragotta pur avendo ritenuto nulla la notifica dell’atto introduttivo del
giudizio nei suoi confronti ed erroneamente oneratolo della prova della
mancata conoscenza del processo;
b.1) il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte
inammissibile,
– è manifestamente infondato quanto al dedotto error in iudicando,
giacché, per giurisprudenza consolidatasi successivamente al
precedente richiamato in ricorso (ossia Cass. n. 9989/2008), “ai fini
dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, nell’ipotesi in cui ricorra,
non l’inesistenza, ma la nullità della notificazione dell’atto introduttivo
del giudizio, che fonda una presunzione iuris tantum di conoscenza del
processo da parte dell’impugnante, grava su quest’ultimo l’onere di
dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto
conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio inammissibile”

Ric. 2016 n. 25936 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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la motivazione della sentenza impugnata in punto di inammissibilità

(Cass. n. 19574/2015; inoltre: Cass. n. 18243/2008, Cass. n.
2817/2009, Cass. n. 20307/2012);
– è inammissibile là dove non impugna, in modo specifico e
diretto, la ratio decidendi della sentenza di appello, per cui si assume che
il Dragotta “non ha però provato né chiesto di provare alcuna

impedito di venire a conoscenza del processo”, posto che il ricorrente
si limita a dedurre soltanto in questa sede talune circostanze relative
alla predetta prova, senza tuttavia allegare (e comprovare, anche
mediante idonea localizzazione ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.
6, c.p.c.) di averlo già fatto in sede di appello;
c) con il terzo mezzo dello stesso ricorso principale è
denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione
degli articoli 156 e 160 c.p.c. in relazione alla ritenuta inesistenza della
notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
c.1) il motivo, a seguito dello scrutinio negativo per il ricorrente
del precedente mezzo, è inammissibile per difetto di interesse, in
ragione della cristallizzazione della

ratio decidendi della sentenza

impugnata in ordine all’inammissibilità dell’appello (là dove, in ogni
caso, il mezzo, lungi dal prospettare effettivamente un error in iudicando,
censura, sotto il profilo della congruità, la motivazione in fatto resa
dalla Corte territoriale in ordine alla conoscenza avuta del processo da
parte dello stesso Dragotta — cfr. pp. 4/5 della sentenza di appello -,
quale profilo non più denunciabile in base vigente n. dell’art. 360 c.p.c.,
applicabile ratione temporis alla presente impugnazione);
d) con il quarto mezzo del medesimo ricorso principale è
denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione
dell’art. 2946 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto, una
volta ritenuta nulla la notificazione dell’atto di citazione introduttivo
Ric. 2016 n. 25936 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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circostanza da cui desumere che la nullità della notificazione gli abbia

del giudizio di primo grado, dichiarare ammissibile l’appello proposto
ex art. 327, comma 2, c.p.c. e rilevare l’avvenuta prescrizione del diritto
di credito oggetto della controversia, come eccepito dall’appellante
principale;
d.1) il motivo (che attiene a pro fili di “merito” della

di esame del motivo che precede (ossia il consolidamento della
declaratoria di inammissibilità dell’appello);
che la memoria depositata dal ricorrente principale ribadisce le
doglianze già veicolate con l’atto di impugnazione e non è tale, quindi,
da scalfire le evidenziate ragioni dello scrutinio di questa Corte;
e) con il primo motivo del ricorso incidentale del Bordonaro è
dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o
falsa applicazione degli articoli 139, 156, 160 e 327, secondo comma,
c.p.c.: la Corte territoriale sarebbe incorsa in violazione di legge non
avendo ritenuto inesistente la notifica dell’atto di citazione all’odierno
ricorrente in primo grado e, dunque, non avendo ritenuto tempestivo
ed ammissibile l’appello proposto ex art. 327, secondo comma, c.p.c.;
I) con il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale è
dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione
dell’art. 327, secondo comma, c.p.c.: il giudice di secondo grado, anche
in caso di ritenuta nullità della notificazione, avrebbe errato
nell’affermare l’inammissibilità del gravame poiché tardivo in difetto di
prova sulla mancata conoscenza del procedimento d’appello proposto
dal Bordonaro;
g) con il terzo motivo dello stesso ricorso incidentale è dedotta,
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa
applicazione degli articoli 343 e 292 c.p.c., per avere la Corte di merito
rilevato che l’appello incidentale fosse inammissibile per non aver dato
Ric. 2016 n. 25936 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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controversia) è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate in sede

seguito all’ordinanza con la quale era stata ordinata la notifica dello
stesso agli appellati contumaci;
g.1) il terzo motivo, che va scrutinato per primo, è
manifestamente infondato alla luce del principio, correttamente
applicato dalla Corte territoriale (risultando inconferenti i precedenti

del contraddittorio in fase di gravame; così come inconferente è anche
il precedente richiamato nella memoria — Cass. n. 22942/2011 -, posto
che il quel caso non veniva in rilievo l’inottemperanza ad un ordine di
integrazione del contraddittorio), per cui “in tema di giudizio d’appello,
l’ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti
della parte, rimasta contumace, cui non sia nota la comparsa di
costituzione nella quale sia contenuto l’appello incidentale tardivo
determina, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., la dichiarazione di
inammissibilità dell’appello stesso ove alla relativa ordinanza del
giudice [come nella specie] non sia stato dato seguito” (tra le altre,
Cass. n. 13233/2011);
h) che la reiezione del terzo motivo (con conseguente giudicato
sulla statuizione di inammissibilità dell’appello incidentale) rende
inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare,
anche i restanti motivi del ricorso incidentale;
i) che, pur restando assorbente la anzidetta statuizione di
inammissibilità, occorre comunque rilevare che il Bordonaro non ha
affatto impugnato in modo specifico e diretto la ratio decidendi sulla sua
conoscenza diretta del processo, al pari del Dragotta, avendo la Corte
territoriale affermato che anche per esso valevano i “motivi” e le
“ragioni” concernenti quest’ultimo e, quindi, anche la mancata
allegazione e prova sulle circostanze atte ad evidenziare la effettiva
mancata conoscenza del giudizio di primo grado e, comunque, la reale
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citati dal ricorrente incidentale rispetto alla fattispecie di integrazione

conoscenza dello stesso avuta per la partecipazione alle operazioni
peritali;
che, pertanto, entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, vanno
rigettati, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese
del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli

PER QUESTI MOTIVI
rigetta entrambi i ricorsi, principale ed incidentale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia
del ricorrente principale, che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i
rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 19 settembre
2017.
residente

intimati.

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